CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 02729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7212/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata in calce alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 4. - r icorrent e - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la decisione , n. 1 3 /20 2 22 reg. ric. , del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERIdepositata il giorno 14 /0 1 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. L’ing. [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (d’ora in avanti, breviter, C.N.I.), l’elezione del Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia per il quadriennio 2021-2025. Dedusse che: i) il 31 agosto 2021,con delibera dell’appena menzionato Consiglio territoriale n. 92, venne nominata la Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio medesimo per il quadriennio 2021-2025, composta dagli ingegneri [OSCURATO:PERSONA], (presidente), [OSCURATO:PERSONA] (vice presidente), [OSCURATO:PERSONA] (segretario), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (scrutatori); ii) tale Commissione si insediò il 9 settembre 2021 e ritenne ammesse le ventidue candidature pervenute telematicamente con la dicitura “le candidature risultano corredate delle dichiarazioni ai fini della ammissibilità e pertanto si ritengono ammesse”; iii) con successivo verbale n. 3 del 16 settembre 2021, la stessa dichiarò concluse le operazioni di voto e, con nota prot. 583/21 del 17 settembre 2021, il Presidente del seggio, ing. Cimorelli, comunicò al Ministero della Giustizia ed al C.N.I. l’avvenuta proclamazione degli eletti, tra cui il Canè risultò primo in graduatoria quanto a numero di voti ricevuti; iv) nei successivi dieci giorni, in apparente esecuzione dell’art. 4, n. 3, del Regolamento recante la procedura delle elezioni, i componenti la Commissione, con verbale n. 4/2021, affermarono, a maggioranza, che: “Avendo constatato che l’ing. Canè ha svolto la funzione di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Isernia, nel quadrimestre 2017 -2021 , nel periodo agosto 2017 - gennaio 2018, nonché per gli interi quadrienni 2013 - 2017 e 2009 - 2013, in considerazione anche delle indicazioni e chiarimenti ricevuti dalle circolari del C.N.I. 770 del 03.08.2021 e 783 del 17.09.2021, le quali precisano che anche porzioni limitate di consiliatura rientrano nel limite dei due mandati consecutivi, reputano il succitato candidato ineleggibile”. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], allora, adì il CN.I. chiedendo: a) l’annullamento del verbale n. 4 del 22 settembre 2021 della costituita Commissione elettorale che, a maggioranza, aveva dichiarato sussistente una causa di ineleggibilità a suo carico e, conseguentemente, aveva annullato la sua proclamazione sostituendolo con il primo dei non eletti; ii) in via subordinata, l’annullamento del medesimo verbale per mancato rispetto del protocollo di verifica delle candidature; iii) in via ulteriormente subordinata, l’annullamento della Delibera del Consiglio dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] n. 92 del 31 agosto 2021, di nomina dei membri della Commissione elettorale suddetta, e di tutti gli atti conseguenti viziati da mancata astensione di membri in situazione di conflitto di interessi.1.2. Il C.N.I., con decisione depositata il 14 gennaio 2022, n. 13/22, resa nel contraddittorio con gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive, già indicate, qualità, rigettò detta impugnazione. 1.2.1. Per quanto qui ancora di interesse, opinò che: i) il “controllo” sulla sussistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità previsto dall’art. 4 del Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini degli Ingegneri«si svolge in due fasi: la prima “fase” (espletata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella seduta del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) attiene - in ossequio al chiaro dettato dei commi I e II del Regolamento […] -alla verifica della completezza dei documenti accompagnatori della candidatura (nella specie, la dichiarazione circa la mancata sussistenza della ragione ostativa alla candidatura rappresentata dal mancato svolgimento di due mandati consecutivi al momento della presentazione della nuova candidatura al ruolo di Consigliere dell’Ordine). Si tratta, propriamente, della “candidabilità” dell’ingegnere. In questa fase, la Commissione non si confronta con il merito della dichiarazione, né a ciò può costringerla la precisazione contenuta nella dichiarazione dell’ing. Canè, cui il ricorso fa riferimento. In assenza di tale corredo documentale, la Commissione (ai sensi del comma II dell’art. 4 del Regolamento citato) non ammette la candidatura. La seconda fase (espletata dalla Commissione elettorale in data 22 settembre 2021) attiene alla verifica -ai sensi del comma III dell’art. 4 del regolamento citato -del “merito” delle dichiarazioni con riguardo alla corrispondenza alla realtà del relativo contenuto, ai fini dell’eventuale dichiarazione di ineleggibilità (questa volta) con relativa sostituzione con il primo dei non eletti»; ii) «l’effetto“ex tunc” della dichiarazione di ineleggibilità (contenuto nella valutazione della [OSCURATO:PERSONA] o in un provvedimento giurisdizionale), funzionale, tra l’altro (come nell’ipotesi scrutinata dalla Suprema Corte nell’arresto citato dal reclamante) a consentire il subentro del “primo dei non eletti” senza necessità di elezione suppletiva, non confligge con la computabilità del mandato parzialmente svolto (fino alla declaratoria di decadenza)ai fini del “calcolo” richiesto dall’art. 2, IV comma, del d.P.R. n. 169/2005. Sul punto si ribadisce (come peraltro evidenziato, da ultimo, anche nella circolare n. 783 del 17.09.2021 del C.N.I.) come l’ipotesi di decadenza dell’eletto, conseguente a decisione di accoglimento di reclamo elettorale pronunciata in sede giurisdizionale dal C.N.I., determini la piena computabilità (ai fini che ci riguardano) del mandato dell’ingegnere decaduto (come peraltro dell’ingegnere subentrante). Sul punto, sulla scia delle considerazioni sistematiche operate dal Ministero della Giustizia (cfr. parere del 26.01.2011, prot. C.N.I. n. 167/2011), basti rilevare che l’opposta interpretazione consentirebbe la perpetua candidatura ed elezione di un ingegnere nel Consiglio del rispettivo [OSCURATO:PERSONA], con il solo insufficiente rimedio dell’anticipata interruzione di alcuni mandati (uno per ogni tre elezioni consecutive): e questo nella sola (eventuale) ipotesi in cui la proclamazione degli eletti sia oggetto di reclamo e la decisione del C.N.I. in ordine allo stesso avvenga tempestivamente (ossia prima della scadenza del mandato svolto dall’ingegnere eletto illegittimamente). Un meccanismo, in sostanza, tale da porre nel nulla la prescrizione normativa. Tale lettura, oltre alla richiamata aderenza all’intentio legis, risulta coerente sia con la giurisprudenza consolidata del C.N.I. in tema di computabilità dei mandati dei singoli consiglieri che siano stati proclamati eletti, indipendentemente dalla durata del successivo mandato e dalle specifiche vicende che ne hanno determinato l’anticipata interruzione (cfr. Dec. n. 12/2017), sia con le valutazioni della Suprema Corte […] sia con la lettera del d.P.R. n. 169/2005: secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive (ossia collegandosi all’elezione - quale fatto storico, conseguente alla proclamazione, non cancellabile dalla successiva dichiarazione di ineleggibilità con conseguente decadenza - la compatibilità del mandato del singolo consigliere)»; iii ) non era possibile predicare l’applicazione analogica delle norme richiamate dal Canè alle condizioni dei membri della [OSCURATO:PERSONA] predetta, operante nell’ambito dell’autonomia riservata agli [OSCURATO:PERSONA] nell’individuazione concreta delle regole di dettaglio e delle procedure che presiedono all’elezione degli Ordini; iv) nessuna delle circostanze descritte dal Canè integrava gli estremi delle norme predette. 2. Per la cassazione dell’appena descritta decisione ha propostoricorso il Canè, affidandosi a tre motivi. Nessuno dei destinatari della notificazione di detto ricorso ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento del C.N.I., adottato con delibera dell’8 gennaio 2021, recante le procedure di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], nonché della circolare C.N.I. 770/XIX/ SESS/2021 del 3 marzo 2021. I-A) Violazione del procedimento in tema di elezione. Violazione dei principi di imparzialità. Correttezza e trasparenza della P.A.; Illegittimità dell’esclusione dagli eletti, sviamento, intervento ex post sui risultati elettorali; I-B) Violazione del procedimento e delle norme sulla competenza». Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto prive di pregio le contestazioni sollevate dal Canè circa la violazione del procedimento elettorale e la ritenuta illegittimità del comportamento della Commissione elettorale nella seduta del 22 settembre 2021, “risultando chiara l’articolazione di due distinti momenti, con due diversi oggetti (candidabilità prima ed eleggibilità poi) della verifica demandata alla Commissione elettorale e per questa via, la correttezza dell’operato della Commissione….”. In particolare, si assume essere erronea l’affermazione del C.N.I. secondo cui la prima fase, di ammissibilità delle candidature, riguarderebbe unicamente la verifica della completezza dei documenti accompagnatori delle candidatur e medesime , mentre la seconda, di verifica delle dichiarazioni, atterrebbe al meri to delle dichiarazioni. Si sostiene, invece, che la condizione di incandidabilità deve essere verificata e dichiarata evidentemente prima della competizione elettorale, in quanto mira ad impedire interferenze nella presentazione della candidatura ed assumerilievo fin dal momento della sua presentazione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, come espressamente prescritto dalla normativa regolamentare, deve procedere all’atto della presentazione delle candidature alla verifica dell’eventuale sussistenza delle cause di incandidabilità, non essendole consentito un controllo permanente generalizzato istituzionale sugli eletti, evidentemente rimesso ad altri (gli iscritti, il C.N.I., gli organi giudiziari), potendo unicamente riscontrare nei dieci giorni successivi solo ed esclusivamente l’eventuale dichiarazione infedele del candidato. Nella specie, tuttavia, ciò non era avvenuto,in quanto il Canè aveva chiaramente e correttamente richiamato la decisione del C.N.I. n. 26/2017 e la sentenza della Corte di cassazione n. 22090del 2019, concernenti la suaineleggibilità per il mandato 2017 -2021. Il controllo successivo all’ammissione delle candidature per dichiarazione mendace deve intendersi riferito alla sopravvenienza di un fatto nuovo (la scoperta di una falsa dichiarazione) oggettivamente valutabile dalla commissione solo dopo la conoscenza del fatto; non puòtrovare, dunque, in alcun modo valida giustificazione un mero ripensamento ex post sulla candidabilità del soggetto (tra l’altro vincitore), che determinerebbe, evidentemente ed in spregio ai principi generali, l’ammissione di una indebita alterazione delle regole di imparzialità e trasparenza che devono presidiare la corretta amministrazione delle procedure elettorali, con inaccettabile sacrificio dell’affidamento ingenerato dai candidati e dagli elettori circa la serietà e la correttezza della elezione, oltre al concreto rischio di sviamento dell’operato della Commissione che interviene ex post sui risultati elettorali. In definitiva, una volta ammesse le candidature e quindi verificata la correttezza della competizione elettorale, e proclamati gli eletti, la Commissione, ai sensi del Regolamento, può solo valutare la fedeltà della dichiarazione; rimanendo eventuali cause di ineleggibilità valutabili dall’Organo superiore (il C.N.I.) a seguito di reclamo; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione delle norme in tema di incompatibilità e conflitto di interessi. Illegittimità della nomina di membri della [OSCURATO:PERSONA] per incompatibilità e conflitto di interessi. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza e della normativa in tema di conflitto di interessi. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi generali», criticandosi gli assunti con cui il C.N.I. aveva disatteso le eccezioni del Canè riguardanti la violazione delle norme in tema di incompatibilità e conflitto di interessi, l’illegittimità della nomina dei membri della commissione elettorale per incompatibilità e conflitto di interessi, la violazione del principio di imparzialità e trasparenza per mancata astensione dei membri della Commissione elettorale in situazione di conflitto di interessi e la violazione dell’art. 97 Cost.; III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di ineleggibilità ed efficacia retroattiva. Contrasto con il prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, oltre che con il principio recepito dalla sentenza della II sezione della Cassazione n. 22090/2019». Si ascrive al C.N.I. di avere erroneamente ritenuto che l’effetto ex tuncdella dichiarazione di ineleggibilità non confligge, ai fini di quanto richiesto dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 169/2005, con la computabilità del mandato parzialmente svolto. Sostiene il ricorrente, invece, che la decisione impugnata, contraddicendo i principi desumibili da Cass. n. 22090/2019, aveva confuso le ipotesi di dichiarazione di ineleggibilità, che hanno effetto retroattivo, con quelle di interruzione del mandato per dimissioni, morte o altra causa, operanti ex nunc . Nella fattispecie oggetto di controversia, la dichiarazione di ineleggibilità contro il Canè sancita da Cass. n. 22090/2019 aveva avuto effetti ex tunc, sicché il mandato 2017-2021, diversamente da quanto opinato dalla [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi essere stato svolto “anche per porzioni limitate di consiliatura” e la corrispondente carica, dunque, tamquam non esset. 2. Il primo ed il terzo motivo possono essere scrutinati congiuntamente perché chiaramente connessi. Essi pongono, sostanzialmente, un duplice ordine di questioni: i) in via logicamente prioritaria, l’interpretazione dell’art. 4 del Regolamento del C.N.I., adottato con delibera dell’8 gennaio 2021, recante le procedure di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli dell’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], al fine di individuare i compiti ivi effettivamente affidati alla [OSCURATO:PERSONA], le modalità ed i tempi del loro svolgimento; ii) le conseguenze derivanti dalla eventuale declaratoria di ineleggibilità di un candidato al fine del computo, per lo stesso, del limite massimo di mandati elettorali consecutivi previsto per questa tipologia (ingegneri) di professionisti. 2.1. È doveroso, allora, riportare immediatamente il testo della disposizione regolamentare predetta, rubricata “Candidature”, il cui tenore è il seguente: “1. Ai fini dell’ammissibilità delle candidature presentate, la Commissione elettorale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rituale dichiarazione del candidato attestante: a) di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti; b) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo. 2. Non sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] elettorale, nei dieci giorni successivi alla proclamazione, procede a verifica della dichiarazione del candidato, dichiarandone, in caso di dichiarazione infedele, l’ineleggibilità, sostituendolo con il primo dei non eletti, in regola con la dichiarazione. 4. Contro la decisione della Commissioneelettorale di cui al punto 3 è ammesso reclamo, entro i successivi dieci giorni, al Consiglio nazionale con le procedure di cui al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. 5. L’insediamento del Consiglio territoriale avverrà successivamente alla decisione di cui al comma 4 e ai provvedimenti conseguenti. 6. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati”. 2.2. Secondo la decisione oggi impugnata (cfr. pag. 7), risulta «chiara l’articolazione di due distinti momenti, con due diversi oggetti (candidabilità prima ed eleggibilità poi) della verifica demandata alla Commissione elettorale»: una fase di ammissibilità delle candidature, che attiene unicamente al controllo della completezza dei loro documenti accompagnatori; un’altra , di verifi ca delle dichiarazioni, che riguarda il merito delle dichiarazioni medesime. 2.3. Una tale complessiva interpretazione dei primi tre commi della norma regolamentare suddetta si rivela affatto corretta. 2.3.1. A questa conclusione induce, invero, la considerazione che, stando ai suoi commi 1 e 2, la [OSCURATO:PERSONA] “acquisisce”, ai fini dell’ammissibilitàdelle candidature presentate, le rituali dichiarazioni dei candidati ivi descritte, altresì precisandosi che “Non sono ammesse candidature prive ditali dichiarazioni”; giusta il suo comma 3, invece, la stessa, nei dieci giorni successivi alla proclamazione, procede alla “verifica” della dichiarazione del candidato e, ove la ritenga “infedele”, dichiara “l’ineleggibilità” di quest’ultimo, sostituendolo con il primo dei non eletti, in regola con la dichiarazione. 2.3.2. È palese, allora, che l’utilizzo delle due locuzioni verbali “acquisisce” e “procede a verifica”, rinvenibili, rispettivamente, nei commi 1 e 3 della disposizione in esame, consente di affermare, del tutto coerentemente con il significato che ad esse normalmente si attribuisce, che la Commissione predetta: i) in un primo momento, si limita a prendere atto dell’esistenza (inserendola tra gli atti del corrispondente procedimento), a corredo della proposta candidatura, di un determinato documento (la dichiarazione proveniente dal candidato), avente un contenuto prestabilito (il non avere quel candidato svolto la funzione di consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti, né avere egli in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo), in assenza del quale la candidatura sarebbe “non ammessa”; ii) successivamente, nei dieci giorni seguenti alla proclamazione, procede alla verifica della dichiarazione del candidato, cioè a controllarne la rispondenza a verità di quanto -fatti, situazioni - oggetto della stessa. 2.3.3. Non vi è chi non veda, quindi, che trattasi di due attività affatto diverse, non soloperché collocate in momenti differenti del complessivo iter che conduce al rinnovo del Consiglio territoriale dell’Ordine in questione, ma anche, soprattutto, per il differente agire che caratterizza, in ciascuna di esse, il modus procedendi della Commissione suddetta: mero riscontro dell’esistenza e del contenuto della documentazione da allegarsi alla proposta di candidatura, altrimenti “non ammessa”, nella prima; controllo di veridicità di quanto dichiarato dal candidato, nella seconda, cui può fare seguito, ove l’esito di tale verifica sia negativo, la declaratoria di ineleggibilità del candidato medesimo e la sua sostituzione con il primo dei non eletti “in regola con la dichiarazione”. 2.3.4. È innegabile, allora, che un siffatto controllo comporti, di per sé, anche una valutazione della Commissione medesima circa la configurabilità, o non, proprio in quanto dichiarato dal candidato, di cause di sua ineleggibilità: in altri termini, deve intendersi attribuito ad essa, in quella sede, il potere di sindacare se quanto eventualmente dedotto dal candidato a supporto della propria dichiarazione possa, o meno, giustificare il già descritto contenuto che deve avere quest’ultima. In tal senso, dunque, va intesa pure la locuzione “dichiarazione infedele” (cioè dichiarazione non veritiera in sé o perché quanto prospettato a suo fondamento non consente di giustificare il tenore di quanto, pur veridicamente, dichiarato) che il comma 3 della disposizione regolamentare postula come presupposto per la declaratoria - d a adottarsi da parte della Commissione in quella sede -di ineleggibilità del candidato. 2.3.5. Nella specie, pertanto, nessun dubbio può sorgere circa la correttezza dell’operato della [OSCURATO:PERSONA] che, il 9 settembre 2021, ammise (anche) la candidatura del Canèrecante, a corredo, la sua dichiarazione “di non aver svolto le funzioni di Consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti dal momento che, con decisione del C.N.I. n.26/2017 e sentenza della Corte di Cassazione n. 22090/19, è stata dichiarata l’ineleggibilità dello scrivente con conseguente nullità della precedente elezione a Consigliere dell’Ordine per il mandato 2017-2021”; mentre, il successivo 22 settembre 2021 (nel rispetto del termine, di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti risalente al precedente 16 settembre), procedendo alla verifica di detta dichiarazione, sostanzialmente opinò che quanto ivi dedotto non potesse giustificare l’affermato mancato svolgimento, da parte dell’odierno ricorrente, delle funzioni di Consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti. 2.3.6. Né, in contrario, può condividersi appieno l’assunto del Canè secondo cui «[…] i compiti della Commissione elettorale sono scanditi nei termini al fine di garantire l’imparzialità e correttezza della competizione elettorale, in particolare la prima verifica che viene richiesta all’organo di controllo è proprio quella da effettuare all’atto della presentazione delle candidature circa la sussistenza di causa di incandidabilità, ossia di quelle cause per le quali la presentazione delle candidature possa costituire presunzione di lesione del principio di eguaglianza nel concorso alla competizione elettorale. La condizione di incandidabilità deve essere verificata e dichiarata evidentemente prima della competizione elettorale in quanto mira ad impedire interferenze nella presentazione della candidatura ed assume rilievo fin dal momento della presentazione della stessa. […]. La normativa non consente alla Commissione un controllo permanente generalizzato istituzionale sugli eletti, evidentemente rimesso ad altri (gli iscritti, il C.N.I., gli organi giudiziari), potendo unicamente riscontrare nei 10 giorni successivi solo ed esclusivamente l’eventuale dichiarazione infedele del candidato; dichiarazione che avrebbe in tal caso ingannato la commissione con una falsa rappresentazione dei titoli e/o dei fatti portandola a determinazioni errate» (cfr. 4 e ss. del ricorso).2.3.6.1. Infatti, se è certamente vero che compito della [OSCURATO:PERSONA] è quello «di garantire l’imparzialità e correttezza della competizione elettorale», non altrettanto può sostenersi, alla stregua proprio delle considerazioni tutte in precedenza esposte, circa il fatto che «La normativa non consente alla Commissione un controllo permanente generalizzato istituzionale sugli eletti, evidentemente rimesso ad altri (gli iscritti, il C.N.I., gli organi giudiziari), potendo unicamente riscontrare nei 10 giorni successivi solo ed esclusivamente l’eventuale dichiarazione infedele del candidato»: invero, una volta ammesse le candidature (previo il mero riscontro dell’esistenza e del contenuto della documentazione da allegarsi ad esse) e proclamati gli eletti, la Commissione suddetta può/deve procedere al controllo di veridicità di quanto dichiarato dal candidato, ed a tantopuò fare seguito, ove l’esito di tale verifica sia negativo, la declaratoria di ineleggibilità del candidato medesimo e la sua sostituzione con il primo dei non eletti “in regola con la dichiarazione”, ricordandosi, peraltro, che giusta il comma 4 della norma regolamentare in esame, “Contro la decisione della Commissione elettorale di cui al punto 3 è ammesso reclamo, entro i successivi dieci giorni, al Consiglio nazionale con le procedure di cui al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382” (come appunto fatto, nella specie, dal Canè). 2.3.6.2. Una siffatta conclusione, del resto, nemmeno appare in contrasto - diversamente da quanto preteso dall’odierno ricorrente - con il contenuto della invocata comunicazione trasmessa dal Ministero della Giustizia al Presidente del Consiglio del C.N.I. e del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Messina il 19 ottobre 2021 (trascritta in ricorso ed il cui contenuto deve intendersi, per brevità, qui interamente riprodotto), riguardante, peraltro, una vicenda (diffida del C.N.I. nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri di Messina volto a sollecitarne l’immediata convocazione di una seduta assembleare, al fine di adottare i provvedimenti necessari per il ripristino della corretta composizione dell’organo considerata alla sussistenza di cause di ineleggibilità …) evidentemente differente rispetto a quella dellaconcreta fattispecie di cui oggi si discute. 2.3.7. Resta solo da aggiungere che, come ricordato da Cass., SU, n. 27769 del 2020 (in tema di elezione di Consiglio dell’Ordine di Avvocati), «Seppur dogmaticamente giustificabile, […], la differenza tra incandidabilità, intesa come impossibilità ad essere candidato, e ineleggibilità, come impossibilità ad essere eletto, diviene, nei fatti, difficilmente percepibile e finisce con l'essere semplicemente il frutto dell'originaria nascita delle norme che hanno previsto l'incandidabilità, quando l'ineleggibilità era l'unico istituto a valere prima della candidatura. La stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha qualificato l'incandidabilità (con riferimento a quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), della L. 19 marzo 1990, n. 55) come “particolarissima causa di ineleggibilità” (Corte cost. 23 aprile 1996, n. 141)». 2.4. Fermo quanto precede, deve approfondirsi, allora, il secondo tema di indagine posto dai motivi in esame, vale a dire le conseguenze derivanti dalla eventuale declaratoria di ineleggibilità di un candidato al fine del computo, per lo stesso, del limite massimo di mandati elettorali consecutivi previsto per questa tipologia (ingegneri) di professionisti. 2.4.1. In proposito, come si è già riferito, più esaustivamente, nel § 1.2.1. dei “Fatti di causa”, il C.N.I. ha opinato che «l’effetto ex tunc della dichiarazione di ineleggibilità (contenuto nella valutazione della [OSCURATO:PERSONA] o in un provvedimento giurisdizionale), funzionale, tra l’altro […] a consentire il subentro del “primo dei non eletti” senza necessità di elezione suppletiva, non confligge con la computabilità del mandato parzialmente svolto (fino alla declaratoria di decadenza) ai fini del “calcolo” richiesto dall’art. 2, IVcomma, del d.P.R. n. 169/2005. Sul punto si ribadisce (come peraltro evidenziato, da ultimo, anche nella circolare n. 783 del 17.09.2021 del C.N.I.) come l’ipotesi di decadenza dell’eletto, conseguente a decisione di accoglimento di reclamo elettorale pronunciata in sede giurisdizionale dal C.N.I., determini la piena computabilità (ai fini che ci riguardano) del mandato dell’ingegnere decaduto (come peraltro dell’ingegnere subentrante)» (cfr. pag. 8 della decisione impugnata). 2.5. Tanto premesso, rileva innanzitutto il Collegio che l'articolo 2, comma 4- septies, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali), ove sono disciplinati la durata della carica e la rieleggibilità dei consiglieri dei consigli territoriali degli ordini professionali di cui all’art. 1 del medesmo d.P.R. (tra cui è indicato anche quello degli Ingegneri), si applicano per i componenti (tale era anche il Canè, all’epoca Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia per il quadriennio 2009-00213) degli organi in carica alla data (27 febbraio 2011) di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.2.5.1. Come peraltro già affermato da questa Corte, tali mandati consecutivi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui il singolo consigliere resta in carica, sicché il numero di tre, ai fini della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento, dovendo, piuttosto, essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura, rispondendo il limite di rieleggibilità all'esigenza di impedire un quarto mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura (cfr. Cass. n. 20138 del 2014 e Cass. n. 10347 del 2019, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 39375 del 2021; a proposito dell'analogo limite stabilito in tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi nell'art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 113 del 2017, peraltro con la precisazione della non computabilità dei mandati di durata inferiore ai due anni, si vedano Cass. SU, n. 32781 del 2018 e Cass., SU,n. 8566 del 2021). 2.5.2. La sentenza 10 luglio 2019, n. 173, della Corte Costituzionale (che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, richiamando in motivazione altresì l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169) ha evidenziato come la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente costituisce un principio di portata generale nell'ambito degli ordinamenti professionali. La CorteCostituzionale ha spiegato che il meccanismo di divieto dei mandati consecutivi di consigliere dell'ordine persegue la finalità di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso «alle cariche elettive», uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità. Il divieto dei mandati consecutivi, dunque, favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo), e - p er altro verso - blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza. Ciò in linea -illustra ancora la sentenza n. 173 del 2019 -con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di professioni oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, attese le numerose funzioni pubblicistiche di vigilanza e rappresentanza esterna, sottese alla regolamentazione ordinisticadelle professioni stesse. 2.5.3. Su queste premesse Cass. n. 39375 del 2021, pronunciata in controversia avente ad oggetto proprio l’elezione di un Consiglio Territoriale (quello di Roma) dell’Ordine degli Ingegneri, ha sancito che «ai fini del rispetto dei tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, si deve tener conto anche dei mandati derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati (come, nella specie, avvenuto per il mandato 2005-2009, in forza della decisione n. 4/2007 del medesimo C.N.I., che la stessa decisione impugnata riconosce poi "concretamente eseguita solo il 27/04/2009... quando con Decreto del Ministro della Giustizia veniva disposto lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma e la nomina di un Commissario..., e cioè dopo tre anni e mezzo dall'insediamento). Alla stregua dei principi enucleati dalla sentenza n. 173 del 2019 della Corte Costituzionale, avendo riguardo al divieto dei tre mandati consecutivi ex art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005 ed alla correlata finalità di valorizzare le condizioni di eguaglianza per l'accesso “alle cariche elettive”, ex art. 51 Cost. (che verrebbero alterate dalla partecipazione alla competizione di soggetti che abbiano consolidato un forte legame rappresentativo con una parte dell'elettorato), deve, invero, considerarsi che l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali, seguito da una gestione commissariale, non rendeex se inconfigurabile il mandato dei consiglieri, in maniera da rimanere esso del tutto privo di rilievo agli effetti della causa tipizzata d'ineleggibilità (arg. da Cass. Sez. 1, 26/03/2015, n. 6128, riguardante, peraltro, la diversa fattispecie di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Se è vero che, secondo le regole del diritto amministrativo, l'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del provvedimento illegittimo opera […] con effetti ex tunc (vedi, peraltro, l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e l'art. 34, comma 1, lettera a], del Codice del processo amministrativo), l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di un organo collegiale (nella specie, elezione del consiglio dell'Ordine degli Ingegneri), stando ai principi di conservazione degli atti ed in materia di funzionario di fatto, non travolge l'attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione».2.6. Va rimarcato, poi, che, a norma dell'art. 3, commi 11 e 12, del già menzionato d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, l'elettore vota tra coloro che si sono candidati. L'ineleggibilità di uno dei candidati per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, non costituisce ipotesi invalidante l'intera elezione, in quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il soloprofessionista che si trovi in detta situazione. La violazione del divieto determina, quindi, soltanto la annullabilità della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile e la sostituzione dello stesso con il candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili (così, in motivazione, Cass. n. 39375 del 2021). 2.6.1. Ancor più significativamente, Cass., SU, n. 24812 del 2011, in materia di elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, già ebbe a puntualizzare (cfr. in motivazione), che «La rilevata ineleggibilità individuale in tale contesto comporta la sola nullità originaria della candidatura del soggetto non candidabile e del voto dato allo stesso, con conseguente invalidità originaria della sua elezione, senza incidere sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi agli iscritti eleggibili. L'incandidabilità che, nel sistema elettorale degli organismi collegiali di rilevanza pubblica o costituzionale si connette di regola alla condanna per gravi reati (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 58 e 59) è diversa da quella prevista nella concreta fattispecie, sancita dalla legge solo per garantire la libertà di voto degli elettori […] ed ha quindi una portata limitata e riferita alla sola elezione del soggetto non eleggibile, diversa dall'altra derivante dalla commissione di reati, con incidenza di ordine pubblico, che può determinare anche la nullità dell'intera tornata elettorale. Nel caso, deve escludersi si versi in una ipotesi di ineleggibilità invalidante l'intera elezione (S.U. 21 giugno 2007 n. 14385), in quanto il divieto di candidarsi previsto nell'ordinamento professionale degli avvocati è personale e limitato nel tempo ai commissari degli esami immediatamente precedenti alle elezioni e comporta quindi la mera sospensione del diritto di elettorato passivo dei professionisti che si trovino in detta situazione. La violazione di tale divieto determina la sola nullità o annullabilità ex tunc della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile alla data della tornata elettorale, anche se è stato votato da un numero di suffragi nella scheda plurinominale che gli consentono di rientrare tra i primi quindici con gli altri candidati eletti. Una volta considerati il voto e la elezione dell'incandidabile tamquam no n essent, la logica, prima ancora del diritto, impone di inserire tra gli eletti colui che ha conseguito il maggior numero di voti dopo il quattordicesimo iscritto validamente eletto, per poter comporre il collegio nel numero stabilito con il regolamento elettorale di ogni singolo consiglio locale. Si verte nel caso in una fattispecie di causa originaria preclusiva alla partecipazione alle elezioni per l'avvocato iscritto all'ordine che si trovi nella condizione di non potersi candidare, che comporta la invalidità della scelta dello stesso quale eletto, già al momento della verifica dei poteri e della proclamazione dei risultati elettorali, per essere stato lo stesso votato invalidamente. Tale ipotesi è chiaramente diversa da quella del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, nel quale sono previsti casi di "sopravvenuta" incapacità a partecipare alla vita dell'organismo collegiale del candidato regolarmente eletto, per cui deve provvedersi "alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi" (così la lettera della norma). Solo a tali casi specificamente previsti dalla legge ha espresso riguardo la Corte costituzionale: nella sua sentenza n. 260 del 2002, quando afferma la ragionevolezza della prevista sostituzione del componente del consiglio dell'ordine venuto meno per una causa sopravvenuta e successiva alla sua elezione (morte, dimissioni o decadenza), con il sistema dell'elezione suppletiva, giustificato dalla natura personalistica del voto che impone, per eventi successivi nel tempo alla sua valida manifestazione, una nuova