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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 1970

Cassazione n. 37414/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: [OSCURATO:PERSONA] inoltre: FALL. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione del medesimo WINDEGGER e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 2 perché prescritto; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e disporre l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo di imputazione n. 2), con ogni conseguente statuizione e con condanna degli imputati alla rifusione delle spese di patrocinio come da separata nota; nonché le conclusioni presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha contestato la fondatezza del ricorso del Procuratore generale distrettuale ed ha chiesto «la conferma» della decisione assolutoria, eccependo in subordine la prescrizione;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 2 febbraio 2022 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 10 ottobre 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - ha assolto entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di bancarotta preferenziale di cui al capo 2 della rubrica; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di bancarotta per distrazione di cui al capo 1, lett. j), e di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui capo 6; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omesso versamento dell'IVA di cui al capo 4, perché estinto per prescrizione; - ha rideterminato in mitius la pena principale inflitta al Windegger e revocato nei suoi confronti le pene accessorie previste dall'art. 12 d.

Igs. 74/2000 e la confisca; - ha revocato le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le pene accessorie a lui inflitte; - e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 1 (ad eccezione di quanto disposto dalla stessa Corte di merito per la condotta di cui al capo 1, lett. j: v. retro), di bancarotta preferenziale di cui al capo 3 (ritenuto assorbito in quello di cui al capo 1) e bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 7; - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale distrettuale e dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica - con riguardo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta preferenziale di cui al capo 2, resa dalla Corte di merito in accoglimento del gravame degli imputati - ha formulato un unico motivo, con il quale ha addotto il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 216, comma 3, legge fall., rappresentando che il Giudice di appello avrebbe escluso la sussistenza del reato (commesso per il tramite dell'operazione bancaria in imputazione: ossia la concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, della cui filiale di Bolzano il Wieser era direttore, di un mutuo ipotecario alla Ruwi s.r.I., riferibile al Windegger, per l'acquisto di immobili della fallita Jade s.r.I., amministrata di fatto dallo stesso Windegger, il cui montante è stato destinato all'estinzione dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. verso lo stesso istituto bancario in favore del quale è stata accesa un'ipoteca sui medesimi immobili) in ragione del travisamento della prova, in particolare ritenendo che il debito della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio fosse di euro 3.080.000 e, dunque, che la medesima banca avesse già una garanzia sull'intero debito; tuttavia, nel caso di specie, l'ammontare di esso era pari a euro 4.255.000, come emergerebbe dai documenti istruttori dello stesso istituto di credito, dalla relazione ex art. 33 legge fall., dalle deposizioni dei testi Lupi (citato in maniera contradditoria dalla Corte di merito) e Mossini; con la conseguenza che l'operazione medesima avrebbe determinato la costituzione di una garanzia ipotecaria in favore della banca per un maggior importo di circa euro 800.000 (ossia la differenza tra la somma già assistita da privilegio, pari a circa euro 3.100.000 e l'intero credito che, come esposto, la banca vantava verso la fallita).

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 2639 cod. civ., 216 e 223 legge fall., l'omesso esame e il travisamento di punti decisivi e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della fallita Jade s.r.I., cui la Corte di merito sarebbe pervenuta non indicando gli atti di gestione posti in essere dall'imputato - che possono trarsi da quanto riportato dalla curatrice del fallimento dott. [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha richiamato al riguardo quanto emerso in sede di indagine penale, non indicando alcuna condotta specifica del Windegger) bensì escludendo l'effettivo ruolo gestorio degli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quanto a quest'ultima, peraltro, erroneamente ritenendo un elemento di prova il fatto che il Pubblico ministero non abbia elevato alcuna imputazione nei suoi confronti e negando pure erroneamente che in atti non risultassero suoi atti gestori) e non considerando (come già il primo Giudice) gli elementi di segno contrario emersi dalle prove orali (segnatamente dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), travisando il contenuto del verbale della perquisizione compiuta dalla Guardia di finanza (il 21 novembre 2013) e valorizzando in violazione del disposto degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. spontanee dichiarazioni eteroaccusatorie rese nell'occorso dal Leonardelli (peraltro non presenti nel detto verbale e che neppure il teste di polizia giudiziaria Mar.

Lupi avrebbe potuto ritualmente veicolare in dibattimento).

Con la conseguenza che nella specie avrebbe dovuto quanto meno ravvisarsi un ragionevole dubbio in ordine all'attribuzione al ricorrente della detta qualità.

2.2.2. Con il secondo motivo - in relazione alle condotte distrattive di cui al capo

1. - sono stati prospettati la violazione degli artt. 2740 cod. civ., 87, 216 e 223 legge fati. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, rassegnando che: - erroneamente si sarebbe fatto riferimento con riguardo al ricorrente - che mai ha rivestito la carica di amministratore della società fallita e non è stato interpellato dalla curatrice fallimentare sulla destinazione dei beni aziendali - alla giurisprudenza che, alla luce degli artt.2740 cod. civ. e 87 legge fall., ritiene che la prova della distrazione possa essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni della società fallita, così essendosi determinata un'inammissibile inversione dell'onere della prova; - in ogni caso, la motivazione recherebbe gravi aporie allorché ha affermato la responsabilità del Windegger per il delitto in discorso, con riguardo: ai bonifici disposti dal Leonardelli in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società controllata dalla fallita, di cui quest'ultima risultava debitrice, non avendo la curatrice affermato l'inesistenza del debito, potendo al più ricorrere una bancarotta preferenziale; capo 1., lett. a); al pagamento per l'acquisto di un immobile intestato al ricorrente (disposto dall'amministratrice Psenner, madre del Windegger, che ha costituito con evidenza una liberalità verso il figlio e che non potrebbe imputarsi a quest'ultimo che non era amministratore di fatto, neppure come extraneus, a fortiori se si considera che esso ha avuto luogo in un memento in cui la società non era in decozione; lett. b); i prelevamenti per compensi in favore della Psenner (che non sono risultati esorbitanti - cfr. lett. c, d, f, g, - per uno dei quali molto probabilmente è stata duplicata la contestazione); all'uso di un'autovettura condotta in leasing dalla fallita (incomprensibilmente qualificato come distrazione - lett. i).

2.2.3. Con il terzo motivo - in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale - sono stati prospettati la violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen., 216 e 223 legge fall. e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, esponendo che: - la condanna sarebbe stata resa a cagione della mancata consegna alla curatrice del solo libro giornale dell'anno 2011 (avendo la stessa curatrice dato conto della totale consegna del resto della documentazione contabile); il rag.

Farese («commercialista della società») ha riferito di aver consegnato la stampa di tale libro giornale e di non aver mai ricevuto ulteriore richiesta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha in effetti riferito di aver fatto avanzare richiesta via e-mail da una propria collaboratrice); in ogni caso in sede di udienza preliminare il libro giornale è stato prodotto e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la coincidenza delle sue scritturazioni con i mastrini a lei già consegnati; ragion per cui, al di là del difetto di prova che il libro giornale del 2011 sia mai stato nella disponibilità del ricorrente o del fatto che egli ne abbia impedito la consegna alla curatrice, non potrebbe ravvisarsi l'utilità dell'omessa consegna e quindi il dolo specifico, potendo al più ricorrere una negligenza (peraltro, del Leonardelli); - in ogni caso, nella specie non sarebbe stata ostacolata la ricostruzione delle vicende societarie, dunque non sussisterebbe l'elemento oggettivo del reato; e non sarebbe stata indicata la condotta di partecipazione del Windegger ex art. 110 cod. pen. non solo nell'imputazione ma nella sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale è fondato, nei termini esposti oltre, dovendosi tuttavia rilevare l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla condotta di cui al capo 1, lett. i), come di seguito chiarito, ed è inammissibile nel resto.

1. A proposito del ricorso della Parte pubblica, relativa all'assoluzione degli imputati dall'imputazione di bancarotta preferenziale elevata al capo 2, deve anzitutto rilevarsi che, ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge» (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814 - 01).

Ciò posto, al Windegger e al Wieser è stato contestato il delitto di bancarotta preferenziale per aver simulato titoli di prelazione ed eseguito pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, creditrice della fallita Jade s.r.I., allo scopo di favorire l'istituto bancario.

In particolare, in ragione della concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio (della cui filiale di Bolzano il Wieser era direttore) di un mutuo ipotecario alla [OSCURATO:SOCIETA]. (riferibile al Windegger) per l'acquisto di immobili della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui il Windegger era amministratore di fatto), e l'impiego dell'importo erogato per l'estinzione dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. verso lo stesso istituto bancario in favore del quale è stata accesa un'ipoteca sui medesimi immobili.

La Corte di appello ha riformato in parte qua la decisione di primo grado, rilevando che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio aveva già una garanzia ipotecaria su beni immobili del Windegger per l'importo di euro 3.100.000 (oltre a garanzie fideiussorie) a copertura del complessivo debito (di euro 3.080.000) della società verso la banca; e sulla scorta di tale dato ha escluso che nella specie vi sia stata una simulazione di titoli di prelazione e che il credito della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio sia stato «trasformato da chirografario in privilegiato» e che tale creditore sia stato favorito a danno di altri; soggiungendo pure che non sarebbe stato dimostrato che il debito IVA della fallita (di euro 716.951) non sia stato pagato dalla Jade a causa dell'operazione con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.

Come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, la Corte territoriale ha travisato la prova su elementi decisivi in seno al detto iter argomentativo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), ossia sull'ammontare del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, che negli atti della stessa banca è indicato nella misura di euro 4.250.000 (oltre altre linee di credito), e sul fatto che il suo pagamento fosse garantito in toto da una causa legittima di prelazione, atteso che il teste Lupi - genericamente citato nella sentenza impugnata - ha invece esposto che per circa euro 800.000 esso era garantito solo da una fideiussione personale del soci (cfr. gli atti dello stesso Istituto di credito e la deposizione testimoniale indicati nel ricorso)..

Inoltre, la Corte territoriale non ha escluso che - come prospettato dal Pubblico ministero .-"là [OSCURATO:SOCIETA]. abbia venduto i propri immobili alla Ruwi s.r.I., la quale ha ottenuto la somma necessaria all'acquisto tramite la concessione di un mutuo ipotecario concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio; e che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia in effetti onorato con la stessa somma proprio i debiti verso la Banca erogante, lasciando insoddisfatto l'Erario.

Il che - per la parte in chirografo (pari a circa euro 800.000) - è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 216, comma 3, legge fall. in quanto ne è derivata un'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv.275235 - 01).

Tuttavia, poiché il termine di prescrizione del reato - commesso il 25 febbraio 2014 - pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è decorso il 29 settembre 2022 (pur tenendo conto della sospensione per complessivi 400 giorni: dal 25 maggio 2017 al 13 luglio 2017, per impedimento del difensore; dal 9 maggio 2019 al 10 ottobre 2019 per astensione del difensore; dal 14 luglio 2021 al 26 novembre 2021 per rinvio su richiesta della difesa; dal 26 novembre 2022 per 62 giorni, in ragione dell'impedimento dell'imputato cessato il 28 novembre 2022), e non ricorrendo i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati (Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

In mancanza di impugnazione della parte civile della statuizione liberatoria resa dalla Corte di appello per il reato in discorso, non occorre invece pronunciarsi in ordine a esso agli effetti civili (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260121 - 01)

2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto della fallita, è inammissibile perché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata ed è versato in fatto.

La Corte di merito, infatti, non si è limitata ad escludere il ruolo gestorio degli amministratori di diritto ma ha esposto gli elementi da cui ha tratto l'effettiva gestione della società da parte del Windegger nel periodo in cui hanno avuto luogo le condotte in imputazione, in particolare evidenziando: che il notaio Russo lo ha indicato come il soggetto che si relazionava con il suo studio per le operazioni relative alla Jade s.r.I., che il Windegger è stato indicato dal teste Berlanda come il soggetto che ha svolto, per conto della società, tutte la trattative con i committenti dei lavori appalti dalla Odar, dati questi non oggetto di specifica censura; e che presso il domicilio del Windegger è stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria «tutta la documentazione» relativa alla Jade dall'anno in cui egli e la madre ne erano divenuti soci (2004) sino alla data della perquisizione (2013), elemento rispetto al quale è stato addotto in maniera del tutto assertiva un travisamento della prova.

Inoltre il ricorso, oltre a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio (segnatamente del narrato del teste Battaglia), ha comunque fatto riferimento a dati che non incidono sull'iter argomentativo della decisione impugnata (appena indicato), sia perché ha inteso censurare la valorizzazione di elementi che invece la Corte di merito non ha valorizzato (le dichiarazioni di Bertagnolli) sia perché comunque non consta in alcun modo che sia stata utilizzata un'informazione inesistente o omessa la valutazione di una prova, in quanto il Giudice di appello ha chiarito in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha ritenuto le deposizioni indicate dalla difesa (segnatamente quelle di Mossini e Pisciali) atte a negare il ruolo gestorio del Windegger, non potendo in questa sede di legittimità compiersene un diverso apprezzamento (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

Infine, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Leonardelli, che la difesa ha inteso prospettare, è generica in quanto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicarne, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l'incidenza sul complessivo compendio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01), decisività per l'appunto non specificata e che, per vero, non può ravvisarsi tenuto conto degli elementi a carico indicati dalla Corte di merito e sopra compendiati.

3. Il secondo motivo, relativo alle condotte distrattive descritte al capo

1. della rubrica, è fondato limitatamente a quella di cui alla lett. i) e, nel resto, è inammissibile.

Anzitutto, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità nella parte in cui ha prospettato un'inversione dell'onere della prova poiché il ricorrente non avrebbe mai rivestito la carica di amministratore e non sarebbe stato richiesto dalla curatrice di indicare la destinazione dei beni aziendali.

Sul punto basti ribadire che il Windegger è stato ritenuto amministratore di fatto dell'ente proprio nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte in imputazione e, dunque, in maniera conforme al diritto è stato chiamato a rispondere delle condotte distrattive (cfr. Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01: «in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabilb; cfr. pure Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094 - 01); e la prospettazione difensiva non ha neppure addotto che nella specie sia stata indicata la destinazione conforme a legge delle res (cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01: «in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione»).

Inoltre, il ricorso è del tutto generico allorché: ha prospettato, per vero in termini ipotetici, una duplicazione di contestazioni nel corpo del capo 1.; ha mosso censure relative ai bonifici disposti dal Leonardelli, poiché non si è confrontato con la motivazione che ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che non esistesse un debito da onorare (facendo riferimento sia alla mancanza di documentazione contabile che alle causali delle operazioni); nulla ha argomentato sulla condotta di cui al capo 1, lett. e).

Ancora il motivo in esame è manifestamente infondato e generico in relazione agli altri atti dispositivi, non potendo certo venire meno sub specie iuris la condotta distrattiva in ragione della prospettata liberalità (segnatamente il pagamento di un immobile acquistato dal Windegger) degli atti de quibus, secondo quanto assunto dalla difesa, posti in essere quando la società non era in stato di insolvenza, dato quest'ultimo insufficiente ad escludere la sussistenza del reato (cfr. Sez. 5 , n. 7437 del 15/10/2020 - dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02), ed avendo l'impugnazione inteso confutarne l'attribuzione al Windegger, come esposto amministratore di fatto, in maniera assertiva; e quanto agli esborsi e ai prelevamenti delle disponibilità fallita per compensi, non si è confrontato con la decisione impugnata che ha indicato la mancanza di elementi a sostegno della prospettazione difensiva (sia in ordine alla regolare deliberazione dei compensi sia in ordine alla effettiva debenza delle somme) ma si è limitato a reiterare in maniera generica quando addotto innanzi alla Corte territoriale.

Invece, il ricorso è fondato in relazione alla contestata distrazione della bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla concessione in uso a [OSCURATO:PERSONA], quale bene fit per l'incarico di amministratore di diritto della fallita, di un autoveicolo di cui la società aveva il godimento in forza di un contratto di leasing finanziario, per la dirimente considerazione che il mero uso del mezzo non integra un distacco del bene dal patrimonio dell'ente, con conseguente depauperamento in danno dei creditori, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486 - 01).

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condotta di cui al capo 1, lett. i), perché il fatto non sussiste, senza effetto sulla pena atteso che essa, per la bancarotta distrattiva, è già stata irrogata nel minimo edittale (né vi sono censure relative al trattamento sanzionatorio).

3. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è inammissibile.

L'imputato è stato ritenuto responsabile dell'occultamento - a lui contestato - del libro giornale dell'anno 2011, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, ossia dell'ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., e ciò alla luce di quanto rassegnato dal curatore del fallimento (che ha rappresentato di averne ottenuto la disponibilità solo dopo l'udienza preliminare, celebrata il 10 giugno 2016).

Rispetto a tale fatto, non hanno alcun rilievo: - la consegna del libro giornale oltre cinque anni dopo la dichiarazione di fallimento, condotta successiva alla consumazione del reato che non può eliderne la sussistenza; - la prospettata mancata ricostruzione delle vicende societarie, che costituisce l'evento della differente ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, seconda parte, legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).

Infine, il motivo in esame è del tutto generico nella parte in cui ha addotto la mancata specificazione della condotta dell'imputato, atteso che - nei termini già esposti - la Corte di . merito ha chiarito che il Windegger era l'amministratore di fatto della fallita; ed è versato in fatto nella parte in cui ha censurato la ritenuta sussistenza del dolo specifico. 4.

Non deve disporsi la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Quanto al fatto di cui al capo 2., in relazione al quale - a seguito dell'assoluzione del Windegger e del Wieser da parte della Corte di appello - ha presentato ricorso il solo Procuratore generale distrettuale, per la dirimente considerazione che il rapporto processuale relativo all'azione civile si è esaurito.

E in relazione al ricorso del Windegger (nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile), poiché la parte civile non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a presentare le proprie conclusioni, chiedendo la rifusione delle spese (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 2 perché estinto per prescrizione.

