CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 10242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10966-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine del 2 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/0/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] É stato proposto ricorso per cassazione contro provvedimento che, in sede di opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002, ha confermato la revoca F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11902/2021 Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 10242/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 dell’ammissione al gratuito patrocinio, disposta dal giudice competente per il giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla parte ammessa). Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata ha confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, perché ha riscontrato la sussistenza della colpa grave nell’iniziativa giudiziaria dell’istante. Rispetto a tale valutazione, il ricorrente non denuncia né una violazione di legge, né un omesso esame, ma si duole della decisione per sé stessa, non essendo ravvisabili a suo dire gli estremi della colpa grave, che sarebbe stata erroneamente riscontrata invece dal giudice del patrocinio. Consegue che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omessa esame, la censura si dirige contro la valutazione del giudice di merito, il quale, secondo il ricorrente, avrebbe male valutato l’idoneità della prova articolata al fine di dimostrare la fondatezza dell’opposizione contro l’ingiunzione. La memoria depositata in vista dell’udienza non ha fornito spunti di riflessioni idonei a giustificare una conclusione diversa rispetto a quella opinata dal relatore con la proposta. Invero il giudice del patrocinio non ha riscontrato la colpa grave in via automatica, in conseguenza dell’esito del giudizio di merito, ma sulla base di un’autonoma valutazione della vicenda sotto il profilo soggettivo. Si legge testualmente nel provvedimento impugnato: «già i termini utilizzati dal ricorrente per giustificare l’’errore istruttorio compiuto dal primo giudice sono assai significativi dell’infondatezza della tesi qui proposta. Si afferma che la prova per testi, se con esito positivo per l’opponente, odierno ricorrente, avrebbe reso “plausibile” l’avvenuta risoluzione consensuale del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11902/2021 Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 10242/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 contratto di fornitura e avrebbe fatto emergere “il fumus” della fondatezza dell’opposizione; il tutto attraverso un “ragionamento logico deduttivo”. Ora, ricordato che non si era nell’ambito di un procedimento cautelare e tenuto conto del fatto pacifico della consegna della merce e delle contestazioni di parte opposta circa la pretesa riconsegna della merce non consumata quale conseguenza di una pretesa risoluzione del rapporto di fornitura, non si può che concludere che la prova orale proposta dal ricorrente, anche se di esito positivo per quest’ultimo, non avrebbe provato alcunché di rilevante in causa. Sarebbero stati necessari non fatti plausibili, non un mero fumus dell’intervenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto di fornitura, bensì vere e proprie prove. In realtà, è sufficiente leggere i capitoli di prova offerti dal ricorrente per avvedersi che essi sono del tutto generici in quanto mancano i riferimenti temporali specifici, mancano i nominativi esatti per individuare le persone che avrebbero concordato la dedotta risoluzione e poi la riconsegna, mancano i riferimenti specifici al contenuto di tali pretesi accordi, mancano le indicazioni su quali merci erano state consumate e quali restituite e così via. In definitiva, già dalle formulazioni istruttorie, e stando ovviamente al testo letterale dei capitoli, era agevole comprendere che la prova per estinguere il debito certo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe stata comunque raggiunta. Esclusa chiaramente la mala fede, non si può fare a meno di rilevare una grave negligenza del ricorrente nel non aver considerato l’intero impianto istruttorio del tutto insufficiente in radice per ribaltare l’esito del decreto ingiuntivo. Ne deriva l’accertamento di quella colpa grave, di segno analogo rispetto a quella prevista dall’art. 96 c.p.c., stabilita dall’art. 136 TU Spese di Giustizia che ha giustificato la revoca del beneficio». L’insieme di tali considerazioni non rilevano errori logici e giuridici. Esse sono perciò incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 126/1992). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11902/2021 Numero sezionale 1572/2022 Numero di raccolta generale 10242/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P