CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 06279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28585/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ’ che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.S.TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rapprese ntato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 750/2020 , depositata il 18/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso del febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di S’Angelo dei Lombardi l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 491.000,00, oltre accessori, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dei quali invocò la condanna in via solidale. A tal fine, il ricorrente allegò di aver versato al [OSCURATO:PERSONA], agente generale della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nell’[OSCURATO:SOCIETA].), l’anzidetto complessivo importo per l’accensione di dieci polizze vita, mai attivate dallo stesso agente o attivate per importi inferiori ai premi corrisposti; nei confronti dell’impresa assicurativa lo Iorlano dedusse espressamente la sussistenza di responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., per il fatto illecito del proprio preposto. 1.1. - L ’ adito Tribunale emise, in data 1° marzo 2010, il richiesto decreto ingiuntivo, che venne opposto dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., che fu autorizzata achiamare in giudizio, a titolo di rivalsa, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritualmente citato, rimase contumace. 1.2. -Con sentenza del maggio 2013, il Tribunale di S’Angelo dei Lombardi accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della complessiva somma di euro 577.442,53, oltre interessi legali dalla data del pagamento, compensando integralmente le spese del grado. 2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione lo Iorlano; l’[OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio contestando il gravame e riproponendo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.346 c.p.c., la domanda di regresso rimasta assorbita in primo grado; il [OSCURATO:PERSONA], ritualmente citato, rimaneva contumace. 2.1. - La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 18 febbraio 2020, accoglieva l’appello e per l’effetto: a) dava atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva opposto nel termine di legge il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale il 1° marzo 2010; b ) rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso detto decreto ingiuntivo e la condannava al pagamento, in solido con il [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 491.000,00, oltre accessori, in favore dello Iorlano, a titolo di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., nonché al pagamento delle spese di lite; c) accoglieva la domanda di regresso riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e condannava il [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla stessa compagnia assicuratrice la somma di euro 577.442,53, già corrisposta alla Iorlano in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e poi revocato. 2.2. – A fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), il giudice di appello osservava che: a) il Tribunale aveva errato a revocare il decreto ingiuntivo anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giacché quest’ultimo non si era opposto nel termine di legge all’emesso provvedimento monitorio; b) i motivi di gravame erano fondati sulla scorta delle seguenti considerazioni: b.1.) in calce alle polizze vita era inserita una “dichiarazione di perfezionamento” sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], quale agente della RAS, attestante l’avvenuto incasso del pattuito premio con mezzo di pagamento accettato salvo buon fine; b.2) lo Iorlano non aveva maiallegato di aver corrisposto in contanti le somme indicate nelle singole dichiarazioni di perfezionamento e il riferimento al mezzo di pagamento accettato salvo buon fine lasciava intendere che il versamento dei premi era stato effettuato mediante rilascio di assegni bancari o circolari; b.3 ) le anzidette dichiarazioni costituivano mere dichiarazioni di scienza asseverative del fatto della ricezione degli assegni, senza avere effetto giuridico di adempimento dell’obbligazione; b.4) la prova, risultante da dette dichiarazioni sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA], dell’avvenuta consegna da parte dello Iorlano di assegni rilasciati in pagamento dei premi assicurativi e accettati pro solvendodall’agente comportava che era a carico dell’accipiens la dimostrazione del non avv enuto incasso dei titoli, la cui inerzia a tal fine era comportamento omissivo da equipararsi all’avvenuta esecuzione della prestazione diversa da quella dovuta; b.5 ) spettava , dunque , all ’ [OSCURATO:SOCIETA] – “nell ’ inerzia dell’agente che aveva accettato i detti assegni come mezzi di pagamento” – l ’ onere di provare il non avvenuto incasso dei titoli per cause imputabili al debitore; b.6) pertanto, integrando le dichiarazioni di perfezionamento sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA] una confessione stragiudiziale resa dall’accipiens in favore del tradens , la verità di quanto in esse attestato non era stata posta in discussione ai sensi dell’art. 2732 c.c.; b.7) pur non potendo essere imputati direttamente all ’ [OSCURATO:SOCIETA] gli effetti della confessione stragiudiziale resa dal rappresentante, avendo questi agito oltre i limiti delle facoltà attribuitegli, si trattava pur sempre di confessione resa da uno dei debitori solidali nell’ambito della responsabilità ex art. 2049 c.c. e, dunque, liberamente valutabile; b.8) sicché, la conseguita certezza sull’esistenza di un comportamento illecito del commesso (per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo; per la mancata comparizione all’udienza per l’assunzione dell’interrogatorio formale; per la pendenza di procedimento penale per i reati di appropriazione indebita e truffa in danno di numerose altre persone, in un arco temporale ravvicinato, con modalità operative analoghe a quelle che caratterizzavano la vicenda in esame), causativo di danno, fondava di per sé, in ragione dell’unicità del fatto generatore, la responsabilità del committente; b.9) andava quindi affermata la responsabilità solidale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 2049 c.c., dovendo ritenersi che l’attività di agente assicurativo svolta in nome e per conto della stessa dalRecce … mediante l’ utilizzo della modulistica messa a sua disposizione dalla società preponente ai fini dell’articolo di contratti nella zona assegnatagli abbia reso possibile o se non altro agevolato l’indebita appropriazione da parte del medesimo delle somme di denaro che gli erano state corrisposte dallo Iorlano in vista dell’accensione delle polizze vite indicate in atti”; b.10) era, infine, fondata la domanda di regresso svolta dall’[OSCURATO:SOCIETA] contro il [OSCURATO:PERSONA], autore immediato del danno, per l’intero importo pagato al danneggiato, non essendo applicabile l’art. 2055, secondo comma, c.c. “nell’ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato intimato a partecipare al presente giudizio [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. ha anche depositato memoria integrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 2702, 2697, 2729, 2049, 2730 e 2735 c.c., per aver la Corte territoriale fatto mal governo dei principi relativi all ’ efficacia probatoria, nei confronti di essa compagnia di assicurazioni, delle polizze oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mai sottoscritte e né alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] riferibili, in carenza dei poteri dell’agente ad emetterle, dovendo l’intermediario reputarsi terzo rispetto al promotore finanziario e, dunque, non potendo dette polizze rivestire efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. e, dunque, mancando la prova, che doveva essere fornita dal cliente, della consegna della somma rivendicata nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] per la stipula di dieci polizze vita. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territoriale, nell’affermare che il “convenuto opposto non aveva mai detto di aver versato denaro contante”, costruito, sulla scorta di “assunto apodittico”, “un elemento di prova, senza alcun apprezzamento critico”. 3. – Con il terzo mezzo è prospettato, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, consistente nell’“affermare … che la possibile consegna di titoli di credito quale strumento di pagamento deducibile dalla dichiarazione di pagamento del premio riprodotta nel modello di polizza possa rappresentare la prova piena del pagamento del premio”, trattandosi di motivazione affatto generica. 4. - E ’ preliminare, e allo stato assorbente rispetto all ’ esame dei motivi di ricorso, disporre, per le ragioni di seguito esposte, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte nei giudizi di merito che non è stata intimata in questa sede. 4.1. - L ’ obbligatorietà dell ’ integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art.331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790/2019). 4.2. - Nella specie, la pretesa azionata dallo Iorlano si fonda sulla fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all’art.2049 c.c., che dà luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva del preponente per il fatto, illecito, commesso dal preposto, con la conseguenza che l’accertamento della responsabilità del primo presuppone necessariamente quello della responsabilità del secondo. Sussiste, dunque, una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario, giacché le distinte posizioni dei coobbligati presentano obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, tale che, per l’appunto, la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro (tra le altre, Cass. n. 16391/2009; Cass. n. 20860/2018; Cass. n. 14379/2019). 4.3. - Peraltro, nella specie, l ’ esistenza di un litisconsorzio processuale necessario in fase di impugnazione, da cui sorge la necessità di integrazione del contraddittorio perché la pronuncia sia unitaria nei confronti di tutte le parti in causa, rileva anche per l’ulteriore ragione di connessione da ravvisarsi nell’azione di regresso proposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte pretermesso, e accolta, unitamente alla domanda principale, dalla Corte territoriale. Trova, infatti, applicazione il principio, consolidato (a partire da Cass., S.U., n. 24707/2015), secondo cui, in caso di chiamata in causa in garanzia (propria o impropria che sia), sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale (nella specie, peraltro, già estesa dall’attore), ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione. E, contrariamente a quanto opinato dalla società ricorrente, il precedente - Cass. n. 12892/2021 - da essa richiamato con la memoria integrativa (depositata nel rispetto del termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. e, dunque, ammissibile: cfr. Cass. n. 18127/2020), si è espressa negli stessi termini, ossia della sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale tra tutte le anzidette parti (attore-convenuto garantito-garante chiamato in causa ai fini della rivalsa), avendo fatto applicazione proprio della citata Cass., S.U., n. 24707/2015 e, quindi, avendo cassato la sentenza impugnata per difetto di integrazione del contraddittorio in fase di appello, in mancanza della notificazione dell’appello incidentale al (“presunto”) garante. 5. – Deve, quindi, essere disposta l ’ integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con notificazione a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. da eseguirsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. dispone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.331 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con notificazione a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. da eseguirsi entro sessa