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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09082/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia, in data 26 giugno 2024, ha accolto parzialmente la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, dichiarando uniti per continuazione il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2009 al 26/11/2018 e quello di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570/1960 commesso nel maggio 2012, ricalcolando la pena complessiva in undici anni e due mesi di reclusione, e respingendo invece la richiesta in relazione al delitto di peculato commesso dal 23/01/2006 al 04/10/2013, ritenendo non ravvisabile per quest'ultimo una unicità di disegno criminoso rispetto agli altri reati, stante la sua eterogeneità e la sua commissione a partire da un'epoca in cui il Graziano non era stabilmente inserito nella consorteria mafiosa; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione in relazione al delitto di peculato sulla base della sua non omogeneità con gli altri reati e dell'asserita distanza temporale, senza tenere conto degli altri indici sintomatici della unicità di disegno criminoso, quali il fatto che tutti i reati sono stati accertati nell'ambito della medesima indagine, che il reato associativo e quello di peculato sono stati commessi in concorso con il medesimo complice, e che anche quest'ultimo reato è stato commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], e in un'epoca temporalmente prossima al delitto associativo, non essendo richiesta la piena coincidenza temporale ai fini del riconoscimento della continuazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata si è conformata al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ed ha valutato approfonditamente la insussistenza degli indici rivelatori costituiti dalla omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità temporale, le modalità della condotta, deducendo logicamente, da tale insussistenza, la non configurabilità di un unico disegno criminoso, risultando non credibile che sin dalla commissione del primo reato, iniziata nel 2006, egli avesse programmato di commettere il reato associativo, ben tre anni più tardi, non potendo neppure ravvisarsi una medesima causale tra la mera agevolazione di un'associazione mafiosa, compiuta rimanendo estraneo ad essa, e la decisione di entrare a farne parte; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia, in data 26 giugno 2024, ha accolto parzialmente la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, dichiarando uniti per continuazione il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 2009 al 26/11/2018 e quello di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570/1960 commesso nel maggio 2012, ricalcolando la pena complessiva in undici anni e due mesi di reclusione, e respingendo invece la richiesta in relazione al delitto di peculato commesso dal 23/01/2006 al 04/10/2013, ritenendo non ravvisabile per quest'ultimo una unicità di disegno criminoso rispetto agli altri reati, stante la sua eterogeneità e la sua commissione a partire da un'epoca in cui il Graziano non era stabilmente inserito nella consorteria mafiosa; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione in relazione al delitto di peculato sulla base della sua non omogeneità con gli altri reati e dell'asserita distanza temporale, senza tenere conto degli altri indici sintomatici della unicità di disegno criminoso, quali il fatto che tutti i reati sono stati accertati nell'ambito della medesima indagine, che il reato associativo e quello di peculato sono stati commessi in concorso con il medesimo complice, e che anche quest'ultimo reato è stato commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], e in un'epoca temporalmente prossima al delitto associativo, non essendo richiesta la piena coincidenza temporale ai fini del riconoscimento della continuazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata si è conformata al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ed ha valutato approfonditamente la insussistenza degli indici rivelatori costituiti dalla omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità temporale, le modalità della condotta, deducendo logicamente, da tale insussistenza, la non configurabilità di un unico disegno criminoso, risultando non credibile che sin dalla commissione del primo reato, iniziata nel 2006, egli avesse programmato di commettere il reato associativo, ben tre anni più tardi, non potendo neppure ravvisarsi una medesima causale tra la mera agevolazione di un'associazione mafiosa, compiuta rimanendo estraneo ad essa, e la decisione di entrare a farne parte; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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