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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06162/2023

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e i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).

Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stato formulato l’atto di impugnazione rispetto al contenuto della sentenza impugnata né, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di potervalutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessoe la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse.

5. Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Parte ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.incorrendo di nuovo nella violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. nella parte in cui ad essa consegue l’inammissibilità delle censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito semplicemente richiamati e non riprodotti.

Nella specie, parte ricorrente,nel dedurre la violazione del principio dispositivo, aveva l’onere di trascrive la memoria difensiva di primo grado della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’atto di appello, talchè non risulta possibile, in sede di legittimità, apprezzare in qual modo la Corte sia incorsa nella violazione dell'art.112.

Va peraltro aggiunto che il riferimento ad un precedente della stessa Corte, ovvero la sentenza redatta per relationem non comporta violazione del principio indicato dal momento che comunque i fatti sono stati compiutamente riportati e anche alle censure è stata data adeguata risposta.

Nella specie, la Corte si è conformata alla giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti, Cass. n. 21443 del 2022) mostrandosi rispettosa del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., atteso che la condivisione della decisione è stata effettuata attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si effettuava il rinvio, non risolvendosi, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, in una acritica adesione al provvedimento richiamato.

Il motivo risulta argomentato in modo confuso e tende a censurare la sen tenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto di valorizzarela ristrutturazione aziendale che, secondo quanto asserito da parte ricorrente, sarebbe stata solo genericamente dedotta dalla difesa dell'azienda,non formando oggetto dei motivi di appello.

Giova evidenziare, al riguardo, che la scelta dei mezzi istruttori e la valutazione degli stessi rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito (Cfr., fra le tante, Cass. n. 27412 del 2021) e che parte ricorrente non contesta che la questione della ristrutturazione aziendale sia entrata nel dibattito processuale; piuttosto, a pag. 14 fa riferimento ad un “accenno della difesa” e tale aspetto si profila quale elemento adeguato e sufficiente perché la Corte possa valorizzarlo come argomento di prova.

Deve, inoltre, evidenziarsi, ad ulteriore conferma di quanto anzidetto, che, a pag. 35 del controricorso,Trenitalia deduce di aver posto la questione quale vero e proprio motivo di appello, riassumendone il contenuto.

5.1. Sul punto dell’accertamento delle mansioni svolte e della valutazione delle stesse alla luce della previsione contrattuale va, poi, sottolineata l’insussistenza della contraddittorietà dedotta, non configurandosi alcuna aporia al riguardo,per aver la Corte accertato le mansioni di fatto espletate, ponendo a base della propria decisione le prove testimoniali espletate in primo grado e, purtuttavia, nega ndo, anche alla luce della ristrutturazione aziendale nota, che quelle stesse mansioni potessero essere inquadrate nel livello superiore per mancanza dei dati qualificanti lo stesso; nessun contrasto, peraltro, si rinviene, in merito con la sentenza richiamata da parte ricorrente di questa Corte (Cass. n. 19712 del 2017).

6. Il terzo motivo, con il quale sideduce la violazione dell’art. 2103 cod. civ. è inammissibile.

Parte ricorrente, infatti, formula la propria censura adducendo, contestualmente, la violazione dell’art. 2103 cod. civ. sotto il profilo dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma,anche, del n. 5 della medesima disposizione codicistica.

Tale configurazione rende impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008).

Esse, in ogni caso, nella sostanza, contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la superiore qualifica richiesta, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti.

Invero, pur veicolandoparte ricorrente la censura avanzata anche per il tramite della violazione di legge, essa mira, in fatto, ad una rivalutazione della vicenda, inammissibile in sede di legittimità Deve, quindi,concludersi che la stessa non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stato formulato l’atto di impugnazione rispetto al contenuto della sentenza impugnata né, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di potervalutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessoe la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse. 5. Anche il secondo motivo non può essere accolto. Parte ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.incorrendo di nuovo nella violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. nella parte in cui ad essa consegue l’inammissibilità delle censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito semplicemente richiamati e non riprodotti. Nella specie, parte ricorrente,nel dedurre la violazione del principio dispositivo, aveva l’onere di trascrive la memoria difensiva di primo grado della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’atto di appello, talchè non risulta possibile, in sede di legittimità, apprezzare in qual modo la Corte sia incorsa nella violazione dell'art.112. Va peraltro aggiunto che il riferimento ad un precedente della stessa Corte, ovvero la sentenza redatta per relationem non comporta violazione del principio indicato dal momento che comunque i fatti sono stati compiutamente riportati e anche alle censure è stata data adeguata risposta. Nella specie, la Corte si è conformata alla giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti, Cass. n. 21443 del 2022) mostrandosi rispettosa del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., atteso che la condivisione della decisione è stata effettuata attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si effettuava il rinvio, non risolvendosi, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, in una acritica adesione al provvedimento richiamato. Il motivo risulta argomentato in modo confuso e tende a censurare la sen tenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto di valorizzarela ristrutturazione aziendale che, secondo quanto asserito da parte ricorrente, sarebbe stata solo genericamente dedotta dalla difesa dell'azienda,non formando oggetto dei motivi di appello. Giova evidenziare, al riguardo, che la scelta dei mezzi istruttori e la valutazione degli stessi rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito (Cfr., fra le tante, Cass. n. 27412 del 2021) e che parte ricorrente non contesta che la questione della ristrutturazione aziendale sia entrata nel dibattito processuale; piuttosto, a pag. 14 fa riferimento ad un “accenno della difesa” e tale aspetto si profila quale elemento adeguato e sufficiente perché la Corte possa valorizzarlo come argomento di prova. Deve, inoltre, evidenziarsi, ad ulteriore conferma di quanto anzidetto, che, a pag. 35 del controricorso,Trenitalia deduce di aver posto la questione quale vero e proprio motivo di appello, riassumendone il contenuto. 5.1. Sul punto dell’accertamento delle mansioni svolte e della valutazione delle stesse alla luce della previsione contrattuale va, poi, sottolineata l’insussistenza della contraddittorietà dedotta, non configurandosi alcuna aporia al riguardo,per aver la Corte accertato le mansioni di fatto espletate, ponendo a base della propria decisione le prove testimoniali espletate in primo grado e, purtuttavia, nega ndo, anche alla luce della ristrutturazione aziendale nota, che quelle stesse mansioni potessero essere inquadrate nel livello superiore per mancanza dei dati qualificanti lo stesso; nessun contrasto, peraltro, si rinviene, in merito con la sentenza richiamata da parte ricorrente di questa Corte (Cass. n. 19712 del 2017). 6. Il terzo motivo, con il quale sideduce la violazione dell’art. 2103 cod. civ. è inammissibile. Parte ricorrente, infatti, formula la propria censura adducendo, contestualmente, la violazione dell’art. 2103 cod. civ. sotto il profilo dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma,anche, del n. 5 della medesima disposizione codicistica. Tale configurazione rende impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008). Esse, in ogni caso, nella sostanza, contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la superiore qualifica richiesta, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti. Invero, pur veicolandoparte ricorrente la censura avanzata anche per il tramite della violazione di legge, essa mira, in fatto, ad una rivalutazione della vicenda, inammissibile in sede di legittimità Deve, quindi,concludersi che la stessa non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021). Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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