tornata elettorale. È la stessa natura personalistica del voto che impone sul piano logico, in caso di ineleggibilità di uno dei primi quindici votati, che rende la elezione dello stesso invalida sin dall'origine, la sostituzione di tale soggetto con quello che ha ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, che per detta invalidità del voto all'ineleggibile, diviene quattordicesimo, con necessità conseguente di estendere al successivo iscritto, al quale sia stato attribuito il numero di voti valido immediatamente minore nella misura del predetto eletto, la carica di consigliere quale quindicesimo tra i più votati. Inveronon è irragionevole, in rapporto ad un candidato regolarmente eletto che debba sostituirsi per cause sopravvenute e successive alle elezioni, prevedere una elezione suppletiva che garantisca la tutela dell'intuitus personae a base di un voto regolarmente dato, con una elezione suppletiva invece che con il sistema della surrogazione "dei componenti deceduti o dimissionari", essendo stati costoro regolarmente eletti, per cui razionalmente il legislatore può escludere la loro fungibilità con quelli che avevano con loro partecipato alle elezioni, senza ricevere i voti sufficienti a farli eleggere, a differenza di quanto accade nel caso di specie in cui vi sono stati avvocati sin dall'inizio delle operazioni elettorali ineleggibili o incandidabili ai quali nessun voto valido è attribuibile con la conseguenza che a costoro non può che subentrare, ad integrazione del numero dei consiglieri corrispondente a quello della scheda elettorale, il professionista eleggibile con più voti dopol'ultimo degli eletti». 2.7. Proprio quest’ultimo arresto ha consentito il consolidarsi dell’indirizzo interpretativo secondo cui, nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi (cfr., oltre alla già citata Cass. SU. n. 24812 del 2011, in ambito di elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Cass. n. 24565 del 2022, in tema di elezioni del [OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 22090 del 2019, in materia di elezioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il principio risulta ribadito, in motivazione, da Cass., SU, n. 27769 del 2020, sempre con riferimento alle elezioni dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati; con riguardo a tali elezioni -non a quelle del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che qui interessano -l’art. 16 della legge n. 113 del 2017 ha previsto il subentro del primo dei non eletti «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa» del singolo consigliere, onde Cass. SU. n. 28383 del 2020, ha chiarito che,in tale ambito, non è operante più alcuna distinzione tra i casi di decadenza ex nuncper morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tuncper ineleggibilità). 2.8. È utile ricordare, altresì, che Cass. n. 38333 del 2021 ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., il principio per cui, «In tema di elezione dei Consigli dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA], l'art. 9, comma 9, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica, senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative, che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113, il quale, in tema di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato». 2.8.1. Ne deriva, evidentemente, pure con riguardo all’elezione del Consiglio territoriale degli Ingegneri di cui si discute, che la relativa, già riportata, disciplina circa la ineleggibilità ad esso sancisce, senza eccezioni o limitazioni, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative, che i consiglieri siano eleggibili per non oltre il numero dimandati consecutivi ivi stabilito, con conseguente inapplicabilità, in via analogica, in assenza di lacune da colmare, della diversa normativa prevista per i componenti dei Consigli circondariali forensi. 2.9. Dai principi giurisprudenziali tutti fin qui esposti, deriva, allora, ad avviso di questo Collegio, che: i) deve certamente convenirsi con Cass. n. 39375 del 2021 nella parte in cui la stessa, in relazione alla durata della carica ed alla rieleggibilità dei consiglieri dei Consigli territoriali degli Ordini professionali (nella specie proprio degli ingegneri), ha affermato, quanto al limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi, che questi ultiminon sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui il singolo consigliere resta in carica, sicché il numero di tre è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento, dovendo, piuttosto, essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura, rispondendo il limite di rieleggibilità all'esigenza di impedire un quarto mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura; ii) in una siffatta prospettiva, nemmeno si rivela utile prendere in considerazione il periodo di concreto esercizio della carica prima dell’intervenuta declaratoria di ineleggibilità (incandidabilità), per trarne, magari, conclusioni differenti, in ragione della sua durata più o meno significativa, per la relativa computabilità al fine del rispetto del limite predetto. Così opinando, infatti, si rischierebbe di vanificare la chiara spiegazione della Corte costituzionale (cfr. la già citata sent. n. 173 del 2019) secondo cui il meccanismo di divieto dei mandati consecutivi di consigliere dell'ordine persegue la finalità di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso «alle cariche elettive», uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità; iii) ai fini del rispetto, da parte di ciascun candidato, del limite dei tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, si deve tener conto, dunque, anche dei mandati derivanti da operazioni elettorali in relazione alle quali sia successivamente intervenuta la declaratoria di ineleggibilità (incandidabilità)del candidato medesimo per violazione del menzionato limite, posto che la stessa non inficia l’intera elezione del Consiglio dell’Ordine professionale in quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il solo professionista che si trovi in detta situazione. Tanto, del resto, si rivela coerente pure con il tenore letterale della norma da ultimo indicata, laddove si afferma che i consiglieri non posso essere “eletti” per più di due volte consecutive, così collegandosi all’elezione, quale fatto storico conseguente alla proclamazione non cancellabile dalla successiva dichiarazione di ineleggibilità con conseguente decadenza, la computabilità del mandato del singolo consigliere; iv) l’assunto per cui l'elezione dello stesso è da considerarsi invalida fin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, deve intendersi, pertanto, esclusivamente nel limitato senso che da tale invalida elezione deriva -per le ragioni, già esposte, rinvenibili nella citata Cass., SU, n. 24812 del 2011 - la poss ibilità di integrare il numero degli eletti con il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo di essi. Della stessa, invece, deve tenersi conto in relazione al diverso profilo del computo dei mandati successivi il cui svolgimento è consentito al singolo professionista, poiché, alla stregua dei princìpi di conservazione degli atti ed in materia di funzionario di fatto, non può ritenersitravolta l'attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investitodella funzione, il quale, pure attraverso tale attività,abbia così avuto occasione di consolidare il proprio legame con una parte dell'elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità. 2.10. Ne consegue, quindi, nella specie, la correttezza delladescritta declaratoria di ineleggibilità del Canè al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia per il quadriennio 2021-2025, avendo questi già ricoperto la carica di consigliere nei tre precedenti quadrienni consecutivi 2009/2013, 2013/2017 e -sebbene parzialmente, vale a dire da agosto 2017 a gennaio 2018, per effetto della sopravvenuta declaratoria di sua incandidabilità poi definitivamente sancita da Cass. n. 22090 del 2019 -2017/2021. 2.11. Le doglianze in esame, dunque, vanno complessivament e respinte, enunciandosi il seguente principio di diritto: «In tema di elezioni del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile per violazione del limite dei tre mandati consecutivi , desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, la sua elezione, benché invalida fin dall'origine, non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale, né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, tenuto conto della natura sostanzialmente corporativa della competizione elettorale.Pertanto, l’assunto secondocui l'elezione di quel professionista è tamquam non esset deve intendersi come giustificativo della possibilità soltanto di integrare il numero degli eletti con il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo di essi». 3. Il secondo motivo di ricorso -che, come si ricorderà, critica gli assunti con cui il C.N.I. aveva disatteso le eccezioni del Canè riguardanti la violazione delle norme in tema di incompatibilità e conflitto di interessi, l’illegittimitàdella nomina dei membri della commissione elettorale per incompatibilità e conflitto di interessi, la violazione del principio di imparzialità e trasparenza per mancata astensione dei membri della Commissione elettorale in situazione di conflitto di interessi e la violazione dell’art.97 Cost. -è parimenti insuscettibile di accoglimento. 3.1. In proposito è sufficiente sottolineare che: i) è assolutamente condivisibile l’affermazione del provvedimento impugnato - che, pertanto, questo Collegio fa propria -secondo cui non è possibile «predicare l’applicazione analogica delle norme richiamate dal Canè[art. 97 Cost.; art. 51 cod. proc. civ.; art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Ndr] alle condizioni dei membri della [OSCURATO:PERSONA] predetta, operante nell’ambito dell’autonomia riservata agli [OSCURATO:PERSONA] nell’individuazione concreta delle regole di dettaglio e delle procedure che presiedono all’elezione degli Ordini»; ii) l’invocare ( cfr . pag. 8 del ricorso) la disciplina dettata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia con l’art. 4.16 del “Regolamento generale di organizzazione del Consiglio e dei Servizi dell’Ordine”, approvato nella seduta del 20.2.2018 (“Nessun consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniuge, parenti e affini entro il quarto grado, oppure colleghi di studio, o altri con i quali ha continuità di rapporti professionali”), al fine di contestare la deliberazione di cui al verbale n. 92 del 31 agosto 2021, con cui il menzionato Consiglio, con il voto del Presidente ing. Cimorelli e del consigliere ing. [OSCURATO:PERSONA], aveva nominato membri della commissione elettorale, tra gli altri, pure gli odierni intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non consente di ritenere, di per sé, illegittima quella deliberazione non essendo dato sapere se, tenuto conto del numero complessivo dei componenti di quel Consiglio, escludendo quei due voti, l’esito di quest’ultima sarebbe stato differente; iii) il C.N.I. ha escluso, con valutazione di carattere evidentemente fattuale -non censurabile, dunque, in questa sede se non nei ristretti limiti in cui il vigente testo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., consente di prospettare un vizio motivazionale (nella specie, peraltro, nemmenodenunciato) - che le circostanze descritte dal Canè integrassero gli estremi delle fattispecie di conflitto di interessi dal medesimo invocate; iv) la censura in esame, invece, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal Consiglioa quo e posto a fondamento delle raggiunte sue conclusioni sul punto, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 35041 del 2022), né il ricorso per cassazione rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori ivi espressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 4. In definitiva, il ricorso del Canè deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendorimasti solo intimati il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU,n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri