CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 33487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. DECRETO Od. sul ricorso 28375-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA]-ADRIA-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 80 - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 310/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/08/2021; R.G.N. 28375/2021 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal difensore della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 26 ottobre 2022; letta altresì la dichiarazione di adesione alla predetta rinuncia con contestuale rinuncia al Ricorso Incidentale - sottoscritta dal difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositata telematicamente anch'essa in data 26 ottobre 2022; ritenuto che le predette rinunce ed adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno