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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23559/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a otto vicende di appropriazione indebita (da 1 a 8) per prescrizione del reato e rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione ai restanti cinque capi d'imputazione (da 9 a 13) nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 290 di multa.

Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione ed errata applicazione dell'art. 646 cod. pen. (secondo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. (terzo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo); -inosservanza e violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio (quinto motivo); Ritenuto che, con riferimento a tutti i motivi proposti, si è in presenza di censure meramente riproduttive di profili di vizio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Agostinacchio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a otto vicende di appropriazione indebita (da 1 a 8) per prescrizione del reato e rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione ai restanti cinque capi d'imputazione (da 9 a 13) nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 290 di multa. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione ed errata applicazione dell'art. 646 cod. pen. (secondo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. (terzo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo); -inosservanza e violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio (quinto motivo); Ritenuto che, con riferimento a tutti i motivi proposti, si è in presenza di censure meramente riproduttive di profili di vizio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Agostinacchio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris