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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20392/2026

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a del 10/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianzadel 4.12.2024 che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dalla ricorrenterelativamente al periodo detentivo così ricostruito:dal 28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8)dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18)dal 2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4)dal 6.5.2022 al 6.11.2023avendo ella tenuto comportamenti che hanno inficiato i menzionati semestri.

Inparticolare, in data 17.10.2019, [OSCURATO:PERSONA] si rendeva responsabile del reato di truffa, per laquale veniva condannata con sentenza del 17.10.2022, irrevocabile il 3.11.2022; il 5.3.2021commetteva il reato di evasione, così inficiando il semestre dal 28.4.2018 al 5.7.2018 e dal17.2.2021 al 6.3.2021; dal 29.6.2023 al 4.7.2023 commetteva reati di truffa in continuazioneper i quali veniva condannata con sentenza del 6.3.2023, irrevocabile il 17.7.2023, cosìinficiando i periodi 2.2.2022 al 6.5.2022.

Riferiva che tali comportamenti non consentivano laconcessione del beneficio per i tre semestri successivi, dal 6.5.2022 al 6.11.2023.Osservava che il giudice deve avere riguardo alla condotta tenuta dal soggetto in ognisemestre di pena espiata in valutazione, ma che può, a tal fine, considerare anche icomportamenti tenuti dopo il semestre in quanto indicativi di un fallimento del percorsorieducativo e di una mancata sincera adesione allo stesso.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente conun unico articolato motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen.Censura la decisione per essersi fondata su documentazione non contenuta nelfascicolo processuale, in tal modo incorrendo nel vizio di travisamento per invenzione.Evidenzia che nel fascicolo processuale mancano le sentenze in base alle quali è statonegato il beneficio, l’ordine di esecuzione, il provvedimento di cumulo, nonché la notainformativa della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia.Lamenta che il Tribunale abbia attribuito rilevanza, ai fini della valutazione degli ultimitre semestri (6.5.2022-6.11.2023), alle date di irrevocabilità delle sentenze di condanna,anziché alla data di commissione dei reati oggetto delle condanne e che abbia ritenutogiuridicamente insufficiente la condotta esente da rilievi disciplinari tenuta nel periodo didetenzione inframuraria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto diragione.2.

Deve premettersi che la finalità dell’istituto premiale di cui all’art. 54legge n. 354 del 1975 risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nellasocietà del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera dirieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991).

È, quindi, solamente dettapartecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentementeconsiderata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che vaincoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quelravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle piùincisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (Sez. 1, Sentenza n.32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01).

La nozione di partecipazionesi trae dal disposto dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, ilquale ricollega il requisito a specifici parametri ovvero all’impegno mostrato daldetenuto «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamentoe al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna».

Il tenore della disposizione,modificato rispetto alla precedente normativa del regolamento di esecuzione del1976, evidenzia che l’attenzione, ai fini della valutazione dei presupposti per ilbeneficio, deve essere accordata ai “rapporti” e non all’ “atteggiamento” ovveroa dati oggettivi, costituiti dalle relazioni con la comunità esterna, oltre che con icompagni, gli operatori, i familiari.

La partecipazione all'opera di rieducazione,pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcunadiagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione delcondannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, Sentenza n.24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01).

Nella propria valutazione,pertanto, il giudice è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia taleda dimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, e se sia,dunque, sintomatico della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e,pertanto, preclusivo della concessione della liberazione anticipata.Nel caso in cui l’elemento negativo sia costituito da un illecito disciplinare,questa Corte, con sentenza di questa Sezione, n. 30717 del 27/05/2019, Rv.277497-01, ha affermato che ai fini del giudizio in ordine al requisito dellapartecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devonoessere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o menoad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per esseresuccessivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessatonel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazionedisciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuitàdal detenuto.Nel caso, invece, in cui l’elemento negativo sia costituito da un reato,questa Corte ha affermato che possono anche rilevare violazioni sui periodi nonimmediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purchésiano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programmarieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distantisono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428).

Ha altresì chiarito che possono avere rilievo anche ireati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, intermedi tra unafrazione e l'altra del semestre ricostruito, perché la ricostruzione del semestre haun senso, nella prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodocontinuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione in libertà: «In temadi liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio nonesclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, qualielementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, dellavolontà di partecipare al programma rieducativo» (Sez. 1, n. 34572 del02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120).

Ai fini della determinazione della data dicommissione del reato, infine, si è chiarito che «Ai fini della revocadella liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corsodell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto dellacondanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianzaesclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, nonspettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazionetemporale della condotta. (Fattispecie in tema di condanna per associazione perdelinquere, contestata con l'indicazione della sola data di cessazione)» (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284511 – 01).3.

Tanto premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osservache, effettivamente, nel fascicolo non vi è traccia degli atti menzionati dalTribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata.

Tale carenza potrebbe, inastratto, determinare un vizio di travisamento che ricorre allorquando il giudicedel merito, nell'esaminare gli elementi istruttori acquisiti agli atti, ne individuicome decisivi taluni che, invece, non risultino presenti (Sent. n. 18609 del16/01/2024, dep. 2025, n.m.).

La giurisprudenza di questa Corte ritiene, tuttavia,che tale vizio sia «ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (Sent. n.48050 del 02/07/2019, n.m.).Ora, nel caso in esame, per quanto riguarda i primi tre periodi [dal28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8); dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18); dal2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4)], la loro sommatoria consente di raggiungereil semestre (ovvero la frazione di tempo in relazione alla quale deve essereeffettuata la valutazione).

Tuttavia, l’esame delle singole frazioni temporalievidenzia tra le stesse è intercorso un intervallo temporale ampio (due anni esette mesi tra i primi due periodi e un anno tra il secondo e il terzo), tale da nonconsentire un adeguato apprezzamento della partecipazione all’opera dir ieducazione.

Questa Corte, sul punto, ha affermato che «Ai f inidell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria lacontinuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo delsemestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi didetenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallotemporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmentead un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione.[...]» (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Rv. 275849-01).

Ne consegue che, stantel’inadeguatezza del periodo in esame a verificare la adesione della ricorrenteall’opera di rieducazione, in ragione dell’ampio lasso di tempo intercorso tra isingoli periodi, rimane ininfluente, in concreto, che non sia stata acquisita ladocumentazione relativa al periodo in questione.4.

Con riferimento all’ultima frazione temporale, la censura è, invece, fondata.

Ilperiodo in esame, 6.5.2022-6.11.2023, consente una adeguata valutazione dell’adesione delcondannato al percorso rieducativo.

Come già evidenziato, risultano, tuttavia, mancanti indi Rebibbia, dalla quale il Tribunale di sorveglianza ha desunto che la condotta inframurariaè stata formalmente regolare nel periodo in questione, ritenendo, tuttavia, tale datoinsufficiente a compensare la protratta condotta criminosa tenuta nel periodo precedente.Sussiste, pertanto, il vizio di travisamento per omissione.La mancanza dell’atto si rileva ancor più influente in ragione delle seguenticonsiderazioni.

Rientra nei consueti criteri di valutazione che la commissione di uno o piùreati esplichi i propri effetti sui semestri di detenzione antecedenti ai fatti, in quanto rivelatoridella mancata partecipazione all’opera di rieducazione.

Nel caso, invece, in cui il Tribunale disorveglianza intenda estendere gli effetti negativi anche ai periodi successivi, si rendenecessario una specifica motivazione che consenta di desumere dal comportamento delcondannato che questi sia radicalmente refrattario ad ogni intervento di riabilitazione inquanto le caratteristiche o la protrazione della condotta o la sua reiterazione nel tempo, sonotali da connotare negativamente l'intero periodo.

Si rende, quindi, necessaria unavalutazione complessiva che tenga conto dei fatti di reato e della condotta detentivasuccessiva agli stessi nonché le caratteristiche dei fatti medesimi, onde verificare se siapossibile, sulla base di argomenti logici, proiettare gli effetti delle trasgressioni sui semestrisuccessivi.Inoltre, la difesa ha evidenziato che la ricorrente è detenuta senza soluzione dicontinuità dal 6.5.2022, sicché, a suo avviso, la data finale della condotta (individuata dalTribunale nel 2023) costituisce una fictio iuris, verosimilmente legata alla data della sentenzadi primo grado, e non la data effettiva della cessazione della condotta, che è quella cui deveguardarsi per verificarne gli effetti anche in sede esecutiva.

Il Tribunale di sorveglianzaeffettivamente non chiarisce il punto, evincendosi, anzi, una qualche confusione sulle date dicommissione della truffa continuata.Si rende, pertanto, necessario che il Tribunale di sorveglianza, accerti sulla base dellasentenza di cognizione, la data di cessazione dei reati commessi e verifichi se la condotta direato contigua ai periodi in valutazione sia tale da riverberare i propri effetti anche sulperiodo successivo alla cessazione della condotta.5.

Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza deve essere annullata limitatamente aldiniego del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. per il periodo dal 6 maggio 2022 al 6novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Il ricorsodeve essere, invece, rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del beneficio relativo al periodo dal 6maggio 2022 al 6 novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 10/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianzadel 4.12.2024 che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dalla ricorrenterelativamente al periodo detentivo così ricostruito:dal 28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8)dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18)dal 2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4)dal 6.5.2022 al 6.11.2023avendo ella tenuto comportamenti che hanno inficiato i menzionati semestri. Inparticolare, in data 17.10.2019, [OSCURATO:PERSONA] si rendeva responsabile del reato di truffa, per laquale veniva condannata con sentenza del 17.10.2022, irrevocabile il 3.11.2022; il 5.3.2021commetteva il reato di evasione, così inficiando il semestre dal 28.4.2018 al 5.7.2018 e dal17.2.2021 al 6.3.2021; dal 29.6.2023 al 4.7.2023 commetteva reati di truffa in continuazioneper i quali veniva condannata con sentenza del 6.3.2023, irrevocabile il 17.7.2023, cosìinficiando i periodi 2.2.2022 al 6.5.2022. Riferiva che tali comportamenti non consentivano laconcessione del beneficio per i tre semestri successivi, dal 6.5.2022 al 6.11.2023.Osservava che il giudice deve avere riguardo alla condotta tenuta dal soggetto in ognisemestre di pena espiata in valutazione, ma che può, a tal fine, considerare anche icomportamenti tenuti dopo il semestre in quanto indicativi di un fallimento del percorsorieducativo e di una mancata sincera adesione allo stesso.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente conun unico articolato motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen.Censura la decisione per essersi fondata su documentazione non contenuta nelfascicolo processuale, in tal modo incorrendo nel vizio di travisamento per invenzione.Evidenzia che nel fascicolo processuale mancano le sentenze in base alle quali è statonegato il beneficio, l’ordine di esecuzione, il provvedimento di cumulo, nonché la notainformativa della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia.Lamenta che il Tribunale abbia attribuito rilevanza, ai fini della valutazione degli ultimitre semestri (6.5.2022-6.11.2023), alle date di irrevocabilità delle sentenze di condanna,anziché alla data di commissione dei reati oggetto delle condanne e che abbia ritenutogiuridicamente insufficiente la condotta esente da rilievi disciplinari tenuta nel periodo didetenzione inframuraria.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto diragione.2. Deve premettersi che la finalità dell’istituto premiale di cui all’art. 54legge n. 354 del 1975 risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nellasocietà del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera dirieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). È, quindi, solamente dettapartecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentementeconsiderata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che vaincoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quelravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle piùincisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (Sez. 1, Sentenza n.32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01). La nozione di partecipazionesi trae dal disposto dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, ilquale ricollega il requisito a specifici parametri ovvero all’impegno mostrato daldetenuto «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamentoe al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna». Il tenore della disposizione,modificato rispetto alla precedente normativa del regolamento di esecuzione del1976, evidenzia che l’attenzione, ai fini della valutazione dei presupposti per ilbeneficio, deve essere accordata ai “rapporti” e non all’ “atteggiamento” ovveroa dati oggettivi, costituiti dalle relazioni con la comunità esterna, oltre che con icompagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all'opera di rieducazione,pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcunadiagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione delcondannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, Sentenza n.24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01). Nella propria valutazione,pertanto, il giudice è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia taleda dimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, e se sia,dunque, sintomatico della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e,pertanto, preclusivo della concessione della liberazione anticipata.Nel caso in cui l’elemento negativo sia costituito da un illecito disciplinare,questa Corte, con sentenza di questa Sezione, n. 30717 del 27/05/2019, Rv.277497-01, ha affermato che ai fini del giudizio in ordine al requisito dellapartecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devonoessere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o menoad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per esseresuccessivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessatonel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazionedisciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuitàdal detenuto.Nel caso, invece, in cui l’elemento negativo sia costituito da un reato,questa Corte ha affermato che possono anche rilevare violazioni sui periodi nonimmediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purchésiano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programmarieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distantisono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428). Ha altresì chiarito che possono avere rilievo anche ireati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, intermedi tra unafrazione e l'altra del semestre ricostruito, perché la ricostruzione del semestre haun senso, nella prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodocontinuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione in libertà: «In temadi liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio nonesclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, qualielementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, dellavolontà di partecipare al programma rieducativo» (Sez. 1, n. 34572 del02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120). Ai fini della determinazione della data dicommissione del reato, infine, si è chiarito che «Ai fini della revocadella liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corsodell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto dellacondanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianzaesclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, nonspettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazionetemporale della condotta. (Fattispecie in tema di condanna per associazione perdelinquere, contestata con l'indicazione della sola data di cessazione)» (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284511 – 01).3. Tanto premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osservache, effettivamente, nel fascicolo non vi è traccia degli atti menzionati dalTribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata. Tale carenza potrebbe, inastratto, determinare un vizio di travisamento che ricorre allorquando il giudicedel merito, nell'esaminare gli elementi istruttori acquisiti agli atti, ne individuicome decisivi taluni che, invece, non risultino presenti (Sent. n. 18609 del16/01/2024, dep. 2025, n.m.). La giurisprudenza di questa Corte ritiene, tuttavia,che tale vizio sia «ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (Sent. n.48050 del 02/07/2019, n.m.).Ora, nel caso in esame, per quanto riguarda i primi tre periodi [dal28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8); dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18); dal2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4)], la loro sommatoria consente di raggiungereil semestre (ovvero la frazione di tempo in relazione alla quale deve essereeffettuata la valutazione). Tuttavia, l’esame delle singole frazioni temporalievidenzia tra le stesse è intercorso un intervallo temporale ampio (due anni esette mesi tra i primi due periodi e un anno tra il secondo e il terzo), tale da nonconsentire un adeguato apprezzamento della partecipazione all’opera dir ieducazione. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «Ai f inidell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria lacontinuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo delsemestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi didetenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallotemporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmentead un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione.[...]» (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Rv. 275849-01). Ne consegue che, stantel’inadeguatezza del periodo in esame a verificare la adesione della ricorrenteall’opera di rieducazione, in ragione dell’ampio lasso di tempo intercorso tra isingoli periodi, rimane ininfluente, in concreto, che non sia stata acquisita ladocumentazione relativa al periodo in questione.4. Con riferimento all’ultima frazione temporale, la censura è, invece, fondata. Ilperiodo in esame, 6.5.2022-6.11.2023, consente una adeguata valutazione dell’adesione delcondannato al percorso rieducativo. Come già evidenziato, risultano, tuttavia, mancanti indi Rebibbia, dalla quale il Tribunale di sorveglianza ha desunto che la condotta inframurariaè stata formalmente regolare nel periodo in questione, ritenendo, tuttavia, tale datoinsufficiente a compensare la protratta condotta criminosa tenuta nel periodo precedente.Sussiste, pertanto, il vizio di travisamento per omissione.La mancanza dell’atto si rileva ancor più influente in ragione delle seguenticonsiderazioni. Rientra nei consueti criteri di valutazione che la commissione di uno o piùreati esplichi i propri effetti sui semestri di detenzione antecedenti ai fatti, in quanto rivelatoridella mancata partecipazione all’opera di rieducazione. Nel caso, invece, in cui il Tribunale disorveglianza intenda estendere gli effetti negativi anche ai periodi successivi, si rendenecessario una specifica motivazione che consenta di desumere dal comportamento delcondannato che questi sia radicalmente refrattario ad ogni intervento di riabilitazione inquanto le caratteristiche o la protrazione della condotta o la sua reiterazione nel tempo, sonotali da connotare negativamente l'intero periodo. Si rende, quindi, necessaria unavalutazione complessiva che tenga conto dei fatti di reato e della condotta detentivasuccessiva agli stessi nonché le caratteristiche dei fatti medesimi, onde verificare se siapossibile, sulla base di argomenti logici, proiettare gli effetti delle trasgressioni sui semestrisuccessivi.Inoltre, la difesa ha evidenziato che la ricorrente è detenuta senza soluzione dicontinuità dal 6.5.2022, sicché, a suo avviso, la data finale della condotta (individuata dalTribunale nel 2023) costituisce una fictio iuris, verosimilmente legata alla data della sentenzadi primo grado, e non la data effettiva della cessazione della condotta, che è quella cui deveguardarsi per verificarne gli effetti anche in sede esecutiva. Il Tribunale di sorveglianzaeffettivamente non chiarisce il punto, evincendosi, anzi, una qualche confusione sulle date dicommissione della truffa continuata.Si rende, pertanto, necessario che il Tribunale di sorveglianza, accerti sulla base dellasentenza di cognizione, la data di cessazione dei reati commessi e verifichi se la condotta direato contigua ai periodi in valutazione sia tale da riverberare i propri effetti anche sulperiodo successivo alla cessazione della condotta.5. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza deve essere annullata limitatamente aldiniego del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. per il periodo dal 6 maggio 2022 al 6novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il ricorsodeve essere, invece, rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del beneficio relativo al periodo dal 6maggio 2022 al 6 novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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