Annulla la stessa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: [OSCURATO:PERSONA] inoltre: FALL. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione del medesimo WINDEGGER e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 2 perché prescritto; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e disporre l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo di imputazione n. 2), con ogni conseguente statuizione e con condanna degli imputati alla rifusione delle spese di patrocinio come da separata nota; nonché le conclusioni presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha contestato la fondatezza del ricorso del Procuratore generale distrettuale ed ha chiesto «la conferma» della decisione assolutoria, eccependo in subordine la prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 febbraio 2022 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 10 ottobre 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - ha assolto entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di bancarotta preferenziale di cui al capo 2 della rubrica; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di bancarotta per distrazione di cui al capo 1, lett. j), e di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui capo 6; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omesso versamento dell'IVA di cui al capo 4, perché estinto per prescrizione; - ha rideterminato in mitius la pena principale inflitta al Windegger e revocato nei suoi confronti le pene accessorie previste dall'art. 12 d. Igs. 74/2000 e la confisca; - ha revocato le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le pene accessorie a lui inflitte; - e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 1 (ad eccezione di quanto disposto dalla stessa Corte di merito per la condotta di cui al capo 1, lett. j: v. retro), di bancarotta preferenziale di cui al capo 3 (ritenuto assorbito in quello di cui al capo 1) e bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 7; - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale distrettuale e dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica - con riguardo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta preferenziale di cui al capo 2, resa dalla Corte di merito in accoglimento del gravame degli imputati - ha formulato un unico motivo, con il quale ha addotto il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 216, comma 3, legge fall., rappresentando che il Giudice di appello avrebbe escluso la sussistenza del reato (commesso per il tramite dell'operazione bancaria in imputazione: ossia la concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, della cui filiale di Bolzano il Wieser era direttore, di un mutuo ipotecario alla Ruwi s.r.I., riferibile al Windegger, per l'acquisto di immobili della fallita Jade s.r.I., amministrata di fatto dallo stesso Windegger, il cui montante è stato destinato all'estinzione dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. verso lo stesso istituto bancario in favore del quale è stata accesa un'ipoteca sui medesimi immobili) in ragione del travisamento della prova, in particolare ritenendo che il debito della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio fosse di euro 3.080.000 e, dunque, che la medesima banca avesse già una garanzia sull'intero debito; tuttavia, nel caso di specie, l'ammontare di esso era pari a euro 4.255.000, come emergerebbe dai documenti istruttori dello stesso istituto di credito, dalla relazione ex art. 33 legge fall., dalle deposizioni dei testi Lupi (citato in maniera contradditoria dalla Corte di merito) e Mossini; con la conseguenza che l'operazione medesima avrebbe determinato la costituzione di una garanzia ipotecaria in favore della banca per un maggior importo di circa euro 800.000 (ossia la differenza tra la somma già assistita da privilegio, pari a circa euro 3.100.000 e l'intero credito che, come esposto, la banca vantava verso la fallita). 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 2639 cod. civ., 216 e 223 legge fall., l'omesso esame e il travisamento di punti decisivi e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della fallita Jade s.r.I., cui la Corte di merito sarebbe pervenuta non indicando gli atti di gestione posti in essere dall'imputato - che possono trarsi da quanto riportato dalla curatrice del fallimento dott. [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha richiamato al riguardo quanto emerso in sede di indagine penale, non indicando alcuna condotta specifica del Windegger) bensì escludendo l'effettivo ruolo gestorio degli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quanto a quest'ultima, peraltro, erroneamente ritenendo un elemento di prova il fatto che il Pubblico ministero non abbia elevato alcuna imputazione nei suoi confronti e negando pure erroneamente che in atti non risultassero suoi atti gestori) e non considerando (come già il primo Giudice) gli elementi di segno contrario emersi dalle prove orali (segnatamente dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), travisando il contenuto del verbale della perquisizione compiuta dalla Guardia di finanza (il 21 novembre 2013) e valorizzando in violazione del disposto degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. spontanee dichiarazioni eteroaccusatorie rese nell'occorso dal Leonardelli (peraltro non presenti nel detto verbale e che neppure il teste di polizia giudiziaria Mar. Lupi avrebbe potuto ritualmente veicolare in dibattimento). Con la conseguenza che nella specie avrebbe dovuto quanto meno ravvisarsi un ragionevole dubbio in ordine all'attribuzione al ricorrente della detta qualità. 2.2.2. Con il secondo motivo - in relazione alle condotte distrattive di cui al capo 1. - sono stati prospettati la violazione degli artt. 2740 cod. civ., 87, 216 e 223 legge fati. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, rassegnando che: - erroneamente si sarebbe fatto riferimento con riguardo al ricorrente - che mai ha rivestito la carica di amministratore della società fallita e non è stato interpellato dalla curatrice fallimentare sulla destinazione dei beni aziendali - alla giurisprudenza che, alla luce degli artt.2740 cod. civ. e 87 legge fall., ritiene che la prova della distrazione possa essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni della società fallita, così essendosi determinata un'inammissibile inversione dell'onere della prova; - in ogni caso, la motivazione recherebbe gravi aporie allorché ha affermato la responsabilità del Windegger per il delitto in discorso, con riguardo: ai bonifici disposti dal Leonardelli in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società controllata dalla fallita, di cui quest'ultima risultava debitrice, non avendo la curatrice affermato l'inesistenza del debito, potendo al più ricorrere una bancarotta preferenziale; capo 1., lett. a); al pagamento per l'acquisto di un immobile intestato al ricorrente (disposto dall'amministratrice Psenner, madre del Windegger, che ha costituito con evidenza una liberalità verso il figlio e che non potrebbe imputarsi a quest'ultimo che non era amministratore di fatto, neppure come extraneus, a fortiori se si considera che esso ha avuto luogo in un memento in cui la società non era in decozione; lett. b); i prelevamenti per compensi in favore della Psenner (che non sono risultati esorbitanti - cfr. lett. c, d, f, g, - per uno dei quali molto probabilmente è stata duplicata la contestazione); all'uso di un'autovettura condotta in leasing dalla fallita (incomprensibilmente qualificato come distrazione - lett. i). 2.2.3. Con il terzo motivo - in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale - sono stati prospettati la violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen., 216 e 223 legge fall. e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, esponendo che: - la condanna sarebbe stata resa a cagione della mancata consegna alla curatrice del solo libro giornale dell'anno 2011 (avendo la stessa curatrice dato conto della totale consegna del resto della documentazione contabile); il rag. Farese («commercialista della società») ha riferito di aver consegnato la stampa di tale libro giornale e di non aver mai ricevuto ulteriore richiesta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha in effetti riferito di aver fatto avanzare richiesta via e-mail da una propria collaboratrice); in ogni caso in sede di udienza preliminare il libro giornale è stato prodotto e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la coincidenza delle sue scritturazioni con i mastrini a lei già consegnati; ragion per cui, al di là del difetto di prova che il libro giornale del 2011 sia mai stato nella disponibilità del ricorrente o del fatto che egli ne abbia impedito la consegna alla curatrice, non potrebbe ravvisarsi l'utilità dell'omessa consegna e quindi il dolo specifico, potendo al più ricorrere una negligenza (peraltro, del Leonardelli); - in ogni caso, nella specie non sarebbe stata ostacolata la ricostruzione delle vicende societarie, dunque non sussisterebbe l'elemento oggettivo del reato; e non sarebbe stata indicata la condotta di partecipazione del Windegger ex art. 110 cod. pen. non solo nell'imputazione ma nella sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale è fondato, nei termini esposti oltre, dovendosi tuttavia rilevare l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla condotta di cui al capo 1, lett. i), come di seguito chiarito, ed è inammissibile nel resto. 1. A proposito del ricorso della Parte pubblica, relativa all'assoluzione degli imputati dall'imputazione di bancarotta preferenziale elevata al capo 2, deve anzitutto rilevarsi che, ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge» (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814 - 01). Ciò posto, al Windegger e al Wieser è stato contestato il delitto di bancarotta preferenziale per aver simulato titoli di prelazione ed eseguito pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, creditrice della fallita Jade s.r.I., allo scopo di favorire l'istituto bancario. In particolare, in ragione della concessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio (della cui filiale di Bolzano il Wieser era direttore) di un mutuo ipotecario alla [OSCURATO:SOCIETA]. (riferibile al Windegger) per l'acquisto di immobili della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui il Windegger era amministratore di fatto), e l'impiego dell'importo erogato per l'estinzione dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. verso lo stesso istituto bancario in favore del quale è stata accesa un'ipoteca sui medesimi immobili. La Corte di appello ha riformato in parte qua la decisione di primo grado, rilevando che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio aveva già una garanzia ipotecaria su beni immobili del Windegger per l'importo di euro 3.100.000 (oltre a garanzie fideiussorie) a copertura del complessivo debito (di euro 3.080.000) della società verso la banca; e sulla scorta di tale dato ha escluso che nella specie vi sia stata una simulazione di titoli di prelazione e che il credito della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio sia stato «trasformato da chirografario in privilegiato» e che tale creditore sia stato favorito a danno di altri; soggiungendo pure che non sarebbe stato dimostrato che il debito IVA della fallita (di euro 716.951) non sia stato pagato dalla Jade a causa dell'operazione con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. Come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, la Corte territoriale ha travisato la prova su elementi decisivi in seno al detto iter argomentativo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), ossia sull'ammontare del debito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, che negli atti della stessa banca è indicato nella misura di euro 4.250.000 (oltre altre linee di credito), e sul fatto che il suo pagamento fosse garantito in toto da una causa legittima di prelazione, atteso che il teste Lupi - genericamente citato nella sentenza impugnata - ha invece esposto che per circa euro 800.000 esso era garantito solo da una fideiussione personale del soci (cfr. gli atti dello stesso Istituto di credito e la deposizione testimoniale indicati nel ricorso).. Inoltre, la Corte territoriale non ha escluso che - come prospettato dal Pubblico ministero .-"là [OSCURATO:SOCIETA]. abbia venduto i propri immobili alla Ruwi s.r.I., la quale ha ottenuto la somma necessaria all'acquisto tramite la concessione di un mutuo ipotecario concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio; e che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia in effetti onorato con la stessa somma proprio i debiti verso la Banca erogante, lasciando insoddisfatto l'Erario. Il che - per la parte in chirografo (pari a circa euro 800.000) - è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 216, comma 3, legge fall. in quanto ne è derivata un'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv.275235 - 01). Tuttavia, poiché il termine di prescrizione del reato - commesso il 25 febbraio 2014 - pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è decorso il 29 settembre 2022 (pur tenendo conto della sospensione per complessivi 400 giorni: dal 25 maggio 2017 al 13 luglio 2017, per impedimento del difensore; dal 9 maggio 2019 al 10 ottobre 2019 per astensione del difensore; dal 14 luglio 2021 al 26 novembre 2021 per rinvio su richiesta della difesa; dal 26 novembre 2022 per 62 giorni, in ragione dell'impedimento dell'imputato cessato il 28 novembre 2022), e non ricorrendo i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). In mancanza di impugnazione della parte civile della statuizione liberatoria resa dalla Corte di appello per il reato in discorso, non occorre invece pronunciarsi in ordine a esso agli effetti civili (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260121 - 01) 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto della fallita, è inammissibile perché non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata ed è versato in fatto. La Corte di merito, infatti, non si è limitata ad escludere il ruolo gestorio degli amministratori di diritto ma ha esposto gli elementi da cui ha tratto l'effettiva gestione della società da parte del Windegger nel periodo in cui hanno avuto luogo le condotte in imputazione, in particolare evidenziando: che il notaio Russo lo ha indicato come il soggetto che si relazionava con il suo studio per le operazioni relative alla Jade s.r.I., che il Windegger è stato indicato dal teste Berlanda come il soggetto che ha svolto, per conto della società, tutte la trattative con i committenti dei lavori appalti dalla Odar, dati questi non oggetto di specifica censura; e che presso il domicilio del Windegger è stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria «tutta la documentazione» relativa alla Jade dall'anno in cui egli e la madre ne erano divenuti soci (2004) sino alla data della perquisizione (2013), elemento rispetto al quale è stato addotto in maniera del tutto assertiva un travisamento della prova. Inoltre il ricorso, oltre a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio (segnatamente del narrato del teste Battaglia), ha comunque fatto riferimento a dati che non incidono sull'iter argomentativo della decisione impugnata (appena indicato), sia perché ha inteso censurare la valorizzazione di elementi che invece la Corte di merito non ha valorizzato (le dichiarazioni di Bertagnolli) sia perché comunque non consta in alcun modo che sia stata utilizzata un'informazione inesistente o omessa la valutazione di una prova, in quanto il Giudice di appello ha chiarito in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha ritenuto le deposizioni indicate dalla difesa (segnatamente quelle di Mossini e Pisciali) atte a negare il ruolo gestorio del Windegger, non potendo in questa sede di legittimità compiersene un diverso apprezzamento (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Infine, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Leonardelli, che la difesa ha inteso prospettare, è generica in quanto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicarne, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l'incidenza sul complessivo compendio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01), decisività per l'appunto non specificata e che, per vero, non può ravvisarsi tenuto conto degli elementi a carico indicati dalla Corte di merito e sopra compendiati. 3. Il secondo motivo, relativo alle condotte distrattive descritte al capo 1. della rubrica, è fondato limitatamente a quella di cui alla lett. i) e, nel resto, è inammissibile. Anzitutto, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità nella parte in cui ha prospettato un'inversione dell'onere della prova poiché il ricorrente non avrebbe mai rivestito la carica di amministratore e non sarebbe stato richiesto dalla curatrice di indicare la destinazione dei beni aziendali. Sul punto basti ribadire che il Windegger è stato ritenuto amministratore di fatto dell'ente proprio nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte in imputazione e, dunque, in maniera conforme al diritto è stato chiamato a rispondere delle condotte distrattive (cfr. Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01: «in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabilb; cfr. pure Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094 - 01); e la prospettazione difensiva non ha neppure addotto che nella specie sia stata indicata la destinazione conforme a legge delle res (cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01: «in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione»). Inoltre, il ricorso è del tutto generico allorché: ha prospettato, per vero in termini ipotetici, una duplicazione di contestazioni nel corpo del capo 1.; ha mosso censure relative ai bonifici disposti dal Leonardelli, poiché non si è confrontato con la motivazione che ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che non esistesse un debito da onorare (facendo riferimento sia alla mancanza di documentazione contabile che alle causali delle operazioni); nulla ha argomentato sulla condotta di cui al capo 1, lett. e). Ancora il motivo in esame è manifestamente infondato e generico in relazione agli altri atti dispositivi, non potendo certo venire meno sub specie iuris la condotta distrattiva in ragione della prospettata liberalità (segnatamente il pagamento di un immobile acquistato dal Windegger) degli atti de quibus, secondo quanto assunto dalla difesa, posti in essere quando la società non era in stato di insolvenza, dato quest'ultimo insufficiente ad escludere la sussistenza del reato (cfr. Sez. 5 , n. 7437 del 15/10/2020 - dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02), ed avendo l'impugnazione inteso confutarne l'attribuzione al Windegger, come esposto amministratore di fatto, in maniera assertiva; e quanto agli esborsi e ai prelevamenti delle disponibilità fallita per compensi, non si è confrontato con la decisione impugnata che ha indicato la mancanza di elementi a sostegno della prospettazione difensiva (sia in ordine alla regolare deliberazione dei compensi sia in ordine alla effettiva debenza delle somme) ma si è limitato a reiterare in maniera generica quando addotto innanzi alla Corte territoriale. Invece, il ricorso è fondato in relazione alla contestata distrazione della bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla concessione in uso a [OSCURATO:PERSONA], quale bene fit per l'incarico di amministratore di diritto della fallita, di un autoveicolo di cui la società aveva il godimento in forza di un contratto di leasing finanziario, per la dirimente considerazione che il mero uso del mezzo non integra un distacco del bene dal patrimonio dell'ente, con conseguente depauperamento in danno dei creditori, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486 - 01). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condotta di cui al capo 1, lett. i), perché il fatto non sussiste, senza effetto sulla pena atteso che essa, per la bancarotta distrattiva, è già stata irrogata nel minimo edittale (né vi sono censure relative al trattamento sanzionatorio). 3. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è inammissibile. L'imputato è stato ritenuto responsabile dell'occultamento - a lui contestato - del libro giornale dell'anno 2011, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, ossia dell'ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., e ciò alla luce di quanto rassegnato dal curatore del fallimento (che ha rappresentato di averne ottenuto la disponibilità solo dopo l'udienza preliminare, celebrata il 10 giugno 2016). Rispetto a tale fatto, non hanno alcun rilievo: - la consegna del libro giornale oltre cinque anni dopo la dichiarazione di fallimento, condotta successiva alla consumazione del reato che non può eliderne la sussistenza; - la prospettata mancata ricostruzione delle vicende societarie, che costituisce l'evento della differente ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, seconda parte, legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). Infine, il motivo in esame è del tutto generico nella parte in cui ha addotto la mancata specificazione della condotta dell'imputato, atteso che - nei termini già esposti - la Corte di . merito ha chiarito che il Windegger era l'amministratore di fatto della fallita; ed è versato in fatto nella parte in cui ha censurato la ritenuta sussistenza del dolo specifico. 4. Non deve disporsi la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Quanto al fatto di cui al capo 2., in relazione al quale - a seguito dell'assoluzione del Windegger e del Wieser da parte della Corte di appello - ha presentato ricorso il solo Procuratore generale distrettuale, per la dirimente considerazione che il rapporto processuale relativo all'azione civile si è esaurito. E in relazione al ricorso del Windegger (nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile), poiché la parte civile non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a presentare le proprie conclusioni, chiedendo la rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 2 perché estinto per prescrizione. Annulla la stessa
Decreto Cassazione n. 37414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris