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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12735/2026

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edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SiomenttaCiccarelli, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;udite le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con confermadella decisione impugnata;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pecoraro, che ha chisto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25/06/2025, ha parzialmente riformatola sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma, ad esito dirito abbreviato,rideterminando, per quanto qui di interesse lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per ireati allo stesso ascritti ai capi 37 A, 37 C, 34 A ed 84, a [OSCURATO:PERSONA] per i reati allostesso ascritti ai capi 28 e 84, a [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei delittiallo stesso ascritti ai capi 20 B e 63 A, per tutti i numerosi residui reati allo stesso ascritti(associazione per delinquere con ruolo di organizzatore e 92 episodi di truffa aggravata).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo deirispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.1.Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il capo 28 allo stessoascritto; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello abbia del tutto errato nella valutazionedei fatti ascritti, soprattutto considerata la incensuratezza del ricorrente e la circostanza cheegli non era residente a Napoli e non era stato in alcun modo sorpreso in modo certo eincontrovertibile nella commissione del reato ascritto, mentre la sua affermazione diresponsabilità si era basata su un solo elemento del tutto incerto, ovvero l’asseritoriconoscimento da parte delle forze dell’ordine operanti.3.2.Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal campo diimputazione indicato in ricorso come 87 (in realtà 84) quanto alla partecipazione al reatoassociativo; la difesa ha rilevato l’erronea considerazione del compendio istruttorio da partedella Corte di appello, soprattutto perché rispetto al fratello, ed attesa la sua incensuratezza,il ricorrente aveva partecipato ad un solo episodio di truffa; la distanza del luogo di residenza(Casalnuovo di Napoli piuttosto che Napoli) dimostrava la sua estraneità, essendo statochiamato solo ed esclusivamente per commettere un reato fine; inoltre il XXXXXXXXXXXXnon aveva mai avuto contatto con i vertici napoletani della associazione e si era solo fattoparte diligente con gli stessi per recuperare le spese legali conseguenti all’arresto delfratello, in assenza di qualsiasi adesione al pactum sceleris.3.3.Vizio della motivazione attesa la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti; inoltre, la difesa hasostenuto nello stesso motivo con diversa censura che era stata inopinatamente ritenutaricorrente la aggravante di cui all’art. 61, n. 7 cod. pen. non potendo ritenersi ingente ildanno di cui al capo 28, anche attesa la minima importanza della partecipazione rispetto allacondotta posta in essere dal Canfora.4.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai capi diimputazione 34 A e 37 C; la difesa ha rilevato l’erroneità della decisione della Corte diappello che aveva basato l’affermazione di responsabilità solo sulla base della presenza incompagnia di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 34 e [OSCURATO:PERSONA] per il capo indicato inquesto caso come 35; è mancata secondo la difesa la prova di un previo accordo con iSiviero e il XXXXXXX è stato condannato sulla base di semplici supposizioni in assenza diriscontri oggettivi e di qualsiasi riconoscimento, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] chenon era stato in alcun modo immortalato dalle telecamere di video sorveglianza; negli stessitermini del tutto generica la base sulla quale era stata pronunciata condanna per il capo 37C, atteso che il prelievo con carta di credito fu posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] el’imputato non era presente sul posto, non apparendo a tal fine sufficiente il mero richiamoalle celle telefoniche.4.2.

Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dallacontestazione di cui al capo 87 quale partecipe al reato associativo; anche in questo caso èstata richiamata la diversa provenienza dei fratelli XXXXXXX come elemento risolutivo ederroneamente valutato, il ruolo scarsamente rilevante degli stessi, quale mera manovalanzanell’impossibilità di ritenerli associati, in mancanza di qualsiasi contatto con il gruppo divertice invece gestito dal XXXXXXXXX.

La Corte di appello aveva del tutto omesso poi diconsiderare, quanto alla portata della condotta, che il ricorrente aveva partecipato solamentea due episodi di truffa e all’epoca era infra ventunenne, senza alcuna portata risolutiva al finedi ritenere integrata la condotta partecipativa del materiale captativo, così come del tentativodel padre al fine di recuperare le spese legali.5.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione alla riconosciuta qualifica diorganizzatore del XXXXXXXXX nell’ambito della associazione per delinquere di cui al capo87; non sono stati tenuti in considerazione gli elementi allegati a supporto di una versionealternativa da parte del ricorrente quanto alle sue condizioni di salute e stato di bisogno e alsuo conseguente ruolo di mero prestanome per la gestione delle auto e della utenzatelefonica; egli era un mero accompagnatore in assenza di qualsiasi contatto con i verticidella associazione per delinquere; la Corte di appello aveva erroneamente valutato la suaposizione in assenza di elementi univoci e rilevatori del suo ruolo sovraordinato, inmancanza di qualsiasi attività di raccordo tra i vertici e i fratelli XXXXXXX (pag. 3 e seg. delricorso con richiamo a diverse conversazioni ritenute risolutive in tal senso); le condotteposte in essere e ritenute indicative del ruolo svolto dalla Corte di appello sono stateerroneamente valutate, atteso lo svolgimento da parte del XXXXXXXXX di attivitàmeramente esecutive a prive di qualsiasi connotato dirigenziale; nel citare diverse captazionila difesa ha poi sottolineato come si debba ritenere del tutto illegittima la conclusione dellaCorte di appello che da una unica conversazione aveva dedotto che il ricorrente fosse l’unicoad avere contatti con la famiglia Uccello in Napoli, atteso che in realtà il contenuto dellacaptazione citata in sentenza faceva emergere informazioni del tutto antitetiche, conconseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto atteso che iXXXXXXX avevano rapporti autonomi con i vertici della consorteria criminale, sicché eraerronea la considerazione secondo la quale il XXXXXXXXX sarebbe stato l’elemento dicontatto tra i XXXXXXX e la famiglia Uccello; in tal senso erronea anche la considerazionespesa quanto al guadagno del ricorrente e al ruolo dallo stesso svolto nel contatto conMontagna Angelo.5.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione perché assente e manifestamenteillogica quanto alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7cod. pen.; il motivo di appello aveva evidenziato come tale aggravante non potesse esserericonosciuta indiscriminatamente per i tutti i capi di imputazione ascritti, senza alcunriscontro rispetto al singolo caso concreto; la motivazione era basata su una merapresunzione; gli elementi richiamati (importi superiori a mille euro e condizione delle personeoffese) non si potevano ritenere sufficienti.5.3.

Violazione di legge e vizio della motivazione perché assente e manifestamenteillogica in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione, determinati in mesi tre perciascun reato fine; il rapporto di proporzione tra le pene non è stato in alcun modo garantito,anche considerato che alcune condotte si erano fermate sulla soglia del tentativo.5.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmentefondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7, cod. pen.; neconsegue l’annullamento con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diRoma, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed irrevocabili leaffermazioni di responsabilità dei predetti imputati.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinvece interamente inammissibile.2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi tra loro, e concentrati sulla contestazione della effettiva provadella sussistenza della associazione per delinquere oggetto di imputazione e del delittoscopo della stessa di cui al capo

28. Tali motivi non sono consentiti in quanto totalmentereiterativi dei motivi di appello, oltre che aspecifici in mancanza di confronto con la puntualee logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul tema della affermazione diresponsabilità, sia quanto al capo 84, che quanto al capo 28 della imputazione, al fineevidente di introdurre sul punto una lettura alternativa del merito, non consentita in questasede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

Il ricorrente si è infattilimitato a richiamare in modo parcellizzato alcuni elementi emersi nel corso del giudizio asuo carico, sostenendo che la Corte di appello li avrebbe esaminati in modo erroneo.

LaCorte di appello ha invece esplicitamente motivato sui temi devoluti, con una analisiapprofondita quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 63 e segg. dove sono statevalorizzate una serie di emergenze probatorie inequivoche quanto: - al riconoscimento dellostesso da parte degli operanti; - agli esiti del data positioning grazie al gps apposto sullavettura; - alla portata inequivoca delle captazioni, con la affermata inequivocità dei dialoghiintervenuti, a seguito dell’arresto del fratello Giovanni, tra il padre dei due fratelli XXXXXXX eil XXXXXXXXX, con ampia ricostruzione della struttura associativa, delle posizioni di verticericoperte da componenti della famiglia Uccello; - al chiaro ruolo di tramite ed organizzatoredel XXXXXXXXX; - al ruolo operativo dei due fratelli XXXXXXX quali trasfertisti, mediante lapredisposizione a tal fine di mezzi e persone, per la realizzazione di una serie consistente dicondotte caratterizzate da modalità ripetute, costanti e specificamente concordate, edesecuzione delle numerose truffe proprio grazie ai mezzi materiali messi a disposizione deidue fratelli XXXXXXX dal XXXXXXXXX).

Con argomentazioni, ampie e logicamentearticolate, del tutto esenti da manifesta illogicità, la Corte di appello, in senso del tuttoconforme al giudice di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01), ha ricostruito la portata della associazione per delinquere imputata, la chiara econsapevole partecipazione del ricorrente alle finalità della stessa mediante un contributoriscontrato e consapevolmente agito, che non è stato ritenuto rilevante quale singoloframmento di condotta illecita, ma chiaramente collegato alle finalità complessivamenteperseguite dalla associazione imputata.

La difesa ha dunque proposto in questa sededoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione delcompendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei datiprocessuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nelporre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) non apparendo in alcun modo risolutive le circostanze di fatto, richiamate dalla difesaanche in questa sede (come la provenienza territoriale dei due fratelli XXXXXXX),chiaramente disattese dalla complessiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello.Inoltre, si deve sottolineare come non siano consentite le censure con la quali la difesa, condiverse argomentazioni, ha contestato l’interpretazione fornita dalla Corte di appello quantoal materiale captativo.

In tal senso, si deve ricordare che l’interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazionealle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione senon nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato diun’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in mododifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01) circostanza non ricorrente nelcaso di specie.E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nelcorso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputatocostituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del liberoconvincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontroesterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovrannoessere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016,Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01),principi correttamente applicati dalla Corte di appello nella complessiva considerazionedell’esito delle captazioni anche quanto alle conversazioni intercorse tra il padre dei duefratelli XXXXXXX e il XXXXXXXXX.2.2.È invece parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto quantoall’intervenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen.;la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con riferimento alle considerazioniespresse ai capi 28 A e 37 A (pag. 79), è carente e sostanzialmente omessa, attesa lanecessità di una valutazione specifica e relativa a ciascun ricorrente in relazione alleimputazioni specificamente ascritte e poste in continuazione tra loro.

La Corte di appellodovrà dunque provvedere, nell’ambito della propria piena discrezionalità, alla valutazionecirca la ricorrenza o meno della circostanza aggravante imputata, tenendo conto delprincipio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale aifini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., larilevante gravità deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato daciascuna violazione e non a quello complessivamente causato dalle stesse, in quanto, al dilà dell'unificazione "quoad poenam" sancita dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., i diversireati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico. (Inmotivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che supportano tale valutazione il tenoreletterale della disposizione, che fa riferimento al singolo reato, e la "ratio" dell'istituto dellacontinuazione da individuarsi nell'esigenza di evitare il rigore sanzionatorio del cumulomateriale delle pene) (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci, Rv. 288662-01).

Sonoinvece manifestamente infondate le ulteriori difensive quanto alla concessione in regime diequivalenza, piuttosto che di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in presenzadi una motivazione adeguata sul punto del tutto esente da irragionevolezza o arbitrio.3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.1.Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi tra loro, in quanto concentrati sulla contestazione dellaeffettiva prova della sussistenza della associazione per delinquere oggetto di imputazione edei delitti scopo della stessa di cui al capo 34 A e

37. Anche in questo caso i motivi non sonoconsentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, oltre che aspecifici inmancanza di confronto con la puntuale e logicamente articolata motivazione della Corte diappello sul tema della affermazione di responsabilità quanto sia quanto al capo 84chequanto ai capo 34 A e 37 C della imputazione, al fine evidente di introdurre sul punto unalettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

Il ricorrente si è infatti limitato a richiamare in modoparcellizzato alcuni elementi emersi nel corso del giudizio a suo carico, sostenendo anche inquesto caso che la Corte di appello li avrebbe esaminati in modo erroneo.

La Corte diappello ha invece esplicitamente motivato sui temi devoluti, con una analisi approfonditaquanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA](pag. 61 e segg. ricostruendo il contestonell’ambito della quale maturavano gli accertamenti a carico dello stesso, ed ancora pag. 62e segg. dove sono state ampiamente considerate tutte le censure reiterate in questa sedequanto al tema delle telecamere ed all’inequivoco riconoscimentorispetto ai complici ripresidalle telecamere di video sorveglianza; sono stati inoltre valorizzati una serie di elementiindiziari raccordati ampiamente tra loro ed in particolare: - la analisi degli esiti tecnici quantoalle celle telefoniche agganciate rispetto ai luoghi nei quali venivano poste in essere lecondotte contestate; - gli spostamenti osservati; - le plurime captazioni evocate; - i contatticon [OSCURATO:PERSONA], oltre all’inequivocità sematica e di significantidel dialogo intercorsotra il padre del ricorrente e il XXXXXXXXX; - l’esito del sequestro per complessivi 49.000,00euro in contanti; - la diretta riferibilità della utenza telefonica richiamata al ricorrente sia perla portata dei dialoghi captati che per il rinvenimento nella sua disponibilità).

Devono, quindi,essere richiamati ed applicati anche quanto a tali censure, in ordine alla ricostruzione delvincolo associativo ed alla chiara portata degli elementi di prova analizzati dalla Corte diappello per ritenere la responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti i principi giàenunciati ai §

2.1. e

2.2. essendosi di fatto il ricorrente limitato ad una lettura frazionata eparcellizzata degli elementi ampiamente ricostruiti dalla Corte di appello.4.Ricorso XXXXXXXXX Giovanni.4.1.Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo delmotivo di appello sul punto, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del meritonon consentita in questa sede.

Con numerose argomentazioni sono state, difatti, propostedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione delcompendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei datiprocessuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nelporre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).

E tale convincimento è stato ampiamente argomentato dalla Corte di appello, in modologico, approfondito e del tutto esente da aporie e manifesta illogicità.

La Corte di appello ha,difatti correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, che qui si intenderibadire, secondo il quale la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia,coordina ed impiega delle strutture e risorse associative e reperisce i mezzi necessari allarealizzazione del programma criminoso (come emerso nel caso di specie), con attivitàcaratterizzata da essenzialità e infungibilità (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287296-01;Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-03; Sez. 5, n. 39378 del22/06/2012, Marini, Rv. 254317-01).

È stato, difatti, ampiamente considerato l’insieme dicorposi elementi di prova che hanno evidenziato lo specifico ruolo ricoperto dalXXXXXXXXX nell’ambito della associazione per delinquere indagata (pag. 42 e seg., conampia descrizione del contesto nel quale maturava della condotta e puntuale considerazionedegli elementi caratterizzanti il ruolo da organizzatore a pag. 46 e segg. anche tenuto contodei numerosissimi episodi di truffa allo stesso imputati e in alcun modo contestati, conrichiamo alle captazioni, pag. 50-,51 , ai riscontri documentali, alla acquisizione di numerosequerele indicative del modo organizzato di agire, alla gestione della vettura utilizzata per larealizzazione delle truffe, alla estrazione di copia forense, con acquisizione di elementipresenti sui dispositivi cellulari, che riscontrava esplicitamente le condotte poste in essere ela predisposizione di mezzi e persone a tal fine da parte del ricorrente, l’esito della attività diosservazione e controllo che portava anche all’arresto in flagranza del ricorrente; nonchépag. 52 e seg. quanto alla esplicita ricostruzione del ruolo di organizzatore anche conspecifico riferimento alla connotazione dell’elemento soggettivo, alla piena consapevolezzadi ruoli e competenze, alla gestione dei soggetti con funzioni esecutive, alla chiara portatadei rapporti con la famiglia Uccello, soggetti con i quali si rapportava unicamente ilXXXXXXXXX; ed ancora pag. 60 e seg. quanto alla stabilità del sodalizio sia per ilXXXXXXXXX che per i XXXXXXX ed al pieno riscontro del ruolo ricoperto anche inconsiderazione delle attività di perquisizione e sequestro).

Tale rilevante valutazione dellaprova a carico del ricorrente viene genericamente contestata in fatto, senza allegareelementi che siano in alcun modo indicativi del vizio della motivazione dedotto.

Deve,dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, deidati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanzao comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).4.2.Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico nel contestare ladosimetria della pena quanto ai reati satellite posti in continuazione, la Corte di appello hasul punto specificamente motivato in assenza di aporie.

Le Sezioni Unite hanno affermatoche il giudice di merito ha l’onere di esprimere una specifica motivazione sull’aumento dipena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve esseretale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall’art. 81cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n.41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nel caso di specie l’assai modesta entità degliaumenti disposti consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati.4.3.È invece fondato, per le ragioni già esposte al §2.2. il secondo motivo di ricorsoquanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] appello dovrà quindi, anche in questo caso, provvedere, nell’ambito della propria pienadiscrezionalità, alla valutazione circa la ricorrenza o meno della circostanza aggravanteimputata, tenendo conto del principio di diritto enunciato al paragrafo §2.2.5.In conclusione, dalla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conseguela condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Tutti iricorrenti devono, inoltre, essere condannati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal la parte civi leXXXXXXXXXXXXXX, che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnul la la sentenza impugnata ne i conf ront i d i [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61,comma primo, n. 7), cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma pernuovo giudizio sul punto.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilita'dei predetti imputati.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX, che liquida incomplessivi euro 3.500/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SiomenttaCiccarelli, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;udite le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con confermadella decisione impugnata;udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pecoraro, che ha chisto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25/06/2025, ha parzialmente riformatola sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma, ad esito dirito abbreviato,rideterminando, per quanto qui di interesse lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per ireati allo stesso ascritti ai capi 37 A, 37 C, 34 A ed 84, a [OSCURATO:PERSONA] per i reati allostesso ascritti ai capi 28 e 84, a [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei delittiallo stesso ascritti ai capi 20 B e 63 A, per tutti i numerosi residui reati allo stesso ascritti(associazione per delinquere con ruolo di organizzatore e 92 episodi di truffa aggravata).2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo deirispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.1.Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il capo 28 allo stessoascritto; la difesa ha sostenuto che la Corte di appello abbia del tutto errato nella valutazionedei fatti ascritti, soprattutto considerata la incensuratezza del ricorrente e la circostanza cheegli non era residente a Napoli e non era stato in alcun modo sorpreso in modo certo eincontrovertibile nella commissione del reato ascritto, mentre la sua affermazione diresponsabilità si era basata su un solo elemento del tutto incerto, ovvero l’asseritoriconoscimento da parte delle forze dell’ordine operanti.3.2.Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal campo diimputazione indicato in ricorso come 87 (in realtà 84) quanto alla partecipazione al reatoassociativo; la difesa ha rilevato l’erronea considerazione del compendio istruttorio da partedella Corte di appello, soprattutto perché rispetto al fratello, ed attesa la sua incensuratezza,il ricorrente aveva partecipato ad un solo episodio di truffa; la distanza del luogo di residenza(Casalnuovo di Napoli piuttosto che Napoli) dimostrava la sua estraneità, essendo statochiamato solo ed esclusivamente per commettere un reato fine; inoltre il XXXXXXXXXXXXnon aveva mai avuto contatto con i vertici napoletani della associazione e si era solo fattoparte diligente con gli stessi per recuperare le spese legali conseguenti all’arresto delfratello, in assenza di qualsiasi adesione al pactum sceleris.3.3.Vizio della motivazione attesa la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti; inoltre, la difesa hasostenuto nello stesso motivo con diversa censura che era stata inopinatamente ritenutaricorrente la aggravante di cui all’art. 61, n. 7 cod. pen. non potendo ritenersi ingente ildanno di cui al capo 28, anche attesa la minima importanza della partecipazione rispetto allacondotta posta in essere dal Canfora.4.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.1. Vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai capi diimputazione 34 A e 37 C; la difesa ha rilevato l’erroneità della decisione della Corte diappello che aveva basato l’affermazione di responsabilità solo sulla base della presenza incompagnia di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 34 e [OSCURATO:PERSONA] per il capo indicato inquesto caso come 35; è mancata secondo la difesa la prova di un previo accordo con iSiviero e il XXXXXXX è stato condannato sulla base di semplici supposizioni in assenza diriscontri oggettivi e di qualsiasi riconoscimento, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] chenon era stato in alcun modo immortalato dalle telecamere di video sorveglianza; negli stessitermini del tutto generica la base sulla quale era stata pronunciata condanna per il capo 37C, atteso che il prelievo con carta di credito fu posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] el’imputato non era presente sul posto, non apparendo a tal fine sufficiente il mero richiamoalle celle telefoniche.4.2. Vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dallacontestazione di cui al capo 87 quale partecipe al reato associativo; anche in questo caso èstata richiamata la diversa provenienza dei fratelli XXXXXXX come elemento risolutivo ederroneamente valutato, il ruolo scarsamente rilevante degli stessi, quale mera manovalanzanell’impossibilità di ritenerli associati, in