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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 18587/2026

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i RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza diRoma, che rigettava l’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 12dicembre 2022 al 12 giugno 2023.2.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il suodifensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) evizio di motivazione.La difesa rileva che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è statanegata in ragione di un comportamento tenuto dal condannato di nessuna gravità e dovutoall’iniziativa di una volontaria che avrebbe abbracciato [OSCURATO:PERSONA] al termine di un colloquio tenutocon lo stesso.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha confermato un rigetto delMagistrato di sorveglianza non contenente alcuna motivazione, se non il mero automatismodel diniego per l’esistenza di un’ammonizione, senza approfondire l’idoneità dell’infrazionead inficiare l’opera di rieducazione dell’intero semestre.

Insiste, pertanto, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.1.1.

Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo,anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (sivedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del18/12/2018 – dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazioneanticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniegosi limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasigeneriche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazionedi specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancatadisponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio).

Non è superfluo, invero,ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficacereinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazioneall'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991).

Ed è solamente detta partecipazioneche viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sésintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche ladimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accessoalle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990).

La valutazione dimeritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto adaccertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomidell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi.

Ai fini di detto giudizio, glieventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto ilprofilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, siaper essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodosemestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla uncomportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del27/05/2019, Amato, Rv. 277497).1.2.

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei principiappena indicati.Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, dopo avere rilevato che il rigetto delbeneficio era avvenuto per l’infrazione dell’inosservanza di ordini, posta in essere nelsemestre di riferimento, sanzionata con ammonizione del Direttore dell’Istituto di restrizione,ritiene di condividere pienamente il rigetto, posto che «il reclamo è del tutto sfornito difondamento essendo fondato sul convincimento per cui l’ammonizione non sia una sanzionedisciplinare» e osserva, peraltro, «come il reclamante abbia commesso altre infrazionidisciplinari durante la permanenza a Rebibbia, punite con sanzioni disciplinari più gravi».E’ di tutta evidenza che detto Tribunale opera un non consentito automatismo tral’ammonizione e il rigetto della liberazione anticipata, senza approfondire in alcun modol’entità dell’illecito disciplinare e la sua incidenza sul processo rieducativo del semestre diriferimento, anche alla luce della complessiva condotta posta in essere; e fa, inoltre, levasulla sussistenza di altre gravi infrazioni disciplinari, che neppure specifica.2.

Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio nel rispetto deiprincipi sopra individuati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza diromaCosì è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza diRoma, che rigettava l’istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 12dicembre 2022 al 12 giugno 2023.2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il suodifensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) evizio di motivazione.La difesa rileva che la liberazione anticipata in relazione al suddetto periodo è statanegata in ragione di un comportamento tenuto dal condannato di nessuna gravità e dovutoall’iniziativa di una volontaria che avrebbe abbracciato [OSCURATO:PERSONA] al termine di un colloquio tenutocon lo stesso. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha confermato un rigetto delMagistrato di sorveglianza non contenente alcuna motivazione, se non il mero automatismodel diniego per l’esistenza di un’ammonizione, senza approfondire l’idoneità dell’infrazionead inficiare l’opera di rieducazione dell’intero semestre. Insiste, pertanto, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.1.1. Nella materia della liberazione anticipata è illegittimo qualunque automatismo,anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995 n. 176 (sivedano, per tutte, Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508, e Sez. 1, n. 5554 del18/12/2018 – dep. 2019, Carbone, Rv. 275221, che rileva che in tema di liberazioneanticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimitàai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniegosi limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasigeneriche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazionedi specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancatadisponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio). Non è superfluo, invero,ribadire che la finalità principale dell'istituto risiede nel consentire un più efficacereinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazioneall'opera di rieducazione (Corte cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazioneche viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sésintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche ladimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accessoalle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione dimeritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito, che è tenuto adaccertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomidell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. Ai fini di detto giudizio, glieventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto ilprofilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, siaper essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodosemestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla uncomportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del27/05/2019, Amato, Rv. 277497).1.2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non fa corretta applicazione dei principiappena indicati.Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, dopo avere rilevato che il rigetto delbeneficio era avvenuto per l’infrazione dell’inosservanza di ordini, posta in essere nelsemestre di riferimento, sanzionata con ammonizione del Direttore dell’Istituto di restrizione,ritiene di condividere pienamente il rigetto, posto che «il reclamo è del tutto sfornito difondamento essendo fondato sul convincimento per cui l’ammonizione non sia una sanzionedisciplinare» e osserva, peraltro, «come il reclamante abbia commesso altre infrazionidisciplinari durante la permanenza a Rebibbia, punite con sanzioni disciplinari più gravi».E’ di tutta evidenza che detto Tribunale opera un non consentito automatismo tral’ammonizione e il rigetto della liberazione anticipata, senza approfondire in alcun modol’entità dell’illecito disciplinare e la sua incidenza sul processo rieducativo del semestre diriferimento, anche alla luce della complessiva condotta posta in essere; e fa, inoltre, levasulla sussistenza di altre gravi infrazioni disciplinari, che neppure specifica.2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio nel rispetto deiprincipi sopra individuati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza diromaCosì è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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