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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36332/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P., in data 5 febbraio 2020, ha rideterminato in anni 20 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli del reato di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e degli strumentali reati di porto e detenzione in luogo pubblico di una pistola cal. 9, previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e in anni 15 di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei medesimi reati.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo lamentano il mancato assorbimento del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco in quello di porto in violazione delle rispettive norme incriminatrici ci cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

La Corte territoriale, nel disattendere la richiesta avanzata dalla difesa appellante, ha considerato dirimente la circostanza, desunta dalle allegazioni difensive, che la pistola utilizzata per commettere l'omicidio era stata prelevata tra quelle appannaggio del gruppo.

Ha però trascurato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non facevano parte del gruppo di fuoco e che, pertanto, non si trovavano, come preteso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione illegale di armi, in una situazione di fatto per cui in qualsiasi momento potevano disporre dell'arma.

2.2. Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione La sentenza impugnata ha limitato all'equivalenza il giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione ritenendo assorbente la gravità del fatto; non ha, invece, adeguatamente considerato il valore positivo posto a fondamento del beneficio ossia la condotta resiliente e resipiscente di entrambi gli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della invocata riduzione di pena inerente l'aumento per la continuazione.

La sentenza impugnata non ha fornito adeguata riposta ai motivi nuovi con i quali l'imputato aveva chiesto, per i reati satellite di detenzione e porto illegittimo di arma da fuoco, un più favorevole trattamento sanzionatorio che tenesse conto della sua diversa posizione processuale.

Nonostante avesse reso dichiarazioni confessorie prima ancora che il quadro probatorio a suo carico fosse definito, l'aumento a titolo di continuazione era stato comunque quantificato nella identifica misura dei correi, determinatisi a confessare quando il quadro probatorio nei loro confronti era già idoneo a fondare la condanna.

Per di più, a differenza dei correi, aveva goduto del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Paradossalmente l'aumento di pena operato nei suoi confronti è stato effettivo mentre quello nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato una mera fictio iuris a seguito dell'applicazione del criterio moderatore. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non superano il preventivo vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato assorbimento del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco in quello di porto, reitera la medesima doglianza proposta con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata che sono plausibili in fatto e giuridicamente ineccepibili.

L'anteriorità della detenzione rispetto al porto e conseguentemente la sussistenza di entrambi i reati è stata desunta dalla pacifica ed incontestata appartenenza della pistola utilizzata per consumare l'omicidio all'arsenale del clan cui poteva attingere in caso di necessità non solo [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva materialmente utilizzata per sparare alla vittima, ma anche [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva prelevata e consegnata al complice.

D'altra arte per integrare la condotta punibile è sufficiente una situazione di fatto che consenta di acquisire la disponibilità dell'arma in qualsiasi momento (ex plurimis Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019 Rv. 274806 - 01).

2. Il secondo motivo proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, non è consentito perché sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito che ha esercitato il potere discrezionale attribuitogli dall'ordinamento in subiecta materia fornendo ampia giustificazione della scelta.

Ha, infatti, pertinentemente valorizzato non solo la particolare gravità del fatto ma anche la negativa personalità degli imputati, gravati da numerosi precedenti penali.

3. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita anch'esso nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, logici e razionali, dei giudici del merito che, lungi dall'accomunare il trattamento sanzionatorio del ricorrente a quello dei complici, lo hanno giustificatamente differenziato nella complessiva dosimetria della pena determinando in misura più favorevole componenti della pena del reato continuato diversi da quell'aumento per i reati satellite.

Al riguardo, la sentenza impugnata (pag. 12 e 17), nel rispondere ad analoga censura dedotta con l'atto di appello, ha osservato che non poteva essere modificata la dosimetria già fissata in primo grado tenuto conto di plurimi elementi negativi (maturazione dei reati in una sanguinaria organizzazione camorristica e ruolo determinante svolto nella determinazione criminosa in relazione al ruolo di primo piano nella vita dell'associazione, precedenti penali e apporto collaborativo incostante).

Nessuna rilevanza può attribuirsi agli effetti sul trattamento sanzionatorio conseguenti all'applicazione del criterio molestare di cui all'art. 78 cod. pen. perché automaticamente previsti da una norma di favore.

4. Sulla base delle precedenti considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ciò comporta l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P., in data 5 febbraio 2020, ha rideterminato in anni 20 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli del reato di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e degli strumentali reati di porto e detenzione in luogo pubblico di una pistola cal. 9, previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e in anni 15 di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei medesimi reati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo lamentano il mancato assorbimento del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco in quello di porto in violazione delle rispettive norme incriminatrici ci cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. La Corte territoriale, nel disattendere la richiesta avanzata dalla difesa appellante, ha considerato dirimente la circostanza, desunta dalle allegazioni difensive, che la pistola utilizzata per commettere l'omicidio era stata prelevata tra quelle appannaggio del gruppo. Ha però trascurato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non facevano parte del gruppo di fuoco e che, pertanto, non si trovavano, come preteso dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione illegale di armi, in una situazione di fatto per cui in qualsiasi momento potevano disporre dell'arma. 2.2. Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione La sentenza impugnata ha limitato all'equivalenza il giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione ritenendo assorbente la gravità del fatto; non ha, invece, adeguatamente considerato il valore positivo posto a fondamento del beneficio ossia la condotta resiliente e resipiscente di entrambi gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della invocata riduzione di pena inerente l'aumento per la continuazione. La sentenza impugnata non ha fornito adeguata riposta ai motivi nuovi con i quali l'imputato aveva chiesto, per i reati satellite di detenzione e porto illegittimo di arma da fuoco, un più favorevole trattamento sanzionatorio che tenesse conto della sua diversa posizione processuale. Nonostante avesse reso dichiarazioni confessorie prima ancora che il quadro probatorio a suo carico fosse definito, l'aumento a titolo di continuazione era stato comunque quantificato nella identifica misura dei correi, determinatisi a confessare quando il quadro probatorio nei loro confronti era già idoneo a fondare la condanna. Per di più, a differenza dei correi, aveva goduto del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Paradossalmente l'aumento di pena operato nei suoi confronti è stato effettivo mentre quello nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato una mera fictio iuris a seguito dell'applicazione del criterio moderatore. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non superano il preventivo vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato assorbimento del delitto di detenzione illegale di arma da fuoco in quello di porto, reitera la medesima doglianza proposta con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata che sono plausibili in fatto e giuridicamente ineccepibili. L'anteriorità della detenzione rispetto al porto e conseguentemente la sussistenza di entrambi i reati è stata desunta dalla pacifica ed incontestata appartenenza della pistola utilizzata per consumare l'omicidio all'arsenale del clan cui poteva attingere in caso di necessità non solo [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva materialmente utilizzata per sparare alla vittima, ma anche [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva prelevata e consegnata al complice. D'altra arte per integrare la condotta punibile è sufficiente una situazione di fatto che consenta di acquisire la disponibilità dell'arma in qualsiasi momento (ex plurimis Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019 Rv. 274806 - 01). 2. Il secondo motivo proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, non è consentito perché sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito che ha esercitato il potere discrezionale attribuitogli dall'ordinamento in subiecta materia fornendo ampia giustificazione della scelta. Ha, infatti, pertinentemente valorizzato non solo la particolare gravità del fatto ma anche la negativa personalità degli imputati, gravati da numerosi precedenti penali. 3. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita anch'esso nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, logici e razionali, dei giudici del merito che, lungi dall'accomunare il trattamento sanzionatorio del ricorrente a quello dei complici, lo hanno giustificatamente differenziato nella complessiva dosimetria della pena determinando in misura più favorevole componenti della pena del reato continuato diversi da quell'aumento per i reati satellite. Al riguardo, la sentenza impugnata (pag. 12 e 17), nel rispondere ad analoga censura dedotta con l'atto di appello, ha osservato che non poteva essere modificata la dosimetria già fissata in primo grado tenuto conto di plurimi elementi negativi (maturazione dei reati in una sanguinaria organizzazione camorristica e ruolo determinante svolto nella determinazione criminosa in relazione al ruolo di primo piano nella vita dell'associazione, precedenti penali e apporto collaborativo incostante). Nessuna rilevanza può attribuirsi agli effetti sul trattamento sanzionatorio conseguenti all'applicazione del criterio molestare di cui all'art. 78 cod. pen. perché automaticamente previsti da una norma di favore. 4. Sulla base delle precedenti considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ciò comporta l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende C
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