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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19819/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -46 Settekh6r4 La Corte di appello di Napoli, in data p ottoni 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale locale, ha rideterminato le pene nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo A) oltre che dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. citato; è stata inoltre rideterminata la pena per [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi T (riqualificato dal primo giudice, ai sensi del comma 5) e U, essendo stata la stessa assolta dal reato associativo. 1Avverso la sentenza tutti gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso deducendo: [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in relazione ai reati satellite senza specificare il percorso motivazionale posto a fondamento, nonché la mancata comparazione della posizione dell'odierno ricorrente con quella degli altri coimputati nonostante la omogeneità delle condotte e il contesto fattuale; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge il vizio di motivazione relativamente agli aumenti apportati per la continuazione senza valutare il ruolo marginale dell'imputata né spiegando in che misura il reato satellite abbia inciso sull'offesa complessiva; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione determinato con un aumento complessivo senza rendere intellegibile il percorso logico giuridico seguito dal giudice nella quantificazione degli aumenti per gli otto reati satellite; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Dalla sentenza non si coglie sulla scorta di quali elementi si sia pervenuti alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge e mancanza della motivazione in relazione al diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati.

I motivi di ricorso relativi a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi tutti ad oggetto l'aumento apportato dai giudizi di merito in relazione ai reati posti in continuazione, possono essere trattati cumulativamente.

In proposito occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti Previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Detta pronuncia, in motivazione, ha tuttavia ricordato come «ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede 2modalità di adempimento diverse a seconda dei casi».

Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni contenenti il trattamento sanzionatorio.

Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

«deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)".

Si è precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005).

Connotato da aspecificita e il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta affatto con le sentenze conformi, limitandosi ad una contestazione di stile, connotata da patente genericità, ritenendo che la motivazione addotta dalla Corte territoriale non sia consona al caso concreto, così manifestando un mero «dissenso».

Parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il quale la Corte territoriale, senza che ne derivi alcun profilo di contraddittorietà, ha ridotto la pena determinata in primo grado al fine di adeguarla rispetto a coloro i quali hanno assunto ruoli qualificati in seno alla consorteria, lasciando inalterati gli aumenti apportati per la continuazione tra i quindici reati satellite contestati al [OSCURATO:PERSONA], ritenendola proporzionata, "eccezion fatta che per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]" per il quale il Gup aveva determinato un aumento di mesi nove per ciascuno dei quattro reati satellite. 3Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -46 Settekh6r4 La Corte di appello di Napoli, in data p ottoni 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale locale, ha rideterminato le pene nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo A) oltre che dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. citato; è stata inoltre rideterminata la pena per [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi T (riqualificato dal primo giudice, ai sensi del comma 5) e U, essendo stata la stessa assolta dal reato associativo. 1Avverso la sentenza tutti gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso deducendo: [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in relazione ai reati satellite senza specificare il percorso motivazionale posto a fondamento, nonché la mancata comparazione della posizione dell'odierno ricorrente con quella degli altri coimputati nonostante la omogeneità delle condotte e il contesto fattuale; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge il vizio di motivazione relativamente agli aumenti apportati per la continuazione senza valutare il ruolo marginale dell'imputata né spiegando in che misura il reato satellite abbia inciso sull'offesa complessiva; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione determinato con un aumento complessivo senza rendere intellegibile il percorso logico giuridico seguito dal giudice nella quantificazione degli aumenti per gli otto reati satellite; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione. Dalla sentenza non si coglie sulla scorta di quali elementi si sia pervenuti alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge e mancanza della motivazione in relazione al diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati. I motivi di ricorso relativi a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi tutti ad oggetto l'aumento apportato dai giudizi di merito in relazione ai reati posti in continuazione, possono essere trattati cumulativamente. In proposito occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti Previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha tuttavia ricordato come «ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede 2modalità di adempimento diverse a seconda dei casi». Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni contenenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)". Si è precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). Connotato da aspecificita e il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta affatto con le sentenze conformi, limitandosi ad una contestazione di stile, connotata da patente genericità, ritenendo che la motivazione addotta dalla Corte territoriale non sia consona al caso concreto, così manifestando un mero «dissenso». Parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il quale la Corte territoriale, senza che ne derivi alcun profilo di contraddittorietà, ha ridotto la pena determinata in primo grado al fine di adeguarla rispetto a coloro i quali hanno assunto ruoli qualificati in seno alla consorteria, lasciando inalterati gli aumenti apportati per la continuazione tra i quindici reati satellite contestati al [OSCURATO:PERSONA], ritenendola proporzionata, "eccezion fatta che per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]" per il quale il Gup aveva determinato un aumento di mesi nove per ciascuno dei quattro reati satellite. 3Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.M
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