mancanza di qualsiasi contatto con il gruppo divertice invece gestito dal XXXXXXXXX. La Corte di appello aveva del tutto omesso poi diconsiderare, quanto alla portata della condotta, che il ricorrente aveva partecipato solamentea due episodi di truffa e all’epoca era infra ventunenne, senza alcuna portata risolutiva al finedi ritenere integrata la condotta partecipativa del materiale captativo, così come del tentativodel padre al fine di recuperare le spese legali.5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].5.1. Vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione alla riconosciuta qualifica diorganizzatore del XXXXXXXXX nell’ambito della associazione per delinquere di cui al capo87; non sono stati tenuti in considerazione gli elementi allegati a supporto di una versionealternativa da parte del ricorrente quanto alle sue condizioni di salute e stato di bisogno e alsuo conseguente ruolo di mero prestanome per la gestione delle auto e della utenzatelefonica; egli era un mero accompagnatore in assenza di qualsiasi contatto con i verticidella associazione per delinquere; la Corte di appello aveva erroneamente valutato la suaposizione in assenza di elementi univoci e rilevatori del suo ruolo sovraordinato, inmancanza di qualsiasi attività di raccordo tra i vertici e i fratelli XXXXXXX (pag. 3 e seg. delricorso con richiamo a diverse conversazioni ritenute risolutive in tal senso); le condotteposte in essere e ritenute indicative del ruolo svolto dalla Corte di appello sono stateerroneamente valutate, atteso lo svolgimento da parte del XXXXXXXXX di attivitàmeramente esecutive a prive di qualsiasi connotato dirigenziale; nel citare diverse captazionila difesa ha poi sottolineato come si debba ritenere del tutto illegittima la conclusione dellaCorte di appello che da una unica conversazione aveva dedotto che il ricorrente fosse l’unicoad avere contatti con la famiglia Uccello in Napoli, atteso che in realtà il contenuto dellacaptazione citata in sentenza faceva emergere informazioni del tutto antitetiche, conconseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto atteso che iXXXXXXX avevano rapporti autonomi con i vertici della consorteria criminale, sicché eraerronea la considerazione secondo la quale il XXXXXXXXX sarebbe stato l’elemento dicontatto tra i XXXXXXX e la famiglia Uccello; in tal senso erronea anche la considerazionespesa quanto al guadagno del ricorrente e al ruolo dallo stesso svolto nel contatto conMontagna Angelo.5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché assente e manifestamenteillogica quanto alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7cod. pen.; il motivo di appello aveva evidenziato come tale aggravante non potesse esserericonosciuta indiscriminatamente per i tutti i capi di imputazione ascritti, senza alcunriscontro rispetto al singolo caso concreto; la motivazione era basata su una merapresunzione; gli elementi richiamati (importi superiori a mille euro e condizione delle personeoffese) non si potevano ritenere sufficienti.5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché assente e manifestamenteillogica in relazione agli aumenti disposti a titolo di continuazione, determinati in mesi tre perciascun reato fine; il rapporto di proporzione tra le pene non è stato in alcun modo garantito,anche considerato che alcune condotte si erano fermate sulla soglia del tentativo.5.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmentefondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7, cod. pen.; neconsegue l’annullamento con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diRoma, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed irrevocabili leaffermazioni di responsabilità dei predetti imputati. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinvece interamente inammissibile.2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1.Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi tra loro, e concentrati sulla contestazione della effettiva provadella sussistenza della associazione per delinquere oggetto di imputazione e del delittoscopo della stessa di cui al capo 28. Tali motivi non sono consentiti in quanto totalmentereiterativi dei motivi di appello, oltre che aspecifici in mancanza di confronto con la puntualee logicamente articolata motivazione della Corte di appello sul tema della affermazione diresponsabilità, sia quanto al capo 84, che quanto al capo 28 della imputazione, al fineevidente di introdurre sul punto una lettura alternativa del merito, non consentita in questasede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Il ricorrente si è infattilimitato a richiamare in modo parcellizzato alcuni elementi emersi nel corso del giudizio asuo carico, sostenendo che la Corte di appello li avrebbe esaminati in modo erroneo. LaCorte di appello ha invece esplicitamente motivato sui temi devoluti, con una analisiapprofondita quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 63 e segg. dove sono statevalorizzate una serie di emergenze probatorie inequivoche quanto: - al riconoscimento dellostesso da parte degli operanti; - agli esiti del data positioning grazie al gps apposto sullavettura; - alla portata inequivoca delle captazioni, con la affermata inequivocità dei dialoghiintervenuti, a seguito dell’arresto del fratello Giovanni, tra il padre dei due fratelli XXXXXXX eil XXXXXXXXX, con ampia ricostruzione della struttura associativa, delle posizioni di verticericoperte da componenti della famiglia Uccello; - al chiaro ruolo di tramite ed organizzatoredel XXXXXXXXX; - al ruolo operativo dei due fratelli XXXXXXX quali trasfertisti, mediante lapredisposizione a tal fine di mezzi e persone, per la realizzazione di una serie consistente dicondotte caratterizzate da modalità ripetute, costanti e specificamente concordate, edesecuzione delle numerose truffe proprio grazie ai mezzi materiali messi a disposizione deidue fratelli XXXXXXX dal XXXXXXXXX). Con argomentazioni, ampie e logicamentearticolate, del tutto esenti da manifesta illogicità, la Corte di appello, in senso del tuttoconforme al giudice di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01), ha ricostruito la portata della associazione per delinquere imputata, la chiara econsapevole partecipazione del ricorrente alle finalità della stessa mediante un contributoriscontrato e consapevolmente agito, che non è stato ritenuto rilevante quale singoloframmento di condotta illecita, ma chiaramente collegato alle finalità complessivamenteperseguite dalla associazione imputata. La difesa ha dunque proposto in questa sededoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione delcompendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei datiprocessuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nelporre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01) non apparendo in alcun modo risolutive le circostanze di fatto, richiamate dalla difesaanche in questa sede (come la provenienza territoriale dei due fratelli XXXXXXX),chiaramente disattese dalla complessiva motivazione resa sul punto dalla Corte di appello.Inoltre, si deve sottolineare come non siano consentite le censure con la quali la difesa, condiverse argomentazioni, ha contestato l’interpretazione fornita dalla Corte di appello quantoal materiale captativo. In tal senso, si deve ricordare che l’interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazionealle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione senon nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un’interpretazione del significato diun’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in mododifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01) circostanza non ricorrente nelcaso di specie.E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nelcorso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputatocostituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del liberoconvincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontroesterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovrannoessere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016,Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01),principi correttamente applicati dalla Corte di appello nella complessiva considerazionedell’esito delle captazioni anche quanto alle conversazioni intercorse tra il padre dei duefratelli XXXXXXX e il XXXXXXXXX.2.2.È invece parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto quantoall’intervenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen.;la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con riferimento alle considerazioniespresse ai capi 28 A e 37 A (pag. 79), è carente e sostanzialmente omessa, attesa lanecessità di una valutazione specifica e relativa a ciascun ricorrente in relazione alleimputazioni specificamente ascritte e poste in continuazione tra loro. La Corte di appellodovrà dunque provvedere, nell’ambito della propria piena discrezionalità, alla valutazionecirca la ricorrenza o meno della circostanza aggravante imputata, tenendo conto delprincipio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale aifini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., larilevante gravità deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato daciascuna violazione e non a quello complessivamente causato dalle stesse, in quanto, al dilà dell'unificazione "quoad poenam" sancita dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., i diversireati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico. (Inmotivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che supportano tale valutazione il tenoreletterale della disposizione, che fa riferimento al singolo reato, e la "ratio" dell'istituto dellacontinuazione da individuarsi nell'esigenza di evitare il rigore sanzionatorio del cumulomateriale delle pene) (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci, Rv. 288662-01). Sonoinvece manifestamente infondate le ulteriori difensive quanto alla concessione in regime diequivalenza, piuttosto che di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in presenzadi una motivazione adeguata sul punto del tutto esente da irragionevolezza o arbitrio.3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.1.Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi tra loro, in quanto concentrati sulla contestazione dellaeffettiva prova della sussistenza della associazione per delinquere oggetto di imputazione edei delitti scopo della stessa di cui al capo 34 A e 37. Anche in questo caso i motivi non sonoconsentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, oltre che aspecifici inmancanza di confronto con la puntuale e logicamente articolata motivazione della Corte diappello sul tema della affermazione di responsabilità quanto sia quanto al capo 84chequanto ai capo 34 A e 37 C della imputazione, al fine evidente di introdurre sul punto unalettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Il ricorrente si è infatti limitato a richiamare in modoparcellizzato alcuni elementi emersi nel corso del giudizio a suo carico, sostenendo anche inquesto caso che la Corte di appello li avrebbe esaminati in modo erroneo. La Corte diappello ha invece esplicitamente motivato sui temi devoluti, con una analisi approfonditaquanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA](pag. 61 e segg. ricostruendo il contestonell’ambito della quale maturavano gli accertamenti a carico dello stesso, ed ancora pag. 62e segg. dove sono state ampiamente considerate tutte le censure reiterate in questa sedequanto al tema delle telecamere ed all’inequivoco riconoscimentorispetto ai complici ripresidalle telecamere di video sorveglianza; sono stati inoltre valorizzati una serie di elementiindiziari raccordati ampiamente tra loro ed in particolare: - la analisi degli esiti tecnici quantoalle celle telefoniche agganciate rispetto ai luoghi nei quali venivano poste in essere lecondotte contestate; - gli spostamenti osservati; - le plurime captazioni evocate; - i contatticon [OSCURATO:PERSONA], oltre all’inequivocità sematica e di significantidel dialogo intercorsotra il padre del ricorrente e il XXXXXXXXX; - l’esito del sequestro per complessivi 49.000,00euro in contanti; - la diretta riferibilità della utenza telefonica richiamata al ricorrente sia perla portata dei dialoghi captati che per il rinvenimento nella sua disponibilità). Devono, quindi,essere richiamati ed applicati anche quanto a tali censure, in ordine alla ricostruzione delvincolo associativo ed alla chiara portata degli elementi di prova analizzati dalla Corte diappello per ritenere la responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti i principi giàenunciati ai § 2.1. e 2.2. essendosi di fatto il ricorrente limitato ad una lettura frazionata eparcellizzata degli elementi ampiamente ricostruiti dalla Corte di appello.4.Ricorso XXXXXXXXX Giovanni.4.1.Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo delmotivo di appello sul punto, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del meritonon consentita in questa sede. Con numerose argomentazioni sono state, difatti, propostedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione delcompendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei datiprocessuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nelporre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). E tale convincimento è stato ampiamente argomentato dalla Corte di appello, in modologico, approfondito e del tutto esente da aporie e manifesta illogicità. La Corte di appello ha,difatti correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, che qui si intenderibadire, secondo il quale la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia,coordina ed impiega delle strutture e risorse associative e reperisce i mezzi necessari allarealizzazione del programma criminoso (come emerso nel caso di specie), con attivitàcaratterizzata da essenzialità e infungibilità (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287296-01;Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-03; Sez. 5, n. 39378 del22/06/2012, Marini, Rv. 254317-01). È stato, difatti, ampiamente considerato l’insieme dicorposi elementi di prova che hanno evidenziato lo specifico ruolo ricoperto dalXXXXXXXXX nell’ambito della associazione per delinquere indagata (pag. 42 e seg., conampia descrizione del contesto nel quale maturava della condotta e puntuale considerazionedegli elementi caratterizzanti il ruolo da organizzatore a pag. 46 e segg. anche tenuto contodei numerosissimi episodi di truffa allo stesso imputati e in alcun modo contestati, conrichiamo alle captazioni, pag. 50-,51 , ai riscontri documentali, alla acquisizione di numerosequerele indicative del modo organizzato di agire, alla gestione della vettura utilizzata per larealizzazione delle truffe, alla estrazione di copia forense, con acquisizione di elementipresenti sui dispositivi cellulari, che riscontrava esplicitamente le condotte poste in essere ela predisposizione di mezzi e persone a tal fine da parte del ricorrente, l’esito della attività diosservazione e controllo che portava anche all’arresto in flagranza del ricorrente; nonchépag. 52 e seg. quanto alla esplicita ricostruzione del ruolo di organizzatore anche conspecifico riferimento alla connotazione dell’elemento soggettivo, alla piena consapevolezzadi ruoli e competenze, alla gestione dei soggetti con funzioni esecutive, alla chiara portatadei rapporti con la famiglia Uccello, soggetti con i quali si rapportava unicamente ilXXXXXXXXX; ed ancora pag. 60 e seg. quanto alla stabilità del sodalizio sia per ilXXXXXXXXX che per i XXXXXXX ed al pieno riscontro del ruolo ricoperto anche inconsiderazione delle attività di perquisizione e sequestro). Tale rilevante valutazione dellaprova a carico del ricorrente viene genericamente contestata in fatto, senza allegareelementi che siano in alcun modo indicativi del vizio della motivazione dedotto. Deve,dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, deidati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanzao comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).4.2.Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico nel contestare ladosimetria della pena quanto ai reati satellite posti in continuazione, la Corte di appello hasul punto specificamente motivato in assenza di aporie. Le Sezioni Unite hanno affermatoche il giudice di merito ha l’onere di esprimere una specifica motivazione sull’aumento dipena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve esseretale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino osservati i limiti previsti dall’art. 81cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n.41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l’assai modesta entità degliaumenti disposti consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati.4.3.È invece fondato, per le ragioni già esposte al §2.2. il secondo motivo di ricorsoquanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] appello dovrà quindi, anche in questo caso, provvedere, nell’ambito della propria pienadiscrezionalità, alla valutazione circa la ricorrenza o meno della circostanza aggravanteimputata, tenendo conto del principio di diritto enunciato al paragrafo §2.2.5.In conclusione, dalla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conseguela condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Tutti iricorrenti devono, inoltre, essere condannati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal la parte civi leXXXXXXXXXXXXXX, che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. P.Q.MAnnul la la sentenza impugnata ne i conf ront i d i [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61,comma primo, n. 7), cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma pernuovo giudizio sul punto.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilita'dei predetti imputati.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX, che liquida incomplessivi euro 3.500/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12735/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris