CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 37407/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] 2. Ricorre per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ribadita attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e dell’idoneità e proporzionalità della misura applicata. Da un lato, le valutazioni dei giudici della cautela si sarebbero basate soltanto sulle modalità della condotta, trascurando il consistente tempo trascorso dai fatti, l’assenza di precedenti penali e di polizia, la mancanza di successivi contatti con i co-indagati e lo svolgimento di attività lavorativa in XXXXXXX, circostanze tali da far escludere la permanenza di un contesto socio-ambientale idoneo a favorire la reiterazione del fatto (risoltosi, peraltro, in un episodio isolato). Dall’altro, si contesta l’assunto per cui l’indagata non sarebbe in grado di autocontrollarsi, di modo che apparirebbe adeguata anche una misura meno afflittiva. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti. 3.1. I giudici di merito hanno chiarito la sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato e l’adeguatezza della misura, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contraddittorie, sottolineando in particolare la notevole gravità dei fatti (rapina a mano armata, architettata nei minimi particolari, anche con riferimento alla scelta del vittima, soggetto fragile in quanto affetto da disturbo bipolare; concorrente delitto di lesioni, pur estraneo al titolo cautelare, con frattura delle ossa nasali), la disinvoltura e la spregiudicatezza dimostrate fungendo da esca e coadiuvando i materiali esecutori anche sottraendo il cellulare della vittima, così da impedire ogni richiesta di soccorso. Tali elementi fattuali – giudicati prevalenti sul tempo trascorso dai fatti, sull’incensuratezza, sulla stabile occupazione e sulla residenza lontana dagli altri coindagati (cfr. p. 1, ove si registrano compiutamente tali deduzioni difensive) – hanno fondato una prognosi infausta di recidiva, avendo il Tribunale ritenuto che le modalità commissive denotassero il «pericolo di ripetizione di analoghe condotte cui l’indagata ha mostrato di essere incline, vista la sfrontatezza manifestata». Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una mera sollecitazione a ponderare diversamente, in funzione prognostica, la piattaforma indiziaria valutata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). 3.2. Parimenti adeguato il discorso giustificativo in ordine alla proporzionalità della misura. Premessa l’insufficienza di misure non custodiali, alla luce delle considerazioni già espresse sulla personalità dell’indagata (anche onde prevenire il rischio di nuovi contatti con la persona offesa; cfr. p. 5), è stata esclusa la praticabilità degli arresti domiciliari, in difetto di compiuta prova dell’effettiva disponibilità di un domicilio idoneo (circostanza su cui, nel ricorso, non è stata presa specifica posizione). Anche tali doglianze difensive, dunque, risultano meramente rivalutative. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, come da dispositivo. 5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà della ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.