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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16481/2026

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o [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 477/2022depositata il 3.5.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026entrostante fabbricato sito in Gizzeria, conveniva in giudizio nel 2002davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proprietari del fondo confinante, per sentirli condannare alla demolizione eall’arretramento di una tettoia da essi attaccata al muro di confine inviolazione delle distanze dal confine prescritte nel regolamento edilizio enello strumento urbanistico comunale, nonché al risarcimento dei danni.Costituitisi, i convenuti sollevavano eccezione riconvenzionale diintervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della servitù aventead oggetto il mantenimento del manufatto sul confine con la proprietàqualificazione come costruzione.

Domandavano, inoltre, in viariconvenzionale, di ordinare all’attrice la rimozione di alcuni alberi, dimateriali ferrosi, di una baracca e di alcune tavole, posti a ridosso delmuro di confine tra le due proprietà.Con la sentenza n. 497/2015, previo espletamento di prova orale e diCTU, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta fondata l’eccezione deiconvenuti, respingeva le domande attoree; rigettava altresì per quantoancora rileva la domanda riconvenzionale di rimozione della baracca sulconfine.Resistevano al gravame, proponendo a loro volta impugnazioneincidentale volta ad ottenere la demolizione dell'autorimessa della Sicoliubicata a m 3,5 dal confine per violazione della distanza legale di cinquemetri dal confine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 477/2022 del22.4/3.5.2022, dichiarava l’inammissibilità della domanda avanzata dagliappellanti incidentali, tesa a ottenere la demolizione dell’autorimessarealizzata dall’originaria attrice a m 3,5 dal confine, in quanto avente unoggetto diverso da quello della domanda riconvenzionale respinta dalNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tribunale, e dunque proposta in violazione del divieto di nova in appello.Ritenendo, poi, che i coniugi Folino-Cicco non avessero provato concertezza il dies a quo del possesso utile ad usucapire il diritto vantato sullacostruzione abusiva, in accoglimento delle domande dell’originaria attrice,il Giudice di seconde cure condannava gli attuali ricorrenti alla demolizionedella tettoia e, ove possibile, al suo arretramento, oltre che al risarcimentodel danno.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoa questa Corte, affidandosi a quattro doglianze, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsaapplicazione dell’art. 36 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3),4) e 5) c.p.c., giacché la Corte d'Appello, nel respingere il gravameincidentale, avrebbe omesso di esaminare e di motivare in ordine allostato dei luoghi, anche alla luce delle modifiche apportate dalla resistentedurante il corso del giudizio di prime cure, come risultante dagli atti dicausa.2) Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli articoli 164-167, 112, 115, 116 e 345 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1°, numeri 3), 4) e 5) c.p.c., per nullità e/oomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di secondecure avrebbe respinto l’appello incidentale sull’erroneo presupposto dellanovità della questione, in contraddizione con gli atti e gli accertamenti dicausa, atteso che i ricorrenti avevano impugnato la pronuncia di primecure in relazione ad un profilo giuridico già facente parte del processo,ovverosia la presenza di costruzioni sul confine in violazione delle distanzelegali.Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché entrambi attinentialla statuizione della Corte distrettuale relativa all'inammissibilità, inquanto nuova, della domanda degli appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA] earretramento dell'autorimessa dalla predetta realizzata alla distanza di m3,50 dal confine con la loro proprietà, come accertato dall'espletata CTU,anziché alla distanza di cinque metri dal confine imposta dalla normativalocale del Comune di Gizzeria, vanno dichiarati inammissibili perché non siconfrontano con la motivazione della sentenza impugnata.Essa in applicazione dell'art. 345 comma 1° c.p.c. e non dell'art. 36 c.p.c.,che stabilisce i limiti in cui in primo grado la parte convenuta puòestendere l'oggetto del giudizio con domande riconvenzionali chedipendano dal titolo dedotto in giudizio dalla parte attrice o da quello chegià appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ha dichiaratoinammissibile, perché nuova, la domanda sopra indicata (vedi pagina 13quarto capoverso) relativa all'autorimessa della Sicoli ubicata ad unadistanza di 3,50 metri dal confine, perché diversa dalla domanda avanzatain via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa dicostituzione del giudizio di primo grado, con la quale essi avevano chiesto,invece, la demolizione e l'arretramento per violazione delle distanze legalidi una baracca abusiva ad uso vario e di tavole poste anche a modo direcinzione a ridosso del muro in blocchi che delimitava il confine, al qualeera appoggiata la loro tettoia contestata dalla Sicoli.In particolare la Corte distrettuale ha evidenziato che l'appello incidentale,pur riferendosi apparentemente alla riproposizione della domandariconvenzionale avente ad oggetto la costruzione realizzata dalla Sicoli sulconfine di loro proprietà, in realtà come emergente dai motivid'impugnazione fatti valere, incentrati solo sull'abusività (irrilevante neirapporti tra privati) e sulla distanza di m 3,50 dal confine, inferiore aicinque metri prescritti dalla normativa locale del Comune di GizzeriaNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026accertata dal CTU per l'autorimessa, era inequivocamente volto arichiedere, per la prima volta in secondo grado, la rimozione di tale ultimomanufatto.I ricorrenti assumono che la Sicoli avrebbe modificato il proprio manufattonel corso del giudizio di primo grado, realizzando abusivamentel'autorimessa in calcestruzzo e chiedendone il condono edilizio, tanto chela presenza di essa era stata rilevata (peraltro fuori dai limiti dell'incaricoricevuto) dall'espletata CTU, ma non allegano neppure di avere modificatotempestivamente la propria domanda riconvenzionale nel corso delgiudizio di primo grado prima che maturassero le preclusioni dell'art. 183c.p.c.Non si vede come un manufatto in calcestruzzo avente un'ubicazionetotalmente diversa dalla baracca in legno originariamente contestatapossa essere considerato come un mero frutto di una modifica delmanufatto preesistente, né può giovare la giurisprudenza in tema di dirittiautodeterminati, perché nella specie non si trattava di legittimare unproprio diritto reale con un titolo diverso da quello invocato in primogrado, ma di contestare un nuovo diritto di proprietà della contropartesull'autorimessa posta a m 3,50 dal confine, anziché sulla baraccaasseritamente realizzata sul confine, la cui presenza non era statariscontrata dal sopralluogo effettuato dal CTU, portando quindi la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al rigetto della domanda di arretramentorelativa, che la Corte distrettuale ha ritenuto passato in giudicato permancata impugnazione, con conseguente preclusione di eventualimodifiche in appello legate alla disciplina peculiare dei dirittiautodeterminati.I ricorrenti assumono poi, nel secondo motivo, che vi sarebbe stata laviolazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale non sisarebbe pronunciata sulla loro domanda riconvenzionale che sarebbe statariproposta con l'appello incidentale, omettendo di confrontarsi con laNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026motivazione già riportata del giudice di secondo grado in ordine alladiversità non solo per composizione materiale (legno e calcestruzzo), maanche per ubicazione (sul confine ed a m 3,50 dallo stesso), dei duemanufatti dei quali essi hanno chiesto l'arretramento in primo grado (labaracca in legno) ed in secondo grado (l'autorimessa in calcestruzzo), conconseguente esclusione dell'ipotizzata riproposizione e coerentedichiarazione di inammissibilità della domanda di arretramento nuovaproposta per la prima volta in appello contro l'autorimessa.Sempre nel secondo motivo, si invocano le violazioni degli articoli 164 e167 c.p.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., perché si assume che nessunanorma imporrebbe la determinazione dell'oggetto della domanda nel sensointeso dalla Corte d'Appello, facendo peraltro riferimentocontemporaneamente agli articoli 360 comma primo n. 3), 4) e 5) c.p.c..Va anzitutto evidenziata l'eterogeneità delle doglianze, che nonconsentono esattamente di individuare il contenuto della censura.Afferma infatti costantemente questa Corte che in tema di ricorso percassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentil'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito dellacausa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse" (vedi in tal senso Cass. ord. 6.3.2026n.5038; Cass. ord. 19.5.2023 n. 13796; Cass. ord. 10.10.2022 n. 29437;Cass. ord. 23.10.2018 n.26874).In ogni caso, per ciò che è dato comprendere, in mancanza di allegazionedi circostanze di fatto oggetto di discussione tra le parti decisive che sianostate trascurate, si vorrebbe sostenere che riducendosi le differenze tra labaracca oggetto della domanda di rimozione in primo grado el'autorimessa in calcestruzzo oggetto della domanda di rimozione propostacon l'appello incidentale al solo materiale impiegato (legno nel primo casoe calcestruzzo nel secondo caso), vi sarebbe stata identità tra i duemanufatti oggetto delle riconvenzionali nei due gradi di giudizio, maancora una volta i ricorrenti non si confrontano con la motivazione dellasentenza impugnata, che ha attribuito rilievo decisivo alla diversaubicazione rispetto al confine della baracca (posta proprio a ridosso delmuro di cinta dei ricorrenti) e dell'autorimessa (posta a distanza di m 3,50dal confine), e non all'elemento secondario del materiale impiegato.Il giudice di secondo grado ha perfettamente individuato le due diversedomande riconvenzionali di arretramento proposte dagli attuali ricorrenti,in primo ed in secondo grado, ed il giudice di primo grado non ha avuto lanecessità di disporre l'integrazione ex art. 167 c.p.c., o di chiedere poichiarimenti ex art. 183 comma 4° c.p.c. dell'originaria domandariconvenzionale relativa alla baracca a ridosso del confine, che ha rigettatonel merito in base alle risultanze dell'espletata CTU, mentrel'inammissibilità ex art. 345 comma 1° c.p.c. della domanda degliappellanti incidentali di rimozione dell'autorimessa perché costruita alladistanza di m 3,50 anziché dei m 5,00 dal confine, imposti dalla normativalocale, si é resa necessaria a tutela del diritto di difesa della Sicoli.Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026Da ultimo, sul secondo motivo, occorre ricordare che per giurisprudenzacostante di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 delc.p.c. non può porsi per un'erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi ex multisCass. sez. lav. n. 24915/2025; Cass. n.15096/2025; Cass.n.13784/2025).3) Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsaapplicazione degli articoli 872 e seguenti c.c. e del regolamento edilizio delComune di Gizzeria, in quanto normativa che integra le disposizioni delcodice civile, nonché degli articoli 61 e 191 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1°, numeri 3), 4) e 5) c.p.c..

Secondo i ricorrenti, la Cortedistrettuale avrebbe dovuto rilevare che la resistente non potevadomandare l’osservanza delle distanze legali e il risarcimento dei danni e,al contempo, legalizzare il manufatto abusivo da lei realizzato, attraversola costruzione in aderenza al muro di confine tra le due proprietà e allacostruzione dei ricorrenti, di cui domandava la demolizione.Il terzo motivo è inammissibile per l'eterogeneità delle censure (sul puntosi richiama la giurisprudenza di questa Corte sopra indicata) e per difettodi specificità, in quanto si afferma che le norme locali sulle distanze dalconfine sarebbero norme di interesse generale non derogabili da parte deiprivati e che il rilascio dei titoli edilizi, o di condono edilizio lasciaimpregiudicata la tutela dei terzi estranei al rapporto intercorrente tral'ente pubblico che rilascia il titolo ed il richiedente, ma non si comprendese la censura, agganciata dato il richiamo alle violazioni degli articoli 61 eNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026191 c.p.c. alla CTU espletata, sia riferita alla tettoia dei ricorrenti dellaquale è stata disposta la demolizione, o alla baracca della Sicoli, per laquale è intervenuto il rigetto ormai definitivo della domanda di rimozione,o all'autorimessa della Sicoli, per la quale la domanda di arretramento èstata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta insecondo grado, per cui un esame di merito risulta precluso.Si afferma poi, ma in contrasto col principio invocato dagli stessi ricorrentidell'autonomia del rapporto pubblicistico attinente alla regolarità ediliziarispetto al rapporto tra privati confinanti, che la Corte distrettuale nonavrebbe considerato la circostanza di fatto decisiva che la Sicoli avevachiesto il condono edilizio per la baracca realizzata in aderenza al muro deiricorrenti e quindi anche alla loro tettoia attaccata allo stesso muro, percui non avrebbe potuto chiedere l'arretramento di quest'ultima, ma è deltutto evidente che non si trattava di una circostanza decisiva proprioperché il profilo della regolarità edilizia non incide sull'applicabilità dellanormativa locale sulle distanze.4) Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°,numeri 3), 4) e 5) c.p.c., si denunzia la violazione e falsa applicazionedegli articoli 112, 115, 116 c.p.c. e 2700 e seguenti c.c., per avere ilGiudice di seconde cure, con motivazione illogica e non coerente,disconosciuto l’attendibilità dei testi escussi in ordine alla collocazionetemporale del manufatto dei ricorrenti, non valorizzando, peraltro, laconvergenza del contenuto delle testimonianze con gli accertamenti tecnicie fotografici riproducenti lo stato dei luoghi.Il quarto motivo di ricorso, attinente alla disposta demolizione della tettoiadei ricorrenti ed al rigetto della loro riconvenzionale di usucapione dellastessa, è anzitutto inammissibile per l'eterogeneità delle censure (sirichiama la giurisprudenza di questa Corte relativa già indicata), ecomunque per quanto è dato comprendere, ci si duole del vizio diNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026motivazione contraddittoria ed illogica dell'impugnata sentenza in ordine alrigetto della riconvenzionale di usucapione degli attuali ricorrenti.Va in proposito ricordato che dopo la riforma dell'art. 360 comma primon.5) c.p.c. apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012n.83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, non è piùcensurabile la motivazione contraddittoria, o insufficiente, e risultasoddisfatto il cosiddetto minimum costituzionale della motivazione.L'impugnata sentenza, infatti, ha ritenuto determinante, ai fini delladecisione sull'usucapione della tettoia, la prova oggettiva rappresentatadalla prodotta aerofotogrammetria del 1977 allegata alla CTU, nella qualela tettoia in questione non era visibile, ed ha poi valutato partitamente edanaliticamente le testimonianze acquisite di [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniPutrino Gallo tenendo conto del dato oggettivo dell'inesistenza delmanufatto nel 1977, giudicandole inattendibili, e della testimonianza diGino [OSCURATO:PERSONA], ritenuta troppo generica sulla collocazione temporaledel suo intervento come muratore sulle travi in legno della tettoia,concludendo quindi nel senso che non sia stata fornita prova dell'esercizioda parte degli attuali ricorrenti di un possesso ad usucapionem dellatettoia iniziato almeno venti anni prima della riconvenzionale diusucapione.E' appena il caso di rilevare che correttamente la Corte distrettuale haproceduto ad un'autonoma valutazione delle prove suddette, senza darepeso al fatto che il CTU avesse indicato come veritiera la data dicostruzione della tettoia tra il 1977 ed il 1980, dopo avere esposto allapagina 5 della relazione che tale costruzione era stata invece realizzata trail 1977 ed il 1999, posto che peraltro la data di costruzione del manufattoin questione non poteva costituire oggetto di accertamento personalediretto dell'ausiliario, e che lo stesso non doveva certo sostituirsi al giudicenell'apprezzamento delle prove raccolte.Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido,con distrazione in favore del legale antistatario della controricorrente,avvocato [OSCURATO:PERSONA].Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eli condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàdella parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, dadistrarre in favore del legale antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Dà attoche sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quaterD.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a caricodei ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.5.2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 477/2022depositata il 3.5.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026entrostante fabbricato sito in Gizzeria, conveniva in giudizio nel 2002davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proprietari del fondo confinante, per sentirli condannare alla demolizione eall’arretramento di una tettoia da essi attaccata al muro di confine inviolazione delle distanze dal confine prescritte nel regolamento edilizio enello strumento urbanistico comunale, nonché al risarcimento dei danni.Costituitisi, i convenuti sollevavano eccezione riconvenzionale diintervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della servitù aventead oggetto il mantenimento del manufatto sul confine con la proprietàqualificazione come costruzione. Domandavano, inoltre, in viariconvenzionale, di ordinare all’attrice la rimozione di alcuni alberi, dimateriali ferrosi, di una baracca e di alcune tavole, posti a ridosso delmuro di confine tra le due proprietà.Con la sentenza n. 497/2015, previo espletamento di prova orale e diCTU, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta fondata l’eccezione deiconvenuti, respingeva le domande attoree; rigettava altresì per quantoancora rileva la domanda riconvenzionale di rimozione della baracca sulconfine.Resistevano al gravame, proponendo a loro volta impugnazioneincidentale volta ad ottenere la demolizione dell'autorimessa della Sicoliubicata a m 3,5 dal confine per violazione della distanza legale di cinquemetri dal confine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 477/2022 del22.4/3.5.2022, dichiarava l’inammissibilità della domanda avanzata dagliappellanti incidentali, tesa a ottenere la demolizione dell’autorimessarealizzata dall’originaria attrice a m 3,5 dal confine, in quanto avente unoggetto diverso da quello della domanda riconvenzionale respinta dalNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tribunale, e dunque proposta in violazione del divieto di nova in appello.Ritenendo, poi, che i coniugi Folino-Cicco non avessero provato concertezza il dies a quo del possesso utile ad usucapire il diritto vantato sullacostruzione abusiva, in accoglimento delle domande dell’originaria attrice,il Giudice di seconde cure condannava gli attuali ricorrenti alla demolizionedella tettoia e, ove possibile, al suo arretramento, oltre che al risarcimentodel danno.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoa questa Corte, affidandosi a quattro doglianze, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsaapplicazione dell’art. 36 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3),4) e 5) c.p.c., giacché la Corte d'Appello, nel respingere il gravameincidentale, avrebbe omesso di esaminare e di motivare in ordine allostato dei luoghi, anche alla luce delle modifiche apportate dalla resistentedurante il corso del giudizio di prime cure, come risultante dagli atti dicausa.2) Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli articoli 164-167, 112, 115, 116 e 345 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1°, numeri 3), 4) e 5) c.p.c., per nullità e/oomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di secondecure avrebbe respinto l’appello incidentale sull’erroneo presupposto dellanovità della questione, in contraddizione con gli atti e gli accertamenti dicausa, atteso che i ricorrenti avevano impugnato la pronuncia di primecure in relazione ad un profilo giuridico già facente parte del processo,ovverosia la presenza di costruzioni sul confine in violazione delle distanzelegali.Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché entrambi attinentialla statuizione della Corte distrettuale relativa all'inammissibilità, inquanto nuova, della domanda degli appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA] earretramento dell'autorimessa dalla predetta realizzata alla distanza di m3,50 dal confine con la loro proprietà, come accertato dall'espletata CTU,anziché alla distanza di cinque metri dal confine imposta dalla normativalocale del Comune di Gizzeria, vanno dichiarati inammissibili perché non siconfrontano con la motivazione della sentenza impugnata.Essa in applicazione dell'art. 345 comma 1° c.p.c. e non dell'art. 36 c.p.c.,che stabilisce i limiti in cui in primo grado la parte convenuta puòestendere l'oggetto del giudizio con domande riconvenzionali chedipendano dal titolo dedotto in giudizio dalla parte attrice o da quello chegià appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ha dichiaratoinammissibile, perché nuova, la domanda sopra indicata (vedi pagina 13quarto capoverso) relativa all'autorimessa della Sicoli ubicata ad unadistanza di 3,50 metri dal confine, perché diversa dalla domanda avanzatain via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa dicostituzione del giudizio di primo grado, con la quale essi avevano chiesto,invece, la demolizione e l'arretramento per violazione delle distanze legalidi una baracca abusiva ad uso vario e di tavole poste anche a modo direcinzione a ridosso del muro in blocchi che delimitava il confine, al qualeera appoggiata la loro tettoia contestata dalla Sicoli.In particolare la Corte distrettuale ha evidenziato che l'appello incidentale,pur riferendosi apparentemente alla riproposizione della domandariconvenzionale avente ad oggetto la costruzione realizzata dalla Sicoli sulconfine di loro proprietà, in realtà come emergente dai motivid'impugnazione fatti valere, incentrati solo sull'abusività (irrilevante neirapporti tra privati) e sulla distanza di m 3,50 dal confine, inferiore aicinque metri prescritti dalla normativa locale del Comune di GizzeriaNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026accertata dal CTU per l'autorimessa, era inequivocamente volto arichiedere, per la prima volta in secondo grado, la rimozione di tale ultimomanufatto.I ricorrenti assumono che la Sicoli avrebbe modificato il proprio manufattonel corso del giudizio di primo grado, realizzando abusivamentel'autorimessa in calcestruzzo e chiedendone il condono edilizio, tanto chela presenza di essa era stata rilevata (peraltro fuori dai limiti dell'incaricoricevuto) dall'espletata CTU, ma non allegano neppure di avere modificatotempestivamente la propria domanda riconvenzionale nel corso delgiudizio di primo grado prima che maturassero le preclusioni dell'art. 183c.p.c.Non si vede come un manufatto in calcestruzzo avente un'ubicazionetotalmente diversa dalla baracca in legno originariamente contestatapossa essere considerato come un mero frutto di una modifica delmanufatto preesistente, né può giovare la giurisprudenza in tema di dirittiautodeterminati, perché nella specie non si trattava di legittimare unproprio diritto reale con un titolo diverso da quello invocato in primogrado, ma di contestare un nuovo diritto di proprietà della contropartesull'autorimessa posta a m 3,50 dal confine, anziché sulla baraccaasseritamente realizzata sul confine, la cui presenza non era statariscontrata dal sopralluogo effettuato dal CTU, portando quindi la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al rigetto della domanda di arretramentorelativa, che la Corte distrettuale ha ritenuto passato in giudicato permancata impugnazione, con conseguente preclusione di eventualimodifiche in appello legate alla disciplina peculiare dei dirittiautodeterminati.I ricorrenti assumono poi, nel secondo motivo, che vi sarebbe stata laviolazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale non sisarebbe pronunciata sulla loro domanda riconvenzionale che sarebbe statariproposta con l'appello incidentale, omettendo di confrontarsi con laNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026motivazione già riportata del giudice di secondo grado in ordine alladiversità non solo per composizione materiale (legno e calcestruzzo), maanche per ubicazione (sul confine ed a m 3,50 dallo stesso), dei duemanufatti dei quali essi hanno chiesto l'arretramento in primo grado (labaracca in legno) ed in secondo grado (l'autorimessa in calcestruzzo), conconseguente esclusione dell'ipotizzata riproposizione e coerentedichiarazione di inammissibilità della domanda di arretramento nuovaproposta per la prima volta in appello contro l'autorimessa.Sempre nel secondo motivo, si invocano le violazioni degli articoli 164 e167 c.p.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., perché si assume che nessunanorma imporrebbe la determinazione dell'oggetto della domanda nel sensointeso dalla Corte d'Appello, facendo peraltro riferimentocontemporaneamente agli articoli 360 comma primo n. 3), 4) e 5) c.p.c..Va anzitutto evidenziata l'eterogeneità delle doglianze, che nonconsentono esattamente di individuare il contenuto della censura.Afferma infatti costantemente questa Corte che in tema di ricorso percassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentil'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito dellacausa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse" (vedi in tal senso Cass. ord. 6.3.2026n.5038; Cass. ord. 19.5.2023 n. 13796; Cass. ord. 10.10.2022 n. 29437;Cass. ord. 23.10.2018 n.26874).In ogni caso, per ciò che è dato comprendere, in mancanza di allegazionedi circostanze di fatto oggetto di discussione tra le parti decisive che sianostate trascurate, si vorrebbe sostenere che riducendosi le differenze tra labaracca oggetto della domanda di rimozione in primo grado el'autorimessa in calcestruzzo oggetto della domanda di rimozione propostacon l'appello incidentale al solo materiale impiegato (legno nel primo casoe calcestruzzo nel secondo caso), vi sarebbe stata identità tra i duemanufatti oggetto delle riconvenzionali nei due gradi di giudizio, maancora una volta i ricorrenti non si confrontano con la motivazione dellasentenza impugnata, che ha attribuito rilievo decisivo alla diversaubicazione rispetto al confine della baracca (posta proprio a ridosso delmuro di cinta dei ricorrenti) e dell'autorimessa (posta a distanza di m 3,50dal confine), e non all'elemento secondario del materiale impiegato.Il giudice di secondo grado ha perfettamente individuato le due diversedomande riconvenzionali di arretramento proposte dagli attuali ricorrenti,in primo ed in secondo grado, ed il giudice di primo grado non ha avuto lanecessità di disporre l'integrazione ex art. 167 c.p.c., o di chiedere poichiarimenti ex art. 183 comma 4° c.p.c. dell'originaria domandariconvenzionale relativa alla baracca a ridosso del confine, che ha rigettatonel merito in base alle risultanze dell'espletata CTU, mentrel'inammissibilità ex art. 345 comma 1° c.p.c. della domanda degliappellanti incidentali di rimozione dell'autorimessa perché costruita alladistanza di m 3,50 anziché dei m 5,00 dal confine, imposti dalla normativalocale, si é resa necessaria a tutela del diritto di difesa della Sicoli.Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026Da ultimo, sul secondo motivo, occorre ricordare che per giurisprudenzacostante di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 delc.p.c. non può porsi per un'erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi ex multisCass. sez. lav. n. 24915/2025; Cass. n.15096/2025; Cass.n.13784/2025).3) Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsaapplicazione degli articoli 872 e seguenti c.c. e del regolamento edilizio delComune di Gizzeria, in quanto normativa che integra le disposizioni delcodice civile, nonché degli articoli 61 e 191 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1°, numeri 3), 4) e 5) c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la Cortedistrettuale avrebbe dovuto rilevare che la resistente non potevadomandare l’osservanza delle distanze legali e il risarcimento dei danni e,al contempo, legalizzare il manufatto abusivo da lei realizzato, attraversola costruzione in aderenza al muro di confine tra le due proprietà e allacostruzione dei ricorrenti, di cui domandava la demolizione.Il terzo motivo è inammissibile per l'eterogeneità delle censure (sul puntosi richiama la giurisprudenza di questa Corte sopra indicata) e per difettodi specificità, in quanto si afferma che le norme locali sulle distanze dalconfine sarebbero norme di interesse generale non derogabili da parte deiprivati e che il rilascio dei titoli edilizi, o di condono edilizio lasciaimpregiudicata la tutela dei terzi estranei al rapporto intercorrente tral'ente pubblico che rilascia il titolo ed il richiedente, ma non si comprendese la censura, agganciata dato il richiamo alle violazioni degli articoli 61 eNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026191 c.p.c. alla CTU espletata, sia riferita alla tettoia dei ricorrenti dellaquale è stata disposta la demolizione, o alla baracca della Sicoli, per laquale è intervenuto il rigetto ormai definitivo della domanda di rimozione,o all'autorimessa della Sicoli, per la quale la domanda di arretramento èstata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta insecondo grado, per cui un esame di merito risulta precluso.Si afferma poi, ma in contrasto col principio invocato dagli stessi ricorrentidell'autonomia del rapporto pubblicistico attinente alla regolarità ediliziarispetto al rapporto tra privati confinanti, che la Corte distrettuale nonavrebbe considerato la circostanza di fatto decisiva che la Sicoli avevachiesto il condono edilizio per la baracca realizzata in aderenza al muro deiricorrenti e quindi anche alla loro tettoia attaccata allo stesso muro, percui non avrebbe potuto chiedere l'arretramento di quest'ultima, ma è deltutto evidente che non si trattava di una circostanza decisiva proprioperché il profilo della regolarità edilizia non incide sull'applicabilità dellanormativa locale sulle distanze.4) Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°,numeri 3), 4) e 5) c.p.c., si denunzia la violazione e falsa applicazionedegli articoli 112, 115, 116 c.p.c. e 2700 e seguenti c.c., per avere ilGiudice di seconde cure, con motivazione illogica e non coerente,disconosciuto l’attendibilità dei testi escussi in ordine alla collocazionetemporale del manufatto dei ricorrenti, non valorizzando, peraltro, laconvergenza del contenuto delle testimonianze con gli accertamenti tecnicie fotografici riproducenti lo stato dei luoghi.Il quarto motivo di ricorso, attinente alla disposta demolizione della tettoiadei ricorrenti ed al rigetto della loro riconvenzionale di usucapione dellastessa, è anzitutto inammissibile per l'eterogeneità delle censure (sirichiama la giurisprudenza di questa Corte relativa già indicata), ecomunque per quanto è dato comprendere, ci si duole del vizio diNumero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026motivazione contraddittoria ed illogica dell'impugnata sentenza in ordine alrigetto della riconvenzionale di usucapione degli attuali ricorrenti.Va in proposito ricordato che dopo la riforma dell'art. 360 comma primon.5) c.p.c. apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012n.83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, non è piùcensurabile la motivazione contraddittoria, o insufficiente, e risultasoddisfatto il cosiddetto minimum costituzionale della motivazione.L'impugnata sentenza, infatti, ha ritenuto determinante, ai fini delladecisione sull'usucapione della tettoia, la prova oggettiva rappresentatadalla prodotta aerofotogrammetria del 1977 allegata alla CTU, nella qualela tettoia in questione non era visibile, ed ha poi valutato partitamente edanaliticamente le testimonianze acquisite di [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniPutrino Gallo tenendo conto del dato oggettivo dell'inesistenza delmanufatto nel 1977, giudicandole inattendibili, e della testimonianza diGino [OSCURATO:PERSONA], ritenuta troppo generica sulla collocazione temporaledel suo intervento come muratore sulle travi in legno della tettoia,concludendo quindi nel senso che non sia stata fornita prova dell'esercizioda parte degli attuali ricorrenti di un possesso ad usucapionem dellatettoia iniziato almeno venti anni prima della riconvenzionale diusucapione.E' appena il caso di rilevare che correttamente la Corte distrettuale haproceduto ad un'autonoma valutazione delle prove suddette, senza darepeso al fatto che il CTU avesse indicato come veritiera la data dicostruzione della tettoia tra il 1977 ed il 1980, dopo avere esposto allapagina 5 della relazione che tale costruzione era stata invece realizzata trail 1977 ed il 1999, posto che peraltro la data di costruzione del manufattoin questione non poteva costituire oggetto di accertamento personalediretto dell'ausiliario, e che lo stesso non doveva certo sostituirsi al giudicenell'apprezzamento delle prove raccolte.Numero registro generale 17328/2022Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 16481/2026Data pubblicazione 27/05/2026Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido,con distrazione in favore del legale antistatario della controricorrente,avvocato [OSCURATO:PERSONA].Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eli condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàdella parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, dadistrarre in favore del legale antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dà attoche sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quaterD.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a caricodei ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.5.2026Il PresidenteMauro Mocci