CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.589 cod.pen. condannandolo alla pena di anni nove di reclusione, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod,pen. equivalente alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione. Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta del contenimento della pena nel minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche avanzando doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che avevano escluso il ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un più favorevole trattamento sanzionatorio in ragione della gravità e pericolosità della condotta. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il