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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2019

Cassazione n. 07690/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24821-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/01/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui replica la società contribuente con controricorso e memoria, avverso la sentenza della CTR del Molise, che ha respinto l'appello proposto avverso una sentenza CTP Isernia, di accoglimento del ricorso della s.p.a.

"[OSCURATO:PERSONA]" avverso un avviso di accertamento del 4 gennaio 2017, con il quale era stata elevata la rendita catastale proposta dalla società per alcuni impianti eolici di sua proprietà, includendo nel computo della rendita catastale il valore del palo di sostegno degli aereogeneratori; secondo entrambi i giudici di merito, il palo di sostegno degli aerogeneratori non rientrava nel concetto di costruzione e svolgeva quindi una mera funzione di supporto tecnico, necessaria per la funzionalità dell'impianto, senza alcun accrescimento del valore del manufatto principale.

2. All'adunanza del 15/06/2021, fissata su proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 36698/21, rimetteva la causa a nuovo ruolo «onde acquisire il fascicolo di merito e meglio approfondire i risvolti tecnici della questione sottoposta all'esame di questa Corte».

3. Sulla rinnovata proposta del relatore, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente interpretato la disposizione censurata non tenendo conto di quanto da essa sostenuto nel proprio appello, ovvero che, con riferimento alle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, la circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 aveva precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, non erano più oggetto di stima gli aerogeneratori e gli inverter; successivamente, con nota n. 60244 del 27 aprile 2016, la direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare aveva evidenziato che le torri su cui erano installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentavano opere annoverabili nel genere delle costruzioni, sicché dovevano essere incluse nella stima diretta delle centrali eoliche; detta indicazione era stata poi confermata con successiva circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, con la quale era stato precisato che la sistemazione di una torre eolica, costruita in acciaio o calcestruzzo, necessitava della preventiva realizzazione di un basamento di notevoli dimensioni, che ne consentiva l'ancoraggio al terreno mediante fondazioni di tipo profondo, con platea di calcestruzzo armato su pali; e la conferma dell'autonomia strutturale della torre e della sua immanenza al suolo era data dal fatto che essa, per essere rimossa, necessitava di una specifica attività edilizia di demolizione; la torre ricopriva dunque, nel contesto di un impianto eolico, un ruolo fondamentale, perché da un lato garantiva il passaggio dei cavi; dall'altra assicurava stabilità all'intera struttura e consentiva il compimento delle opere di manutenzione necessarie alla componente impiantistica del bene; numerose erano del resto le pronunce di commissioni tributarie, secondo le quali i pali eolici dovevano essere annoverati fra le opere edili strutturali da valorizzare ai fini catastali, non potendo essere ritenuti semplici congegni funzionali al processo produttivo, come tali esclusi dal calcolo della rendita catastale.

2. Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vedenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "0/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd.

"imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020).

3. Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

4. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggetta mento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto.

5. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo».

6. Il ricorso e la memoria depositata dalla ricorrente non offrono utili elementi per discostarsi da tale interpretazione, sicché deve rigettarsi anche la richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria, avanzata dalla ricorrente nella memoria.

7. Invero, nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità.

La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015.

8. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

10. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. rigetta il ricorso e compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24821-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/01/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui replica la società contribuente con controricorso e memoria, avverso la sentenza della CTR del Molise, che ha respinto l'appello proposto avverso una sentenza CTP Isernia, di accoglimento del ricorso della s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]" avverso un avviso di accertamento del 4 gennaio 2017, con il quale era stata elevata la rendita catastale proposta dalla società per alcuni impianti eolici di sua proprietà, includendo nel computo della rendita catastale il valore del palo di sostegno degli aereogeneratori; secondo entrambi i giudici di merito, il palo di sostegno degli aerogeneratori non rientrava nel concetto di costruzione e svolgeva quindi una mera funzione di supporto tecnico, necessaria per la funzionalità dell'impianto, senza alcun accrescimento del valore del manufatto principale. 2. All'adunanza del 15/06/2021, fissata su proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 36698/21, rimetteva la causa a nuovo ruolo «onde acquisire il fascicolo di merito e meglio approfondire i risvolti tecnici della questione sottoposta all'esame di questa Corte». 3. Sulla rinnovata proposta del relatore, risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente interpretato la disposizione censurata non tenendo conto di quanto da essa sostenuto nel proprio appello, ovvero che, con riferimento alle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, la circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 aveva precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, non erano più oggetto di stima gli aerogeneratori e gli inverter; successivamente, con nota n. 60244 del 27 aprile 2016, la direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare aveva evidenziato che le torri su cui erano installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentavano opere annoverabili nel genere delle costruzioni, sicché dovevano essere incluse nella stima diretta delle centrali eoliche; detta indicazione era stata poi confermata con successiva circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, con la quale era stato precisato che la sistemazione di una torre eolica, costruita in acciaio o calcestruzzo, necessitava della preventiva realizzazione di un basamento di notevoli dimensioni, che ne consentiva l'ancoraggio al terreno mediante fondazioni di tipo profondo, con platea di calcestruzzo armato su pali; e la conferma dell'autonomia strutturale della torre e della sua immanenza al suolo era data dal fatto che essa, per essere rimossa, necessitava di una specifica attività edilizia di demolizione; la torre ricopriva dunque, nel contesto di un impianto eolico, un ruolo fondamentale, perché da un lato garantiva il passaggio dei cavi; dall'altra assicurava stabilità all'intera struttura e consentiva il compimento delle opere di manutenzione necessarie alla componente impiantistica del bene; numerose erano del resto le pronunce di commissioni tributarie, secondo le quali i pali eolici dovevano essere annoverati fra le opere edili strutturali da valorizzare ai fini catastali, non potendo essere ritenuti semplici congegni funzionali al processo produttivo, come tali esclusi dal calcolo della rendita catastale. 2. Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vedenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "0/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020). 3. Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21, I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 4. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggetta mento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. 5. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo». 6. Il ricorso e la memoria depositata dalla ricorrente non offrono utili elementi per discostarsi da tale interpretazione, sicché deve rigettarsi anche la richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria, avanzata dalla ricorrente nella memoria. 7. Invero, nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità. La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. 8. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. 10. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e compens
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