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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 34483/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1380/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 17416/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’avvocato di parte civile Agenzia delle entrate che chiede il rigetto dei ricorsi confermando la sentenza del giudice di merito; deposita conclusioni e nota spese. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti contestati ai capi B, B1, B2, B5, B7 in quanto estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena nei confronti di ciascun imputato, rispettivamente in anni due, mesi undici di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e relativamente a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi undici e giorni quindici di reclusione.

Ha concesso a quest'ultimo i benefici ex artt. 163 e 175 cod.pen. ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza di condanna nei confronti dei predetti in relazione al reato di cui al capo A – art. 416 cod.pen. -, capo B3 – art. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, B4 – art. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, e capo C - art. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34483/2025 Roma, lì, 22/10/2025

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti comuni motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 18 e 37 e 41 cod.proc.pen. art. 6 par. 1, Cedu, articoli 111 e 25 Cost.

Argomentano i ricorrenti la violazione degli articoli 18 e 37 cod.proc.pen. sul rilievo che senza alcun accordo delle parti il processo di appello era stato illegittimamente separato da un collegio nel quale faceva parte un giudice incompatibile, ricusato con procedimento ancora in corso sulla ricusazione.

Argomentano i ricorrenti che una volta depositata la richiesta di ricusazione il giudice ricusato, ai sensi degli artt. 37 e 41 cod.proc.pen., non potrebbe concorrere alla decisione, né al compimento di alcun altro atto.

L’art. 41 cod.proc.pen. prevede, infatti, che il procedimento che accoglie la ricusazione stabilisce anche quali atti siano affetti da nullità.

Nella fattispecie il giudice ricusato non avrebbe potuto partecipare alla decisione sullo stralcio della posizione dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Lo stralcio illegittimo costituirebbe un mero strumento per aggirare le norme sulla ricusazione e, pertanto, tale attività dovrebbe ritenersi illegittima perché contraria agli artt. 111 e 25 della Costituzione e in violazione altresì dell'articolo 6 paragrafo 1 Cedu che stabilisce proprio il principio di terzietà del giudice, principio violato nel caso concreto avendo un giudice ricusato adottato un atto decisorio quale la separazione degli atti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157, 158 e 159 cod.proc.pen. e 83 d.l. 18/2020.

Argomentano i ricorrenti che il reato associativo di cui al capo A sarebbe prescritto in quanto il capo d'imputazione “in Bari dal 2011 all'attualità” dovrebbe essere limitato temporalmente al giugno 2017, epoca in cui fu formulata la richiesta di rinvio a giudizio e, in ogni caso, tenuto conto dell'arresto di tutti i componenti della presunta associazione ed il sequestro di tutte le società, deve escludersi che la condotta possa essersi protratta oltre all'ottobre 2017.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla confisca e alla mancata riduzione nel minimo della pena.

La corte territoriale pur avendo dichiarato l'intervenuta prescrizione di alcuni reati fiscali non avrebbe proceduto ad una riduzione della confisca per equivalente disposta nella sentenza di primo grado con riferimento a tutti i capi di imputazione per i quali era intervenuta condanna.

L'entità della pena inflitta poteva essere ridotta al minimo.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 110, 114 cod.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il capo C), ritenuta solamente perché coinvolti nelle consegne di denaro ai napoletani circostanze che nulla avrebbero a che fare con le contestazioni del reato tributario.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e alla mancanza di motivazione in punto elemento soggettivo del dolo specifico di evasione in relazione a tutti i reati tributari contestati agli imputati.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni qui esposte, e va respinta anche l’istanza di rinvio del processo avanzata dalla difesa in udienza.

La tesi difensiva secondo cui la Corte d’appello di Bari non avrebbe potuto pronunciare l’ordinanza di separazione delle posizioni degli attuali imputati, con assegnazione ad altro Collegio, in quanto assunta da un Collegio di cui faceva parte il giudice relatore ricusato, è manifestamente infondata perché contraria al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, il divieto di compiere qualsiasi atto del procedimento scatta solo dopo l’accoglimento della ricusazione (art. 42 comma 1 cod.proc.pen.), mentre in pendenza dell’istanza sussiste solo il divieto di pronunciare sentenza (art. 37 comma 2 cod.proc.pen.).

L'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., dispone che "il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione".

Dunque, non è normativamente previsto che il giudice ricusato possa compiere attività processuali nelle more della conclusione del procedimento di ricusazione.

Del resto, come ben chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite Tanzi, la disciplina della ricusazione, in quanto tesa ad assicurare il rispetto della imparzialità-terzietà del giudice ha immediato rilievo costituzionale e dall'assetto costituzionale mutua valore e forza cogente.

“Proprio tenendo conto di tale rilievo e del significato delle garanzie che rappresentano ragione e scopo delle disposizioni che regolano gli istituti della incompatibilità-astensione-ricusazione, una invalidità per incapacità da carenza di potere dei provvedimenti decisori assunti dal giudice ricusato, non può che dipendere dalla circostanze che dell'imparzialità, essenziale al giusto processo o al corretto esercizio del potere giurisdizionale in concreto sia effettivamente accertato il difetto.

Fare derivare, invece, la incapacità del giudice, e per conseguenza il necessario annullamento della sua decisione con rinvio ad altro giudice, dalla mera esistenza di una ricusa di parte interessata, pur quando questa sia dichiarata inammissibile o infondata, finirebbe per determinare invece un non giustificato sacrificio dell'ordinato svolgimento del processo e della sua ragionevole durata, oltre che l'irrazionale conseguenza che con la sua sola denunzia la parte incida sulla individuazione del giudice.

Anche in questo caso, difatti, alla scelta processuale di parte sarebbe, in definitiva, rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne è investito.

Esito, questo, non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale la parte verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolta (cfr., per tale accezione della naturalità del giudice: Corte cost., sent. n. 51 del 1997, in relazione alla assenza di incompatibilità con le funzioni del giudizio del giudice che abbia adottato, in dibattimento, una misura cautelare” (Sez.

U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249735 – 01).

Quindi, va esclusa in radice l’opzione interpretativa sostenuta dai ricorrenti secondo cui il giudice nei confronti del quale pende la decisione sulla ricusazione non possa compiere alcun atto del processo e, quanto al caso in esame, l’ordinanza di separazione degli atti nei confronti dei ricorrenti.

Ma è decisivo osservare che, nel caso concreto, alcun pregiudizio è derivato dalla decisione di separazione degli atti che è stata adottata proprio per garantire la imparzialità-terzietà del giudice che ha giudicato gli attuali imputati.

Di fatti occorre rammentare che i ricorrenti sono stati giudicati da un Collegio nel quale non faceva parte il giudice ricusato, sicchè nessun pregiudizio è derivato nei confronti dei ricorrenti.

Quindi, nessuna nullità della sentenza oggi impugnata potrebbe derivare dal provvedimento di separazione adottato dal Collegio di cui faceva parte il giudice ricusato quand’anche venisse accolta l’istanza di ricusazione all’udienza all’uopo fissata all’esito della sentenza di annullamento delle Corte di cassazione, tenuto altresì conto che nessun pregiudizio è derivato ai ricorrenti proprio perché a seguito della separazione sono stati giudicati da un giudice terzo-imparziale e che in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt.17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Gianpaolo, Rv. 275945 – 02).

Per le medesime ragioni va, conseguentemente, respinta l’istanza di rinvio per attendere l’esito sulla istanza di ricusazione trattandosi di procedimenti distinti.

5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

Assumono i ricorrenti che il reato associativo la cui contestazione era c.d. aperta (in Bari dal 2011 all’attualità) si sarebbe prescritto (si intende) prima della sentenza in appello, posto che la data di cessazione della permanenza dovrebbe intendersi alla data del rinvio a giudizio al giugno 2017 o al più tardi nell’ottobre del 2017, data dell’arresto degli imputati e del sequestro delle società.

Sotto un primo profilo è costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259482 – 01) e che in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento ove manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione (Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021 – 01).

In ogni caso, seguendo la tesi difensiva secondo cui la data della cessazione della permanenza debba essere indicata nell’ottobre 2017, al momento dell’arresto degli imputati e del sequestro delle società cartiere, la prescrizione del reato associativo non era maturata al tempo della sentenza di secondo grado per [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe, essendo i termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod.pen., nella misura di anni sette e mesi sei, decorsi al mese di aprile 2025, successivamente alla sentenza impugnata del 21/02/2025; con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], promotore e organizzatore, i termini di prescrizione, pari ad anni otto e mesi nove, non sono ancora decorsi.

Peraltro, si anticipa che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per qualsiasi causa impedisce l’istaurazione del rapporto processuale e non consente il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità per il solo [OSCURATO:PERSONA].

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Si osserva che il Tribunale di Bari aveva disposto la confisca, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del profitto dei reati commessi dagli imputati di cui è stata accertata la responsabilità penale nella misura dell’imposta evasa corrispondente alle operazioni indicate per ciascuno nei rispettivi capi di imputazione (cfr. pag. 38).

I ricorrenti non avevano impugnato il capo della sentenza sulla confisca, né in relazione ai presupposti, né con riguardo alla determinazione di questa.

Ora, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel dirimere un contrasto interpretativo in tema di confisca nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione in grado di appello, hanno affermato che la disposizione dell'art. 578- bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione, con la conseguenza che detta confisca non può essere mantenuta.

Ma ha, altresì, affermato che «la relativa statuizione (della confisca per equivalente) è eliminata, ipso iure, per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati di cui alla sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto», sicchè residua unicamente la determinazione dell’ammontare per i reati non dichiarati prescritti ad opera del giudice dell’esecuzione.

Connotato da assoluta genericità è la censura sul trattamento sanzionatorio nella quale i ricorrenti lamentano la mancata riduzione della pena.

7. Il quarto motivo è del tutto generico e privo di confronto specifico con la decisione impugnata.

L’accertamento della penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo C) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], succedutisi nella carica di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un solido apparato argomentativo che non è specificatamente contrastato dalle deduzioni difensive.

Deve osservarsi che, quando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], egli ha ammesso tutti i reati scopo (cfr. pag. 114) nel contesto del sistema fraudolento ideato dal commercialista Casalini e dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] la sua piena e consapevole partecipazione è ben delineata a pagg. 111 e ss. e con riferimento al reato di frode fiscale, la sentenza impugnata ha dato atto come per lungo tempo [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto una posizione del tutto omogenea a quella del padre, organizzatore e promotore del sodalizio, sicchè manifestamente infondata è l’ulteriore censura difensiva che si appunta sul mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 114 cod.pen. 8.

Quanto al quinto motivo di ricorso che lamenta in via del tutto generica l’assenza di motivazione del dolo specifico dei reati tributari in capo ai ricorrenti, mette conto rilevare, il Collegio, che già la sentenza di appello aveva rilevato la genericità del motivo di appello (pag. 114), sicchè il motivo generico ab origine rimane viziato della medesima genericità.

9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

10. Gli imputati devono essere condannato alla rifusione delle spese di di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1380/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 17416/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’avvocato di parte civile Agenzia delle entrate che chiede il rigetto dei ricorsi confermando la sentenza del giudice di merito; deposita conclusioni e nota spese. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per gli imputati che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti contestati ai capi B, B1, B2, B5, B7 in quanto estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena nei confronti di ciascun imputato, rispettivamente in anni due, mesi undici di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e relativamente a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi undici e giorni quindici di reclusione. Ha concesso a quest'ultimo i benefici ex artt. 163 e 175 cod.pen. ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza di condanna nei confronti dei predetti in relazione al reato di cui al capo A – art. 416 cod.pen. -, capo B3 – art. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, B4 – art. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, e capo C - art. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34483/2025 Roma, lì, 22/10/2025 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti comuni motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 18 e 37 e 41 cod.proc.pen. art. 6 par. 1, Cedu, articoli 111 e 25 Cost. Argomentano i ricorrenti la violazione degli articoli 18 e 37 cod.proc.pen. sul rilievo che senza alcun accordo delle parti il processo di appello era stato illegittimamente separato da un collegio nel quale faceva parte un giudice incompatibile, ricusato con procedimento ancora in corso sulla ricusazione. Argomentano i ricorrenti che una volta depositata la richiesta di ricusazione il giudice ricusato, ai sensi degli artt. 37 e 41 cod.proc.pen., non potrebbe concorrere alla decisione, né al compimento di alcun altro atto. L’art. 41 cod.proc.pen. prevede, infatti, che il procedimento che accoglie la ricusazione stabilisce anche quali atti siano affetti da nullità. Nella fattispecie il giudice ricusato non avrebbe potuto partecipare alla decisione sullo stralcio della posizione dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lo stralcio illegittimo costituirebbe un mero strumento per aggirare le norme sulla ricusazione e, pertanto, tale attività dovrebbe ritenersi illegittima perché contraria agli artt. 111 e 25 della Costituzione e in violazione altresì dell'articolo 6 paragrafo 1 Cedu che stabilisce proprio il principio di terzietà del giudice, principio violato nel caso concreto avendo un giudice ricusato adottato un atto decisorio quale la separazione degli atti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157, 158 e 159 cod.proc.pen. e 83 d.l. 18/2020. Argomentano i ricorrenti che il reato associativo di cui al capo A sarebbe prescritto in quanto il capo d'imputazione “in Bari dal 2011 all'attualità” dovrebbe essere limitato temporalmente al giugno 2017, epoca in cui fu formulata la richiesta di rinvio a giudizio e, in ogni caso, tenuto conto dell'arresto di tutti i componenti della presunta associazione ed il sequestro di tutte le società, deve escludersi che la condotta possa essersi protratta oltre all'ottobre 2017. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla confisca e alla mancata riduzione nel minimo della pena. La corte territoriale pur avendo dichiarato l'intervenuta prescrizione di alcuni reati fiscali non avrebbe proceduto ad una riduzione della confisca per equivalente disposta nella sentenza di primo grado con riferimento a tutti i capi di imputazione per i quali era intervenuta condanna. L'entità della pena inflitta poteva essere ridotta al minimo. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 110, 114 cod.pen. in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il capo C), ritenuta solamente perché coinvolti nelle consegne di denaro ai napoletani circostanze che nulla avrebbero a che fare con le contestazioni del reato tributario. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e alla mancanza di motivazione in punto elemento soggettivo del dolo specifico di evasione in relazione a tutti i reati tributari contestati agli imputati. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per le ragioni qui esposte, e va respinta anche l’istanza di rinvio del processo avanzata dalla difesa in udienza. La tesi difensiva secondo cui la Corte d’appello di Bari non avrebbe potuto pronunciare l’ordinanza di separazione delle posizioni degli attuali imputati, con assegnazione ad altro Collegio, in quanto assunta da un Collegio di cui faceva parte il giudice relatore ricusato, è manifestamente infondata perché contraria al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, il divieto di compiere qualsiasi atto del procedimento scatta solo dopo l’accoglimento della ricusazione (art. 42 comma 1 cod.proc.pen.), mentre in pendenza dell’istanza sussiste solo il divieto di pronunciare sentenza (art. 37 comma 2 cod.proc.pen.). L'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., dispone che "il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione". Dunque, non è normativamente previsto che il giudice ricusato possa compiere attività processuali nelle more della conclusione del procedimento di ricusazione. Del resto, come ben chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite Tanzi, la disciplina della ricusazione, in quanto tesa ad assicurare il rispetto della imparzialità-terzietà del giudice ha immediato rilievo costituzionale e dall'assetto costituzionale mutua valore e forza cogente. “Proprio tenendo conto di tale rilievo e del significato delle garanzie che rappresentano ragione e scopo delle disposizioni che regolano gli istituti della incompatibilità-astensione-ricusazione, una invalidità per incapacità da carenza di potere dei provvedimenti decisori assunti dal giudice ricusato, non può che dipendere dalla circostanze che dell'imparzialità, essenziale al giusto processo o al corretto esercizio del potere giurisdizionale in concreto sia effettivamente accertato il difetto. Fare derivare, invece, la incapacità del giudice, e per conseguenza il necessario annullamento della sua decisione con rinvio ad altro giudice, dalla mera esistenza di una ricusa di parte interessata, pur quando questa sia dichiarata inammissibile o infondata, finirebbe per determinare invece un non giustificato sacrificio dell'ordinato svolgimento del processo e della sua ragionevole durata, oltre che l'irrazionale conseguenza che con la sua sola denunzia la parte incida sulla individuazione del giudice. Anche in questo caso, difatti, alla scelta processuale di parte sarebbe, in definitiva, rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne è investito. Esito, questo, non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale la parte verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolta (cfr., per tale accezione della naturalità del giudice: Corte cost., sent. n. 51 del 1997, in relazione alla assenza di incompatibilità con le funzioni del giudizio del giudice che abbia adottato, in dibattimento, una misura cautelare” (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249735 – 01). Quindi, va esclusa in radice l’opzione interpretativa sostenuta dai ricorrenti secondo cui il giudice nei confronti del quale pende la decisione sulla ricusazione non possa compiere alcun atto del processo e, quanto al caso in esame, l’ordinanza di separazione degli atti nei confronti dei ricorrenti. Ma è decisivo osservare che, nel caso concreto, alcun pregiudizio è derivato dalla decisione di separazione degli atti che è stata adottata proprio per garantire la imparzialità-terzietà del giudice che ha giudicato gli attuali imputati. Di fatti occorre rammentare che i ricorrenti sono stati giudicati da un Collegio nel quale non faceva parte il giudice ricusato, sicchè nessun pregiudizio è derivato nei confronti dei ricorrenti. Quindi, nessuna nullità della sentenza oggi impugnata potrebbe derivare dal provvedimento di separazione adottato dal Collegio di cui faceva parte il giudice ricusato quand’anche venisse accolta l’istanza di ricusazione all’udienza all’uopo fissata all’esito della sentenza di annullamento delle Corte di cassazione, tenuto altresì conto che nessun pregiudizio è derivato ai ricorrenti proprio perché a seguito della separazione sono stati giudicati da un giudice terzo-imparziale e che in tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt.17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Gianpaolo, Rv. 275945 – 02). Per le medesime ragioni va, conseguentemente, respinta l’istanza di rinvio per attendere l’esito sulla istanza di ricusazione trattandosi di procedimenti distinti. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Assumono i ricorrenti che il reato associativo la cui contestazione era c.d. aperta (in Bari dal 2011 all’attualità) si sarebbe prescritto (si intende) prima della sentenza in appello, posto che la data di cessazione della permanenza dovrebbe intendersi alla data del rinvio a giudizio al giugno 2017 o al più tardi nell’ottobre del 2017, data dell’arresto degli imputati e del sequestro delle società. Sotto un primo profilo è costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259482 – 01) e che in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento ove manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione (Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021 – 01). In ogni caso, seguendo la tesi difensiva secondo cui la data della cessazione della permanenza debba essere indicata nell’ottobre 2017, al momento dell’arresto degli imputati e del sequestro delle società cartiere, la prescrizione del reato associativo non era maturata al tempo della sentenza di secondo grado per [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe, essendo i termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod.pen., nella misura di anni sette e mesi sei, decorsi al mese di aprile 2025, successivamente alla sentenza impugnata del 21/02/2025; con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], promotore e organizzatore, i termini di prescrizione, pari ad anni otto e mesi nove, non sono ancora decorsi. Peraltro, si anticipa che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per qualsiasi causa impedisce l’istaurazione del rapporto processuale e non consente il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità per il solo [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Si osserva che il Tribunale di Bari aveva disposto la confisca, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del profitto dei reati commessi dagli imputati di cui è stata accertata la responsabilità penale nella misura dell’imposta evasa corrispondente alle operazioni indicate per ciascuno nei rispettivi capi di imputazione (cfr. pag. 38). I ricorrenti non avevano impugnato il capo della sentenza sulla confisca, né in relazione ai presupposti, né con riguardo alla determinazione di questa. Ora, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel dirimere un contrasto interpretativo in tema di confisca nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione in grado di appello, hanno affermato che la disposizione dell'art. 578- bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione, con la conseguenza che detta confisca non può essere mantenuta. Ma ha, altresì, affermato che «la relativa statuizione (della confisca per equivalente) è eliminata, ipso iure, per effetto della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione dei reati di cui alla sentenza di condanna, che la confisca di valore aveva disposto», sicchè residua unicamente la determinazione dell’ammontare per i reati non dichiarati prescritti ad opera del giudice dell’esecuzione. Connotato da assoluta genericità è la censura sul trattamento sanzionatorio nella quale i ricorrenti lamentano la mancata riduzione della pena. 7. Il quarto motivo è del tutto generico e privo di confronto specifico con la decisione impugnata. L’accertamento della penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo C) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], succedutisi nella carica di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un solido apparato argomentativo che non è specificatamente contrastato dalle deduzioni difensive. Deve osservarsi che, quando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], egli ha ammesso tutti i reati scopo (cfr. pag. 114) nel contesto del sistema fraudolento ideato dal commercialista Casalini e dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] la sua piena e consapevole partecipazione è ben delineata a pagg. 111 e ss. e con riferimento al reato di frode fiscale, la sentenza impugnata ha dato atto come per lungo tempo [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto una posizione del tutto omogenea a quella del padre, organizzatore e promotore del sodalizio, sicchè manifestamente infondata è l’ulteriore censura difensiva che si appunta sul mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 114 cod.pen. 8. Quanto al quinto motivo di ricorso che lamenta in via del tutto generica l’assenza di motivazione del dolo specifico dei reati tributari in capo ai ricorrenti, mette conto rilevare, il Collegio, che già la sentenza di appello aveva rilevato la genericità del motivo di appello (pag. 114), sicchè il motivo generico ab origine rimane viziato della medesima genericità. 9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 10. Gli imputati devono essere condannato alla rifusione delle spese di di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34483/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris