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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13233/2026

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nte-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;-intimato-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 699/2023depositato il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decretoreso dalla Corte d’appello di Bari in data 10 ottobre 2023, che haaccolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 formulata dalmedesimo ricorrente avverso il provvedimento che aveva accolto lasua domanda di equa riparazione, lamentando il [OSCURATO:PERSONA] in sede diopposizione il solo mancato aumento della liquidazione delle speselegali ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014.

La Corte d’appello diBari ha così rideterminato il compenso inerente alla fase monitoria in€ 754,00 (anziché € 580,00, come ingiunto nel decreto opposto), haliquidato le spese secondo i parametri forensi minimi dello scaglionedi valore fino ad € 1.100,00 “in ragione della mancata resistenzadell’Amministrazione opposta ed eccettuando il compenso relativo allafase istruttoria” ed ha condannato il Ministero della giustizia alpagamento delle spese della fase di opposizione liquidate in € 27,00per esborsi ed € 247,00 per compenso professionale.L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensive.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il ricorso è articolato in tre motivi: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., 132 c.p.c., n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 24 e111 Cost., per la quantificazione della condanna della partesoccombente sulla base della sua contumacia; violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e5, e dell'art. 2233 c.c., per l’errata o mancata motivazione e mancataliquidazione dei compensi; violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4, c. 1 bis, e dell'art.2 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/20262233 c.c., per la mancata applicazione della maggiorazione deicompensi.2. – Occorre in via pregiudiziale dar risposta all’istanza depositata dalricorrente in data 11 luglio 2025.Il ricorso avverso il decreto pubblicato il 10 ottobre 2023 è statonotificato a mezzo pec in data 11 dicembre 2023 al Ministero dellagiustizia “elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, via Melo da Bari n°97, all’indirizzo di postaelettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]”.La notifica dell’11 dicembre 2023 era nulla, giacché eseguita pressol'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocaturagenerale (Cass., Sez.

Un., n. 608 del 2015).Non vi è stata costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale inrappresentanza del Ministero, la quale avrebbe rivestito effettosanante ancorché intervenuta successivamente al decorso del terminedi cui all'art. 370 c.p.c.Il ricorrente con l’istanza depositata in data 11 luglio 2025 ha allegatola relata della rinnovazione di notifica eseguita in pari dataall'Avvocatura generale, e altrimenti formulato richiesta di“autorizzarsi la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo”.La rinnovazione della notificazione effettuata l’11 luglio 2025 pressol'Avvocatura generale dello Stato, in presenza dell’originaria notificanulla eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, non risulta tempestivarispetto al termine per impugnare ex art. 327 c.p.c.

Non di meno, larinnovazione cui il ricorrente ha provveduto di sua iniziativa,anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., al pari di quellaoperata in esecuzione di tale ordine, sana la nullità della primanotificazione con effetto "ex tunc" (Cass. n. 34272 del 2023; Cass. n.710 del 2016; Cass., Sez.

Un., n. 608 del 2015).3 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/20263. – Il primo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 24 e 111Cost., in relazione alla quantificazione della condanna della partesoccombente sulla base della sua contumacia) è infondato.I giudici dell’opposizione hanno affermato che le spese dovevanoliquidarsi ”secondo i parametri forensi minimi dello scaglione di valorefino ad € 1.100,00 in ragione della mancata resistenzadell’Amministrazione opposta ed eccettuando il compenso relativo allafase istruttoria”.In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55del 2014 e successive modificazioni, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non èsoggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella, né richiede apposita motivazione (tra le tante,Cass. n. 89 e n. 19989 del 2021).4. – Il secondo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, degli artt. 1 e 4, comma1, e dell'art. 2233 c.c., per l’errata o mancata motivazione e lamancata liquidazione dei compensi della fase di trattazione) èfondato.Non può, invece, negarsi il compenso per la voce“trattazione/istruttoria”, a qual fine rilevano non solo l'espletamentodi prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art.4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tracui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o diprecisazione o integrazione delle domande già proposte (arg. daCass. n. 4698 del 2019; Cass. n. 8561 del 2023).La liquidazione dei compensi operata per la fase di opposizione (€247,00), da regolare sulla base dei valori minimi di cui alla tabella 124 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, va dunque incrementatadell’importo di 90,00, pervenendo ad un totale di € 337,00.5. – Il terzo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, degli artt. 1, 4 comma 1-bis, e dell'art. 2233 c.c., per la mancata applicazione dellamaggiorazione dei compensi per uso di tecniche informatiche), èinfondato.Il ricorrente assume che “tutti gli atti di causa sono stati infatticorredati dei links che consentono (semplicemente attivandolicliccandoci sopra: il link è infatti evidenziato in diverso colore)l'automatica apertura dei vari documenti richiamati nell'atto, con lacomodità dell'immediata percezione dei documenti da parte dellettore, e conseguente notevole risparmio di tempo”.

Di tal ché, siassume che la Corte d’appello non avrebbe “tenuto conto … dellarichiesta formulata … nelle note di trattazione scritta depositate perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si chiedeva che i compensi di causavenissero liquidati con le maggiorazioni dovute per l'utilizzo ditecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o lafruizione degli atti depositati telematicamente, ex comma 1-bisdell'art.4 del D.M. n. 55/2014”.Il motivo è carente di specifica riferibilità al provvedimentoimpugnato, il quale, al contrario, nelle pagine 2 e 3, richiama proprio“il disposto di cui all’art. 4 co. 1-bis Dm n. 55/2014, modificato dalDm n. 147/2022 con effetto dal 23.10.2022”, assumendo lafondatezza al riguardo dell’opposizione, giacché la riformulazionedella disposizione “avendo eliminato l’inciso di regola contenutonell’art. 4 co 1-bis Dm n. 55/2014, introdotto dal Dm n. 37/2018, nonlascia al giudice (“…è ulteriormente aumentato fino al 30 percento…”) un margine di discrezionalità nell’apprezzamento della5 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026potenziale utilità della tecnica informatica al conseguimento di unrisparmio di tempo per gli organi giurisdizionali”.Poiché, peraltro, l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014prevede l’aumento del compenso quando gli atti depositati conmodalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idoneead agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quandoesse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e deidocumenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appareevidente che tale aumento è rimesso ad un apprezzamento di fatto,affidato al giudice di merito, in ordine alle tecniche informatiche inconcreto adoperate dal difensore nel deposito telematico, e perciòsindacabile in sede di legittimità solo per omessa pronuncia o assenzadi motivazione (Cass. n. 15572 e n. 35753 del 2022; Cass. n. 21365del 2023).La censura neppure deduce specificamente un vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c., né la nullità della decisione derivantedalla relativa omissione quanto alla domanda di aumento delcompenso dovuto per la redazione degli atti con modalitàinformatiche in relazione alla fase dell’opposizione (Cass., Sez.

Un., n.17931 del 2013).6. - Conseguono l’accoglimento del secondo motivo, il rigetto deirestanti motivi e la cassazione del decreto impugnato nei limiti dellacensura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, può decidersi nel merito, liquidando per le spese della fase diopposizione del procedimento di equa riparazione l’importo di €337,00, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge come giàindicati nel decreto impugnato.6 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026In ragione del limitato accoglimento del ricorso, sussistono le ragioniper escludere la ripetizione delle spese del giudizio di cassazionesostenute dal ricorrente.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restantimotivi; cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e,decidendo nel merito, liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] DeCarlo le spese della fase di opposizione del procedimento di equariparazione nell’importo di € 337,00, oltre esborsi, spese generali e adaccessori di legge come già indicati nel decreto impugnato; esclude laripetizione delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;-intimato-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 699/2023depositato il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il decretoreso dalla Corte d’appello di Bari in data 10 ottobre 2023, che haaccolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 formulata dalmedesimo ricorrente avverso il provvedimento che aveva accolto lasua domanda di equa riparazione, lamentando il [OSCURATO:PERSONA] in sede diopposizione il solo mancato aumento della liquidazione delle speselegali ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. La Corte d’appello diBari ha così rideterminato il compenso inerente alla fase monitoria in€ 754,00 (anziché € 580,00, come ingiunto nel decreto opposto), haliquidato le spese secondo i parametri forensi minimi dello scaglionedi valore fino ad € 1.100,00 “in ragione della mancata resistenzadell’Amministrazione opposta ed eccettuando il compenso relativo allafase istruttoria” ed ha condannato il Ministero della giustizia alpagamento delle spese della fase di opposizione liquidate in € 27,00per esborsi ed € 247,00 per compenso professionale.L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensive.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il ricorso è articolato in tre motivi: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., 132 c.p.c., n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 24 e111 Cost., per la quantificazione della condanna della partesoccombente sulla base della sua contumacia; violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e5, e dell'art. 2233 c.c., per l’errata o mancata motivazione e mancataliquidazione dei compensi; violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4, c. 1 bis, e dell'art.2 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/20262233 c.c., per la mancata applicazione della maggiorazione deicompensi.2. – Occorre in via pregiudiziale dar risposta all’istanza depositata dalricorrente in data 11 luglio 2025.Il ricorso avverso il decreto pubblicato il 10 ottobre 2023 è statonotificato a mezzo pec in data 11 dicembre 2023 al Ministero dellagiustizia “elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, via Melo da Bari n°97, all’indirizzo di postaelettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]”.La notifica dell’11 dicembre 2023 era nulla, giacché eseguita pressol'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocaturagenerale (Cass., Sez. Un., n. 608 del 2015).Non vi è stata costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale inrappresentanza del Ministero, la quale avrebbe rivestito effettosanante ancorché intervenuta successivamente al decorso del terminedi cui all'art. 370 c.p.c.Il ricorrente con l’istanza depositata in data 11 luglio 2025 ha allegatola relata della rinnovazione di notifica eseguita in pari dataall'Avvocatura generale, e altrimenti formulato richiesta di“autorizzarsi la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo”.La rinnovazione della notificazione effettuata l’11 luglio 2025 pressol'Avvocatura generale dello Stato, in presenza dell’originaria notificanulla eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, non risulta tempestivarispetto al termine per impugnare ex art. 327 c.p.c. Non di meno, larinnovazione cui il ricorrente ha provveduto di sua iniziativa,anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., al pari di quellaoperata in esecuzione di tale ordine, sana la nullità della primanotificazione con effetto "ex tunc" (Cass. n. 34272 del 2023; Cass. n.710 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 608 del 2015).3 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/20263. – Il primo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 24 e 111Cost., in relazione alla quantificazione della condanna della partesoccombente sulla base della sua contumacia) è infondato.I giudici dell’opposizione hanno affermato che le spese dovevanoliquidarsi ”secondo i parametri forensi minimi dello scaglione di valorefino ad € 1.100,00 in ragione della mancata resistenzadell’Amministrazione opposta ed eccettuando il compenso relativo allafase istruttoria”.In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55del 2014 e successive modificazioni, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non èsoggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella, né richiede apposita motivazione (tra le tante,Cass. n. 89 e n. 19989 del 2021).4. – Il secondo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, degli artt. 1 e 4, comma1, e dell'art. 2233 c.c., per l’errata o mancata motivazione e lamancata liquidazione dei compensi della fase di trattazione) èfondato.Non può, invece, negarsi il compenso per la voce“trattazione/istruttoria”, a qual fine rilevano non solo l'espletamentodi prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art.4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tracui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o diprecisazione o integrazione delle domande già proposte (arg. daCass. n. 4698 del 2019; Cass. n. 8561 del 2023).La liquidazione dei compensi operata per la fase di opposizione (€247,00), da regolare sulla base dei valori minimi di cui alla tabella 124 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, va dunque incrementatadell’importo di 90,00, pervenendo ad un totale di € 337,00.5. – Il terzo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazionedell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, degli artt. 1, 4 comma 1-bis, e dell'art. 2233 c.c., per la mancata applicazione dellamaggiorazione dei compensi per uso di tecniche informatiche), èinfondato.Il ricorrente assume che “tutti gli atti di causa sono stati infatticorredati dei links che consentono (semplicemente attivandolicliccandoci sopra: il link è infatti evidenziato in diverso colore)l'automatica apertura dei vari documenti richiamati nell'atto, con lacomodità dell'immediata percezione dei documenti da parte dellettore, e conseguente notevole risparmio di tempo”. Di tal ché, siassume che la Corte d’appello non avrebbe “tenuto conto … dellarichiesta formulata … nelle note di trattazione scritta depositate perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si chiedeva che i compensi di causavenissero liquidati con le maggiorazioni dovute per l'utilizzo ditecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o lafruizione degli atti depositati telematicamente, ex comma 1-bisdell'art.4 del D.M. n. 55/2014”.Il motivo è carente di specifica riferibilità al provvedimentoimpugnato, il quale, al contrario, nelle pagine 2 e 3, richiama proprio“il disposto di cui all’art. 4 co. 1-bis Dm n. 55/2014, modificato dalDm n. 147/2022 con effetto dal 23.10.2022”, assumendo lafondatezza al riguardo dell’opposizione, giacché la riformulazionedella disposizione “avendo eliminato l’inciso di regola contenutonell’art. 4 co 1-bis Dm n. 55/2014, introdotto dal Dm n. 37/2018, nonlascia al giudice (“…è ulteriormente aumentato fino al 30 percento…”) un margine di discrezionalità nell’apprezzamento della5 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026potenziale utilità della tecnica informatica al conseguimento di unrisparmio di tempo per gli organi giurisdizionali”.Poiché, peraltro, l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014prevede l’aumento del compenso quando gli atti depositati conmodalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idoneead agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quandoesse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e deidocumenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appareevidente che tale aumento è rimesso ad un apprezzamento di fatto,affidato al giudice di merito, in ordine alle tecniche informatiche inconcreto adoperate dal difensore nel deposito telematico, e perciòsindacabile in sede di legittimità solo per omessa pronuncia o assenzadi motivazione (Cass. n. 15572 e n. 35753 del 2022; Cass. n. 21365del 2023).La censura neppure deduce specificamente un vizio di omessapronuncia ex art. 112 c.p.c., né la nullità della decisione derivantedalla relativa omissione quanto alla domanda di aumento delcompenso dovuto per la redazione degli atti con modalitàinformatiche in relazione alla fase dell’opposizione (Cass., Sez. Un., n.17931 del 2013).6. - Conseguono l’accoglimento del secondo motivo, il rigetto deirestanti motivi e la cassazione del decreto impugnato nei limiti dellacensura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, può decidersi nel merito, liquidando per le spese della fase diopposizione del procedimento di equa riparazione l’importo di €337,00, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge come giàindicati nel decreto impugnato.6 di 7Numero registro generale 67/2024Numero sezionale 2707/2025Numero di raccolta generale 13233/2026Data pubblicazione 07/05/2026In ragione del limitato accoglimento del ricorso, sussistono le ragioniper escludere la ripetizione delle spese del giudizio di cassazionesostenute dal ricorrente. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restantimotivi; cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e,decidendo nel merito, liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] DeCarlo le spese della fase di opposizione del procedimento di equariparazione nell’importo di € 337,00, oltre esborsi, spese generali e adaccessori di legge come già indicati nel decreto impugnato; esclude laripetizione delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7
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