CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26665/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePAOLO [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24.10.2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato lasentenza del 20.1.2025 con cui il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni colpose commesse ai dannidi [OSCURATO:PERSONA] condannandolo alla pena di Euro 300,00 di multa oltre alrisarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separatogiudizio.2. La vicenda oggetto del procedimento attiene al sinistro stradale verificatosi indata 20.5.2020 in [OSCURATO:PERSONA] allorché l’auto Kia, condotta dal DiSapia, che si immetteva sulla pubblica via provenendo da un varco privato,andava a collidere con l’Audi Q5, condotta dall’odierno imputato, che viaggiavasulla strada principale.Il giudice di primo grado ha ritenuto l’imputato responsabile del reato a luiascritto, pur lumeggiando un concorso di colpa di entrambi i soggetti coinvolti nelsinistro, in ragione della velocità tenuta, non consona al tipo di strada urbanacon un limite di velocità di 30 km/h ed alle condizioni metereologiche di pioggiain atto.L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava sostanzialeconferma nella sentenza di appello.3. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce l’erronea applicazione della legge penale nonché lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in combinato disposto conl’art. 83 cod.proc.pen. e l’omessa pronuncia sulla posizione del responsabilecivile.Si censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato carente di legittimazionel’imputato che ha impugnato la pronuncia in ordine alla posizione delresponsabile civile con riguardo alla distrazione delle spese processuali ritenendoche solo la parte civile vi abbia interesse.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale nonché lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in combinato dispostoall’art. 40 e 590 cod.pen. nonché la motivazione omessa o meramente apparentesulla negligenza, imprudenza ed imperizia dell’imputato.Si censura la sentenza impugnata laddove non ha tenuto conto delleconsiderazioni tecniche non solo del consulente della parte offesa ma anche diquella dell’imputato cosicché la condanna é stata pronunciata in assenza di unacompleta disamina del materiale istruttorio di primo grado e di una effettivapossibilità di comprendere le ragioni della decisione.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale nonché lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in combinato disposto all’art.590 cod.pen. e l’omessa motivazione sul nesso di causalità tra la condottadell’imputato e le asserite lesioni della persona offesa.Si assume che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta sul nesso dicausalità tra la condotta dell’imputato ed il danno lamentato dalla persona offesapur essendo stato il tema devoluto con l’atto di appello e pur in presenza dicensure specifiche.4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza pronunciatadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui dichiara inammissibile larichiesta di pronuncia di condanna per la responsabilità civile anche nei confrontidel responsabile civile citato in giudizio, dichiarando inammissibile nel resto ilricorso.5. Il difensore della parte civile e la difesa dell’imputato hanno depositatomemorie difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis cod.proc.pen. poiché lasentenza impugnata ha ad oggetto reati di competenza del giudice di pace nonpuò essere impugnata con ricorso per cassazione con il motivo di cui all’art. 606,comma 1, lett. e) cod.proc.pen. cosicchè le censure proposte sotto tale profilosono inammissibili.1.1.Ciò premesso, il primo motivo é manifestamente infondato.Ed invero, come ritenuto dalla sentenza impugnata l'imputato non ha interessead impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidaleal risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile.Nella specie trova applicazione il principio secondo cui «L'imputato non hainteresse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare lacondanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabilecivile, e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensidell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo disolidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia "ope legis" e, per ilpagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541,comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv.269004; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, Rv. 240046). Si é precisato ( Sez. 4,n. 10605 del 10/05/1991, Rv. 188603) che la condanna al risarcimento deldanno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell'imputato e non anche delresponsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili,poiché il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia "opelegis", indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del dannonei confronti del responsabile civile. Si tratta di orientamento cui occorre darecontinuità, tenendo conto, appunto, che il vincolo di solidarietà opera ope legised, in ogni caso, che il responsabile civile è stato citato, anche se poi non hapreso parte al giudizio ove avrebbe eventualmente potuto far valere tutte leproprie eventuali difese ed eccezioni.D’altra parte la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno infavore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confrontidel responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest'ultimo alprocesso penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai finidell'applicabilità dell'art. 1310 cod.civ.) non dipende dal previo riconoscimentodella responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamentodella esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronunciagiurisdizionale.2. Le restanti censure, tutte articolate sub specie di vizio motivatorio, sonoinammissibili per le ragioni esposte in premessa.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questogiudizio di legittimità in favore della parte civile. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità infavore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in Euro tremila, oltre accessoricome per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Così deciso il 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]