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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 20490/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINErdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell'imputato, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINErdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione in relazione a diversi episodi criminosi contro il patrimonio; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denunzia la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo la situazione, prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, atteso che la sostituzione della pena detentiva in realtà non era stata richiesta dalla Difesa dell'imputato, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale di udienza in data 10 settembre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 20490/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris