CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 23842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20528-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 80/84 –[OSCURATO:PERSONA] n. 3/7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 787/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame tardivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 327, secondo comma, c.p.c., avverso la sentenza n. 2085/2015 del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato l’intervenuta usucapione, a favore del Condominio controricorrente, della piena proprietà di una porzione di terreno. Ad avviso della Corte distrettuale la notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prima istanza era avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la stessa parte appellante aveva riconosciuto essersi perfezionata la sequenza prevista da detta norma. Inoltre la Cieri, pur avendo lamentato che l’atto di citazione non era rimasto in deposito presso l’ufficio postale per sei mesi, come previsto dalla norma, ma era stato restituito alla parte notificante dopo soli dieci giorni dalla notificazione, non aveva allegato di aver tentato, nell’arco del richiamato termine semestrale, neanche un tentativo di entrare in possesso dell’atto notificato. Secondo la Corte territoriale, seppure la notificazione si perfeziona, per il notificato, solo al compimento del semestre, ciò non significa che il notificante debba attendere il decorso di detto termine per verificare se il destinatario abbia ritirato, o meno, il plico postale contenente l’atto notificato; di conseguenza, dal punto di vista del notificante la notificazione si perfeziona con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione, onere al quale, nella specie, il Condominio aveva adempiuto (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata). Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, il secondo dei quali articolato nei paragrafi a), b) e c). Resiste con controricorso il Condominio di via Alento n. 80/84 - via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/7. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame tardivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 327, secondo comma, c.p.c., avverso la sentenza n. 2085/2015 del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato l’intervenuta usucapione, a favore del Condominio controricorrente, della piena proprietà di una porzione di terreno. Ad avviso della Corte distrettuale la notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prima istanza era avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la stessa parte appellante aveva riconosciuto essersi perfezionata la sequenza prevista da detta norma. Inoltre la Cieri, pur avendo lamentato che l’atto di citazione non era rimasto in deposito presso l’ufficio postale per sei mesi, come previsto dalla norma, ma era stato restituito alla parte notificante dopo soli dieci giorni dalla notificazione, non aveva allegato di aver tentato, nell’arco del richiamato termine semestrale, neanche un tentativo di entrare in possesso dell’atto notificato. Secondo la Corte territoriale, seppure la notificazione si perfeziona, per il notificato, solo al compimento del semestre, ciò non significa che il notificante debba attendere il decorso di detto termine per verificare se il destinatario abbia ritirato, o meno, il plico postale contenente l’atto notificato; di conseguenza, dal punto di vista del notificante la notificazione si perfeziona con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione, onere al quale, nella specie, il Condominio aveva adempiuto (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata). Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, il secondo dei quali articolato nei paragrafi a), b) e c). Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’avvenuto perfezionamento della sequenza procedimentale prevista dall’art. 140 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva lamentato, nell’atto di appello, di aver avuto contezza dell’esistenza di una decisione per lei sfavorevole soltanto nell’ambito del giudizio di appello avverso la diversa sentenza n. 195/2012, resa dal medesimo Tribunale di Pescara, con la quale era stata accolta la domanda, proposta dalla Cieri, di accertamento della proprietà esclusiva dell’area in contestazione. Ad avviso della ricorrente, poiché il Condominio non aveva formalmente contestato detta affermazione, la Corte di Appello non avrebbe potuto dubitare del momento in cui l’esistenza della sentenza n. 2085/2015 era stata materialmente conosciuta dalla Cieri. La pronuncia impugnata avrebbe, dunque, violato gli artt. 112 e 115 c.p.c., poiché la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su una eccezione mai sollevata dal Condominio appellato. La censura è infondata. La Corte di Appello ha esaminato la sequenza degli atti inerenti al procedimento di notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed ha ritenuto che essa si fosse regolarmente compiuta. Rispetto a tale accertamento, di per sé decisivo, risulta del tutto irrilevante il fatto che la Cieri abbia dichiarato di aver appreso solo a distanza di tempo dell’esistenza dell’atto a lei notificato secondo le forme di legge; quel che rileva, infatti, è che il procedimento previsto dalla legge per assicurare non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità, in capo al destinatario, dell’atto oggetto di notificazione, si sia svolto secondo la sequenza prevista dalla norma. Circostanza, questa, che la Corte di Appello ha accertato, all’esito di un giudizio in punto di fatto che non risulta utilmente scalfito dalla censura in esame. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non revoca in dubbio l’affermazione della Corte abruzzese, secondo cui lei stessa avrebbe ammesso che si era perfezionata la sequenza prescritta dall’art. 140 c.p.c. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Né si pone alcun profilo di violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la verifica della regolarità della notificazione costituiva l’oggetto dell’impugnazione proposta dall’odierna ricorrente. La Corte di Appello, dunque, era direttamente investita del compito di esaminare il procedimento di notificazione in concreto posto in essere, al fine di verificare, appunto, se la sequenza procedimentale di cui all’art. 140 c.p.c. fosse stata rispettata. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 157, 160, 171, 291 c.p.c., 8 e 10 della legge b. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si duole, complessivamente, del fatto che la Corte aquilana abbia ritenuto perfezionato il procedimento di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nonostante che il plico contenente l’atto da notificare fosse stato restituito al mittente già dopo dieci giorni dal tentativo di notificazione, e quindi senza attendere il termine semestrale previsto dalla norma. Secondo la ricorrente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui prevede la restituzione del plico al mittente dopo dieci giorni dal tentativo di notificazione, il plico stesso avrebbe dovuto rimanere in giacenza presso l’ufficio postale per sei mesi. Il fatto che ciò non sia avvenuto -essendo stato il plico restituito al mittente dopo soli dieci giorni dalla comunicazione della tentata notifica- le avrebbe impedito di conoscere l’esistenza dell’atto ed avrebbe comunque precluso il perfezionamento della sequenza procedimentale prevista dall’art. 140 c.p.c. e dalla Legge n. 890 del 1982. La censura è infondata. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che, nel caso di specie, il Condominio aveva “… prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa attestante la compiuta giacenza, che si evidenzia in seguito, in una con la busta che lo conteneva” (cfr. pag. 5). Alla successiva pag. 6 della decisione della Corte abruzzese viene addirittura riportato in fotocopia l’avviso di cui sopra, sul quale risulta barrata la casella relativa all’ipotesi “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo per irreperibilità del destinatario – plico depositato presso l’ufficio”. Sulla base di tali evidenze, la Corte di Appello ha ritenuto che la Cieri fosse stata posta in grado di conoscere l’esistenza di una notificazione a lei diretta, ed ha rilevato che la stessa non aveva documentato alcun tentativo di acquisire l’atto notificatole (cfr. pag. 4 della sentenza). Su tali premesse, il giudice di merito ha - del tutto condivisibilmente - escluso la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c., ed ha pertanto dichiarato inammissibile l’impugnazione tardivamente proposta dalla Cieri. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire –in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982– con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Cass. Sez.L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020, Rv.659281). Il successivo ritiro del piego presso l’ufficio postale ad opera del destinatario, o di persona da lui delegata, non rileva dunque ai fini della regolarità della notificazione, ma soltanto ai fini della sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona -in tali ipotesi- alla data del ritiro, purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della C.A.D. (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 26287 del 17/10/2019, Rv.655380)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore. Le memorie depositate dalle parti non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso ed agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali sono meramente riproduttive. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri