CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdats-a.v.34&a-6114e-frart-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto presentato avverso emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. rispetto alla quale vigono i rigorosi di limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., nel caso di specie non rispettati, in quanto si deduce una diversa qualificazione, ma in realtà non si prospetta un evidente errore desumibile dal tenore della contestazione e soprattutto si invoca un'attenuante, quella del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 110 del 1975, non dedotta nell'accordo e implicante una valutazione discrezionale; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il PT idente