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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 42412/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

In data 22 settembre 2023 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna che, previa determinazione della durata delle pene accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado dal g.u.p. del tribunale di Bologna, in sede di rito abbreviato, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commessa in qualità, rispettivamente, di amministratore di fatto e di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita in data 17 dicembre 2013. 1.Sono stati articolati, tramite unico difensore, due motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e, in particolare, la nullità della sentenza impugnata in quanto non sarebbe stato ritualmente notificato al co-difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale e carenza di motivazione, di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a riguardo della valutazione del compendio probatorio, vuoi perché sarebbe stata sbrigativamente conferita credibilità alle dichiarazioni dell'ultimo amministratore della società, Gualdrini, in spregio ai criteri imposti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione della chiamata di correo, vuoi perché la Corte di merito avrebbe offerto un'interpretazione della vicenda bensì possibile, ma alla quale la difesa avrebbe opposto una ricostruzione alternativa altrettanto plausibile, fondata sull'insussistenza degli indici di fraudolenza della condotta degli imputati, che avevano agito nell'interesse della società, che vantava un rapporto privilegiato e proficuo con la società di distribuzione delle macchine da essa prodotte, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L..

Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.11 primo motivo — esposto dalla difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - è del tutto privo di fondamento, sotto diversi profili.

Per un verso, l'omissione dell'avviso di deposito non ha riguardato l'imputato, effettivo titolare del diritto d'impugnazione, ma uno dei due difensori di fiducia e l'avv.Cappellaro, ritualmente raggiunta dall'avviso, ha pienamente esercitato la facoltà di proposizione del gravame, anche nel merito, per conto dell'imputata, da lei patrocinata.

La mancata notificazione dell'avviso di deposito all'altro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha prodotto l'effetto di rendere inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per promuovere un autonomo atto di appello ai sensi dell'art. 585 comma 2 cod. proc. pen., ma I nell'ordinamento giuridico manca una norma che stabilisca che, una volta presentata una valida impugnazione da una delle parti - tanto più se la medesima sia stata coltivata da un difensore di fiducia - la mera pendenza del termine per l'esercizio del diritto d'impugnazione, spettante all'altro difensore della parte stessa o alle altre parti, valga a paralizzare la prosecuzione del processo e a generare, ove a tale sospensione non si addivenga, una nullità assoluta, così da precludere la delibazione dell'impugnazione regolarmente promossa (Cass. sez.

F, n. 3144 del 04/09/2014, Tripodo, Rv. 26040; Cass. sez.3, n. 19602 del 12/02/2021, K., Rv.281660).

Anzi, secondo un non recente ma condivisibile orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di deposito deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui l'esercizio l'atto, asseritamente affetto da nullità, era preordinato, ai sensi dell'art. 183 lett. b) cod. proc. pen. (Cass. sez. 2, n. 48302 del 15/10/2004, Derosas, Rv. 231274, proprio a riguardo di un caso in cui era stato omesso l'avviso di deposito nei confronti di uno di uno dei difensori, in presenza di regolare impugnazione proposta dall'altro; conf. sez.5, n. 25007 del 18/05/2001, Sforza, Rv. 219467; v. anche sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494; sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, Bolognino, Rv. 230534).

D'altro canto, deve essere aggiunto che, nel caso in esame, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver ricevuto rituale notifica dell'avviso dell'udienza del giudizio di appello, nel rispetto dell'art. 601 comma 5 cod. proc. pen. e nulla ha obiettato quanto alla mancata ricezione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, di cui è stato messo, in tal modo, implicitamente a conoscenza; né il difensore che ha presentato la regolare dichiarazione di impugnazione ed ha mosso l'eccezione, ha illustrato, nella memoria richiamata dalla sentenza di secondo grado e nel presente ricorso, l'eventuale, effettivo pregiudizio all'esercizio delle prerogative difensive - proprie dell'imputato - in ipotesi causato dalla mancata formalizzazione di un distinto atto di gravame da parte del codifensore, così da prestare il fianco anche ad una censura di carenza d'interesse (art. 182 comma 1 cod. proc. pen.).

Il collegio reputa dunque di discostarsi dal principio affermato da Cass. sez.3, 10/10/2016 n.42736, Pelle e altro, non potendosi omologare la situazione dell'omesso avviso di deposito della sentenza all'imputato a quella dell'omesso avviso di deposito della stessa ad uno dei due difensori, ove l'altro uno di essi abbia provveduto a presentare impugnazione nell'interesse del medesimo assistito; ed invero, la pronuncia della terza sezione ha tratto argomento, per enunciare quell'opzione ermeneutica - attraverso la quale la posizione del difensore è stata "tout court" equiparata a quella dell'imputato - dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, la quale, tuttavia "ha riguardato la disamina dell'ampiezza del diritto di difesa e di impugnazione del "contumace inconsapevole", nonché del diritto di questi a fruire di una misura ripristinatoria che, per avere effettività, non può essere ritenuta "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che agisca esclusivamente di propria iniziativa" (Cass. sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, Simeoli, Rv. 277844).

Nel caso in scrutinio, di contro, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha goduto di tutte le garanzie del processo, assistita da difesa fiduciaria presso la quale ha eletto domicilio ed ha potuto beneficiare dell'impugnazione proposta dal difensore di fiducia, la cui intrapresa deve ritenersi effetto delle intese proprie del rapporto fiduciario medesimo.

Per altro verso, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, notificato al co-difensore di fiducia avv.Sette a cura della cancelleria della Corte d'Appello - su disposizione di quest'ultima, a seguito dell'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - contiene bensì l'erronea indicazione del giudice che l'avrebbe pronunciata ("Corte d'appello" in luogo del giudice per l'udienza preliminare), ma il complesso dei dati e delle informazioni in esso contenute (data di effettivo deposito della sentenza del g.u.p. del tribunale di Bologna - 13 gennaio 2018 - generalità degli imputati di cui l'una, [OSCURATO:PERSONA], condannata in primo grado ed assistita fiduciariamente dal difensore destinatario della PEC, inequivocità del numero del procedimento penale di riferimento), in uno con l'acclarata presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla lettura del dispositivo del verdetto di prime cure, consente di affermare con ragionevole certezza che l'avviso, pur connotato da una (agevolmente percepibile da un tecnico) irregolarità materiale, abbia raggiunto lo scopo a cui era funzionale e che il difensore medesimo abbia acquisito piena contezza del suo significato e delle sue finalità.

Pertanto, ritiene il collegio che la notificazione al citato legale dell'avviso di deposito della pronuncia di primo grado e della data di rinvio dell'udienza, pienamente compatibile con i termini per la presentazione di un autonomo atto di gravame - poi non formalizzato - abbia correttamente ed in ogni caso prodotto l'effetto sanante della dedotta nullità, come rilevato dalla Corte territoriale, nel rispetto dell'art. 604 comma 4, secondo alinea, cod. proc. pen..

2. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è generico e manifestamente infondato.

Da un lato, il motivo di ricorso costituisce mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, mm.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Esso, inoltre, deduce vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello.

Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).

Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).

Ebbene, la Corte territoriale, con motivazione ampia, congrua, logica e conforme ai principi di diritto più volte esplicitati dalla giurisprudenza in tema di valutazione della chiamata di correo - in un contesto, peraltro, di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le argomentazioni delle sentenze di merito si integrano e possono essere vagliate congiuntamente - ha illustrato gli indicatori dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], corroborate dai riscontri esterni, costituiti dalla documentazione da costui esibita e positivamente esaminata dalla curatela del fallimento, nonché dalla "stessa cronologìa delle condotte" oggettivamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento all'evidente natura distrattiva delle forniture di macchinari alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., prolungata per anni, sino al 2012, senza incamerarne, né pretenderne, il corrispettivo; e tanto in uno scenario strategico, strumentale a consentire alla di poi fallita di ottenere indebite anticipazioni bancarie sulle fatture emesse e, nel contempo, alla società collegata di proseguire l'attività senza privarsi della liquidità, così da celare ai propri creditori l'esistenza di una condizione di ingravescente dissesto.

E così, le doglianze contenute nel ricorso - riguardanti l'assunta inaffidabilità delle propalazioni del Gualdrini, in quanto soggetto "interessato" e potenzialmente destinatario di responsabilità penali, la dazione di garanzie personali a salvaguardia dell'adempimento del debito della [OSCURATO:PERSONA], il versamento di un acconto a favore della OVERMED nell'anno 2010, tutti profili compiutamente affrontati, nella loro inconsistenza confutativa, dal giudice di secondo grado (pagg.11-13) - non superano la critica dell'autoreferenzialità e dell'inconcludenza e tendono, come detto, a sollecitare una diversa, alternativa ricostruzione della vicenda, vietata in sede di legittimità; e che sia così è facilmente traibile dalle medesime espressioni utilizzate nel corpo del ricorso per cassazione, ove il difensore testualmente afferma - pag. 7 - che "questa della Corte è un'interpretazione possibile, ma non è l'unica e né peraltro in grado di annullare quella prospettata dalle difese degli imputati". 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. In data 22 settembre 2023 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna che, previa determinazione della durata delle pene accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado dal g.u.p. del tribunale di Bologna, in sede di rito abbreviato, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, commessa in qualità, rispettivamente, di amministratore di fatto e di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita in data 17 dicembre 2013. 1.Sono stati articolati, tramite unico difensore, due motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e, in particolare, la nullità della sentenza impugnata in quanto non sarebbe stato ritualmente notificato al co-difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale e carenza di motivazione, di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., a riguardo della valutazione del compendio probatorio, vuoi perché sarebbe stata sbrigativamente conferita credibilità alle dichiarazioni dell'ultimo amministratore della società, Gualdrini, in spregio ai criteri imposti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione della chiamata di correo, vuoi perché la Corte di merito avrebbe offerto un'interpretazione della vicenda bensì possibile, ma alla quale la difesa avrebbe opposto una ricostruzione alternativa altrettanto plausibile, fondata sull'insussistenza degli indici di fraudolenza della condotta degli imputati, che avevano agito nell'interesse della società, che vantava un rapporto privilegiato e proficuo con la società di distribuzione delle macchine da essa prodotte, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.11 primo motivo — esposto dalla difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - è del tutto privo di fondamento, sotto diversi profili. Per un verso, l'omissione dell'avviso di deposito non ha riguardato l'imputato, effettivo titolare del diritto d'impugnazione, ma uno dei due difensori di fiducia e l'avv.Cappellaro, ritualmente raggiunta dall'avviso, ha pienamente esercitato la facoltà di proposizione del gravame, anche nel merito, per conto dell'imputata, da lei patrocinata. La mancata notificazione dell'avviso di deposito all'altro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha prodotto l'effetto di rendere inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per promuovere un autonomo atto di appello ai sensi dell'art. 585 comma 2 cod. proc. pen., ma I nell'ordinamento giuridico manca una norma che stabilisca che, una volta presentata una valida impugnazione da una delle parti - tanto più se la medesima sia stata coltivata da un difensore di fiducia - la mera pendenza del termine per l'esercizio del diritto d'impugnazione, spettante all'altro difensore della parte stessa o alle altre parti, valga a paralizzare la prosecuzione del processo e a generare, ove a tale sospensione non si addivenga, una nullità assoluta, così da precludere la delibazione dell'impugnazione regolarmente promossa (Cass. sez. F, n. 3144 del 04/09/2014, Tripodo, Rv. 26040; Cass. sez.3, n. 19602 del 12/02/2021, K., Rv.281660). Anzi, secondo un non recente ma condivisibile orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di deposito deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui l'esercizio l'atto, asseritamente affetto da nullità, era preordinato, ai sensi dell'art. 183 lett. b) cod. proc. pen. (Cass. sez. 2, n. 48302 del 15/10/2004, Derosas, Rv. 231274, proprio a riguardo di un caso in cui era stato omesso l'avviso di deposito nei confronti di uno di uno dei difensori, in presenza di regolare impugnazione proposta dall'altro; conf. sez.5, n. 25007 del 18/05/2001, Sforza, Rv. 219467; v. anche sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494; sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, Bolognino, Rv. 230534). D'altro canto, deve essere aggiunto che, nel caso in esame, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver ricevuto rituale notifica dell'avviso dell'udienza del giudizio di appello, nel rispetto dell'art. 601 comma 5 cod. proc. pen. e nulla ha obiettato quanto alla mancata ricezione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, di cui è stato messo, in tal modo, implicitamente a conoscenza; né il difensore che ha presentato la regolare dichiarazione di impugnazione ed ha mosso l'eccezione, ha illustrato, nella memoria richiamata dalla sentenza di secondo grado e nel presente ricorso, l'eventuale, effettivo pregiudizio all'esercizio delle prerogative difensive - proprie dell'imputato - in ipotesi causato dalla mancata formalizzazione di un distinto atto di gravame da parte del codifensore, così da prestare il fianco anche ad una censura di carenza d'interesse (art. 182 comma 1 cod. proc. pen.). Il collegio reputa dunque di discostarsi dal principio affermato da Cass. sez.3, 10/10/2016 n.42736, Pelle e altro, non potendosi omologare la situazione dell'omesso avviso di deposito della sentenza all'imputato a quella dell'omesso avviso di deposito della stessa ad uno dei due difensori, ove l'altro uno di essi abbia provveduto a presentare impugnazione nell'interesse del medesimo assistito; ed invero, la pronuncia della terza sezione ha tratto argomento, per enunciare quell'opzione ermeneutica - attraverso la quale la posizione del difensore è stata "tout court" equiparata a quella dell'imputato - dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, la quale, tuttavia "ha riguardato la disamina dell'ampiezza del diritto di difesa e di impugnazione del "contumace inconsapevole", nonché del diritto di questi a fruire di una misura ripristinatoria che, per avere effettività, non può essere ritenuta "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che agisca esclusivamente di propria iniziativa" (Cass. sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, Simeoli, Rv. 277844). Nel caso in scrutinio, di contro, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha goduto di tutte le garanzie del processo, assistita da difesa fiduciaria presso la quale ha eletto domicilio ed ha potuto beneficiare dell'impugnazione proposta dal difensore di fiducia, la cui intrapresa deve ritenersi effetto delle intese proprie del rapporto fiduciario medesimo. Per altro verso, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, notificato al co-difensore di fiducia avv.Sette a cura della cancelleria della Corte d'Appello - su disposizione di quest'ultima, a seguito dell'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - contiene bensì l'erronea indicazione del giudice che l'avrebbe pronunciata ("Corte d'appello" in luogo del giudice per l'udienza preliminare), ma il complesso dei dati e delle informazioni in esso contenute (data di effettivo deposito della sentenza del g.u.p. del tribunale di Bologna - 13 gennaio 2018 - generalità degli imputati di cui l'una, [OSCURATO:PERSONA], condannata in primo grado ed assistita fiduciariamente dal difensore destinatario della PEC, inequivocità del numero del procedimento penale di riferimento), in uno con l'acclarata presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla lettura del dispositivo del verdetto di prime cure, consente di affermare con ragionevole certezza che l'avviso, pur connotato da una (agevolmente percepibile da un tecnico) irregolarità materiale, abbia raggiunto lo scopo a cui era funzionale e che il difensore medesimo abbia acquisito piena contezza del suo significato e delle sue finalità. Pertanto, ritiene il collegio che la notificazione al citato legale dell'avviso di deposito della pronuncia di primo grado e della data di rinvio dell'udienza, pienamente compatibile con i termini per la presentazione di un autonomo atto di gravame - poi non formalizzato - abbia correttamente ed in ogni caso prodotto l'effetto sanante della dedotta nullità, come rilevato dalla Corte territoriale, nel rispetto dell'art. 604 comma 4, secondo alinea, cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è generico e manifestamente infondato. Da un lato, il motivo di ricorso costituisce mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, mm.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Esso, inoltre, deduce vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). Ebbene, la Corte territoriale, con motivazione ampia, congrua, logica e conforme ai principi di diritto più volte esplicitati dalla giurisprudenza in tema di valutazione della chiamata di correo - in un contesto, peraltro, di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le argomentazioni delle sentenze di merito si integrano e possono essere vagliate congiuntamente - ha illustrato gli indicatori dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], corroborate dai riscontri esterni, costituiti dalla documentazione da costui esibita e positivamente esaminata dalla curatela del fallimento, nonché dalla "stessa cronologìa delle condotte" oggettivamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento all'evidente natura distrattiva delle forniture di macchinari alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., prolungata per anni, sino al 2012, senza incamerarne, né pretenderne, il corrispettivo; e tanto in uno scenario strategico, strumentale a consentire alla di poi fallita di ottenere indebite anticipazioni bancarie sulle fatture emesse e, nel contempo, alla società collegata di proseguire l'attività senza privarsi della liquidità, così da celare ai propri creditori l'esistenza di una condizione di ingravescente dissesto. E così, le doglianze contenute nel ricorso - riguardanti l'assunta inaffidabilità delle propalazioni del Gualdrini, in quanto soggetto "interessato" e potenzialmente destinatario di responsabilità penali, la dazione di garanzie personali a salvaguardia dell'adempimento del debito della [OSCURATO:PERSONA], il versamento di un acconto a favore della OVERMED nell'anno 2010, tutti profili compiutamente affrontati, nella loro inconsistenza confutativa, dal giudice di secondo grado (pagg.11-13) - non superano la critica dell'autoreferenzialità e dell'inconcludenza e tendono, come detto, a sollecitare una diversa, alternativa ricostruzione della vicenda, vietata in sede di legittimità; e che sia così è facilmente traibile dalle medesime espressioni utilizzate nel corpo del ricorso per cassazione, ove il difensore testualmente afferma - pag. 7 - che "questa della Corte è un'interpretazione possibile, ma non è l'unica e né peraltro in grado di annullare quella prospettata dalle difese degli imputati". 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 42412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris