CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 21269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32940-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 32940/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intim ato - avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 434/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Brescia con la quale era stata rigettata la domanda proposta tra l’altro da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” per il conseguimento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno anche depositato memoria; la “[OSCURATO:SOCIETA]”ha resistito con controricorso, illustrato con memoria depositata dalla incorporante “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”; [OSCURATO:PERSONA], già appellante ed evocato in giudizio ai soli fini della completezza del contraddittorio, è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivoi ricorrenti - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si d olgono che il giudice di appello abbia ritenuto generico il dedotto capitolo di prova testimoniale(i.e.: “Vero che nei periodi di cui al punto 4 del presente atto gli esponenti sono stati presenti sul posto di lavoro presso i supermercati di Sarnico, [OSCURATO:PERSONA] d’Argon e [OSCURATO:PERSONA] sei giorni su sette dalle ore 6,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, come attestano i cartellini di entrata-uscita dal luogo di lavoro che, prodotti come doc. 4, mi si rammostrano”) volto a dare dimostrazione del lavoro straordinario effettuato , benché nel predetto capitolo fossero indicati, in modo preciso, puntuale e dettagliato, sia il numero dei giorni della settimana, sia il numero di ore di lavoro straordinario svolto; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 244 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.- lamentano che la Corte territoriale abbia emesso una motivazione affetta da manifesta ed irriducibile contraddittorietà, avendo ritenuto infondata la domanda proposta da essi ricorrenti perché pr iva di supporto probatorio, benché fosse stata dedotta, oltre alla prova per testi, anche quella documentale (i.e.: cartellini di presenza); con il terzo motivo- denunciando violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 244 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - evidenziano l’abnormità de l rilievo della predetta Corte secondo cui essi ricorrenti «non avevano scelto di fare testimoniare direttamente i colleghi di lavoro», stante l’assenza di una previsione normativa che imponga al ricorrente, in una causa di lavoro , di scegliere come testimoni i propri colleghi di lavoro; con il quarto motivo- denunciando violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- deducono che il sopra menzionato rilievo presente nell’ambito della motivazione determini nullità della sentenza, risultando oggettivamente incomprensibile e rendendo così impossibile individuare l’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione; con il quinto motivo- denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.- si dolgono che il giudice di appello - nell’affermare che «l’unica prova documentale prodotta dagli stessi ricorrenti contraddice le loro stesse allegazioni. Si tratta di cartellini delle presenze di ciascun ricorrente che danno atto dell’orario di inizio della prestazione, ma non riportano praticamente mai quello di fine lavoro, se non nelle rarissime occasioni nelle quali l’uscita è particolarmente vicina all’orario di entrata. Ne consegue che i documenti, oltre a dare atto che gli orari di entrata a volte precedono e a volte seguono l’orario di inizio capitolato per la prova testimoniale, forniscono un efficace riscontro della circostanza contraria alla tesi dei ricorrenti, ossia che la flessibilità oraria era talmente pacifica tra le parti che i tre capi reparto non timbravano mai la fine della prestazione, se non nei casi, peraltro rari, nei quali questa veniva un paio di ore dopo l’ingresso o comunque molto prima della fine dell’orario normale» - abbia omesso di considerare che i rapportini erano già di per sé sufficienti a provare e a quantificare il lavoro straordinario svolto, “quanto meno per il periodo di tempo a cui i cartellini di entrata e di uscita fannoriferimento”; evidenziano, infine, che il predetto giudice abbia errato nel sostenere che i cartellini indicavano solo gli orari di entrata dei tre lavoratori e che si ponevano in conflitto con i capitoli di prova orale, atteso che questi ultimi non erano stati ammessi. Ritenuto che: i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili; in primo luogo, va evidenziato che «Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabilein cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurat a soltanto se basata su erroneiprincipi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico»(così, da ultimo, Cass. 21/11/2022, n. 34189); nella fattispecie, non sono ravvisabili i presupposti per l’esercizio del sindacato, in sede di legittimità, di detta valutazione, in quanto il giudice del gravame, nell’esaminare i cartellini delle presenze - i cui dati, concernenti gli orari, i testiindicati dai ricorrenti avrebbero peraltro dovuto confermare -, ha accertato che gli stessi non riportavano quasi mai l’orario di fine lavoro, se non nelle rarissime occasioni nelle quali l’uscita era particolarmente vicina all’orario di entrata; il che dava conferma della esistenza di una flessibilità oraria connaturata agli incarichi espletati dai ricorrenti (attestata anche dal fatto che nei predetti cartellini gli orari di entrata a volte precedevano e a volte seguivano l’orario di inizio capitolato per la prova testimoniale), della quale i medesimi avrebbero dovuto tenere conto (cfr., sul punto, la pag. 5 della sentenza impugnata) nell’articolare la prova testimoniale, anche per tale ragione ritenuta generica; non sussistono, pertanto, le anomalie motivazionali denunziate, in quanto le argomentazioni di effettivo supporto alla decisione (tra le quali non rientrano le considerazioni,censurate con il terzo ed il quarto motivo, effettuate in sentenza “ad abundantiam”) sono caratterizzate da coerenza e logicità, avendo il giudice del gravame attribuito valenza decisiva alla prova documentale, ritenendo quella testimoniale sostanzialmente superflua oltre che, per le ragioni sopra esposte, generica; né può valere, ad infirmare il valore dell’accertamento concernente la predetta prova documentale, il rilievo, contenuto nell’ultimo motivo, secondo cui “i rapportini prodotti dagli odierni deducenti sono di per sé già sufficienti a provare e a quantificare il lavoro straordinario svolto dagli stessi, in maniera precisa, dettagliata ed analitica, quanto meno per il periodo di tempo a cui i cartellini di entrata e di uscita fanno riferimento”, poiché - a prescindere dal difetto di autosufficienza del predetto motivo, non essendo stato riportato nel corpo del ricorso neppure un cartellino dal quale si evinca lo svolgimento dell’orario indicato nel capitolo di prova - l’operatività, nel caso in esame, della cd. “doppia conforme” preclude il sindacato in sede di legittimità di quello che si sostanzia in un vizio di omesso esameex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, liquidate come in dispositivo;nulla sulle spese tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA];ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari