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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 24845/2026

Testo disponibile della fonte

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il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla conferma della disposta confiscadel denaro in sequestro, con restituzione in favore dell’avente diritto;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 23/10/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 30/11/2024, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione illecita di sostanzastupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava lapena, confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

L’imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73, comma7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 cod. pen., nonché difetto di motivazione.Rappresenta che la sentenza impugnata in punto di confisca del denaro fariferimento al cospicuo quantitativo di stupefacente detenuto, che sarebbe taleda spiegare la detenzione della somma di denaro come provento di attività dispaccio; che una siffatta impostazione è errata, atteso che il ricorrente nonrisponde per aver ceduto sostanza stupefacente, ma solo per averla detenuta;che, invero, l’art. 73, comma 7-bis, cit. prevede la confisca delle cose checostituiscono il profitto o il prodotto del reato per il quale viene pronunciatacondanna, non di altro reato; che, nel caso di specie, non è nemmeno applicabilela confisca allargata di cui all’art. 73, comma 7-bis, cit., atteso che si procedeper l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, cit., espressamente esclusa dallostesso coma 7-bis; che neppure ai sensi dell’art. 240 cod. pen. è possibile laconfisca, atteso che il richiamo al reato deve intendersi con specifico riferimentoa quello di cui alla condanna; che, in ogni caso, si è in presenza di motivazionemancante, atteso che quella resa dalla Corte territoriale è del tutto inconferente;che, anche in riferimento alla confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., lamotivazione è assente, visto che non è dato rinvenire alcun richiamo a dettanorma.2.1.

In data 29/05/2026 è pervenuta memoria difensiva con la quale siinsiste per l’accoglimento del ricorso.3.

Il ricorso è fondato.Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisareche, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denarorinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solonel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240 bis cod. pen.,applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita laconfisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né – per medesimezza diratio – ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece,all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessarionesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui èaffermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru,Rv. 285899 – 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 – 01).

Si osserva, in particolare, che l’art. 240 cod. pen.prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che ècostituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediataderivazione causale dal reato presupposto (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015,Lucci, Rv. 264436 – 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854– 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941– 01).

Di conseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro checostituisca il profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando talesia il reato per cui si procede.Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato diillecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la sommarinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia proventodel pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe ilprofitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite dicessione di stupefacenti.

In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascrittoal ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non puòconseguentemente essere confiscata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., potendocostituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reatoper il quale l’imputato è stato condannato, ma non di altre condotte illecite,estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka,Rv. 267900 – 01, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 – 01, non massimata sul punto).La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confiscacosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 240 biscod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bisd.P.R. n. 309 del 1990, condizioni che nel caso di specie non sono stateindagate.4.

Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello dicaso di specie, sussistano i presupposti per poter disporre la confisca prevista dalcombinato disposto di cui agli artt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 biscod. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro erinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello diDichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla conferma della disposta confiscadel denaro in sequestro, con restituzione in favore dell’avente diritto;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 23/10/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 30/11/2024, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione illecita di sostanzastupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava lapena, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. L’imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73, comma7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 cod. pen., nonché difetto di motivazione.Rappresenta che la sentenza impugnata in punto di confisca del denaro fariferimento al cospicuo quantitativo di stupefacente detenuto, che sarebbe taleda spiegare la detenzione della somma di denaro come provento di attività dispaccio; che una siffatta impostazione è errata, atteso che il ricorrente nonrisponde per aver ceduto sostanza stupefacente, ma solo per averla detenuta;che, invero, l’art. 73, comma 7-bis, cit. prevede la confisca delle cose checostituiscono il profitto o il prodotto del reato per il quale viene pronunciatacondanna, non di altro reato; che, nel caso di specie, non è nemmeno applicabilela confisca allargata di cui all’art. 73, comma 7-bis, cit., atteso che si procedeper l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, cit., espressamente esclusa dallostesso coma 7-bis; che neppure ai sensi dell’art. 240 cod. pen. è possibile laconfisca, atteso che il richiamo al reato deve intendersi con specifico riferimentoa quello di cui alla condanna; che, in ogni caso, si è in presenza di motivazionemancante, atteso che quella resa dalla Corte territoriale è del tutto inconferente;che, anche in riferimento alla confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., lamotivazione è assente, visto che non è dato rinvenire alcun richiamo a dettanorma.2.1. In data 29/05/2026 è pervenuta memoria difensiva con la quale siinsiste per l’accoglimento del ricorso.3. Il ricorso è fondato.Invero, questa Corte di legittimità ha in più occasioni avuto cura di precisareche, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denarorinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solonel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240 bis cod. pen.,applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Dunque, in relazione al reato di illecita detenzione, non è consentita laconfisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né – per medesimezza diratio – ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, dello stesso d.P.R., applicabili, invece,all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessarionesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui èaffermata la responsabilità (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru,Rv. 285899 – 01, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248 – 01). Si osserva, in particolare, che l’art. 240 cod. pen.prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che ècostituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediataderivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015,Lucci, Rv. 264436 – 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854– 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941– 01). Di conseguenza, è certamente ammessa la confisca del danaro checostituisca il profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando talesia il reato per cui si procede.Nel caso di specie, invece, è elevata contestazione in relazione al reato diillecita detenzione, che non produce direttamente profitto, per cui la sommarinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia proventodel pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, comunque non costituirebbe ilprofitto del reato per cui si procede, ma di altre pregresse condotte illecite dicessione di stupefacenti. In altri termini, non sussiste il nesso tra il reato ascrittoal ricorrente e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non puòconseguentemente essere confiscata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., potendocostituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reatoper il quale l’imputato è stato condannato, ma non di altre condotte illecite,estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka,Rv. 267900 – 01, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 – 01, non massimata sul punto).La contestazione del reato di illecita detenzione, invece, consente la confiscacosiddetta per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 240 biscod. pen., che è applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85 bisd.P.R. n. 309 del 1990, condizioni che nel caso di specie non sono stateindagate.4. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello dicaso di specie, sussistano i presupposti per poter disporre la confisca prevista dalcombinato disposto di cui agli artt. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240 biscod. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro erinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello diDichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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