CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata avverso l'ordinanza n. 2718/21 del G.i.p. del Tribunale di Macerata del 15/12/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla fissazione del termine indicato per lo svolgimento delle indagini [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Macerata ha, fra le altre statuizioni, imposto al Pubblico Ministero di svolgere indagini nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'ulteriore reato di cui all'art. 633 cod. pen., fissando termine per l'espletamento di sessanta giorni. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Macerata, deducendone l'abnormità per avere il giudice disposto l'indagine integrativa per un illecito penale (art. 633 cod. pen.) mai iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Per tale delitto risulta, inoltre, competente il Giudice di Pace, ma avendo il G.i.p. disposto l'archiviazione del procedimento in ordine ai reati oggetto di iscrizione (artt. 388 e 582 cod. pen.), non residua alcuna connessione atta a radicare la competenza del Tribunale. Il G.i.p. ha, infine, imposto al Pubblico Ministero un termine di espletamento per le indagini di due mesi, secondo la giurisprudenza non prorogabile, limitando indebitamente il raggio di azione delle possibili indagini da svolgere il cui vaglio sarebbe, peraltro, demandato ad un giudice diverso da quello che le ha ordinate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini indicati in motivazione. 2. Nell'individuazione dei poteri spettantigli a fronte della richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha progressivamente stabilito che il G.i.p.: a) può disporre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di un soggetto diverso da quelli che avevano costituto oggetto di iscrizione da parte del Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 5924 del 11/11/2014, dep. 2015, PM in proc. c. Ignoti, Rv. 262388); b) può disporre l'iscrizione nel registro delle notizie di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per un titolo di reato diverso ed ulteriore rispetto a quelli individuati dall'organo requirente (Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, PM in proc. L. e altro, Rv. 257786); c) non può dettare più specifiche indicazioni al Pubblico Ministero, oltre a indicare il tema e la direzione delle nuove indagini (Sez. 4, n. 37994 del 13/07/2006, PM in proc. Veroux, Rv. 235438); d) non può fissare un'udienza di rinvio per il prosieguo del procedimento (Sez. 6, n. 22506 del 05/04/2011, PO in proc C. ignoti, Rv. 250496). Le suindicate pronunce si pongono nel solco di Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, PM in proc. Minervini, Rv. 231163 che ha stabilito che è abnorme e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio. La stessa decisione ha, però - come opportunamente ricordato anche il Procuratore Generale nella requisitoria scritta - ulteriormente statuito che "non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione del P.M., ordina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il PM non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione di ulteriori indagini". In parte motiva, la sentenza richiamando il "complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (artt. 112 e 24, comma 2, Cost.), sia a livello di codice di rito (v. artt. 335, 405, 409 ss.)" ha ritenuto di poter individuare una linea di indirizzo sulle possibili opzioni che si prospettano al giudice per le indagini preliminari tra cui quella di invitare il Pubblico Ministero a compiere ulteriori indagini sia nei confronti di persone non formalmente iscritte, che per altri reati o per reati diversi. Hanno stabilito, inoltre, le Sezioni Unite che ove il giudice disponga che il PM iscriva per un altro reato o altra persona "è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen.". Sulla base di tali coordinate ermeneutiche dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata deve ritenersi legittima in relazione all'ordine impartito al Pubblico Ministero di procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'illecito penale di cui all'art. 633 cod. pen. nei confronti dell'indagato, restando impregiudicata la questione dell'individuazione del giudice competente (Giudice di Pace in relazione al primo comma, Tribunale in relazione a talune aggravanti del secondo comma), mentre si rivela abnorme, in quanto esorbitante dai poteri spettanti al G.i.p., riguardo alla fissazione del termine per l'espletamento di indagini riguardanti il reato di nuova iscrizione. 3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla fissazione del termine per lo svolgimento delle indagini da parte Pubblico Ministero in ordine al diverso reato di cui all'art. 633 cod. pen., restando, per contro, legittimo l'ordine di iscrizione nel Registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerat