CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 19253/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35882/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CIDIS) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1505, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4504/2018depositata il 16/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.13787/2016 il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la gestione degli interventi per il diritto allo studio (di seguito per brevità CIDIS), con le quali l’attrice chiedeva accertarsi la veridicità e correttezza delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione di borse di studio negli anni 2010-2013 sulla base di criteri di merito e di reddito e per l’effetto dichiararsi infondate le pretese restitutorie del CIDIS. 2. Con sentenza n.4504/2018 pubblicata il 16-10-2018, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal CIDISavverso la citata sentenza. La Corte d’appello, per quanto ora di interesse, ha ritenuto: i)infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, come da ; ii) infondate anche le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità delle domande attoree, 3. Avverso questa sentenza il CIDIS propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso daRoberta [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 104/2010, deducendo che le vertenze aventi ad oggetto le agevolazioni per il diritto allo studio universitario sono sempre state trattate dalla Giustizia Amministrativa e non si è a conoscenza, né da parte dei TAR né del Consiglio di Stato né della Suprema Corte di Cassazione, di decisioni declinatorie della giurisdizione almeno fino al 2014, ossia da quando il [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia sede di Milano emetteva alcune sentenze (nn. 1772/2014 -6/2015 — 196/2016 - 1289/2016) con le quali mutava l'orientamento giurisprudenziale, fino a quel momento costante , e dichiarava d'ufficio la propria incompetenza giurisdizionale in favore della Giustizia Ordinaria. Ad avviso del Consorzio, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento di un provvedimento di revoca dei benefici che il [OSCURATO:PERSONA] può imporre alla P.A. e in ogni caso il ricorrente deduce, richiamando le pronunce delle Sezioni Unite n.150/2013, CDS ad. Plenaria n.6 del 29-1-2014 e Corte Cost. n.204 del 2004, che la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 150/13 sarebbe andata “ben al di là dei limiti tracciati dalla Corte Costituzionale”, ove si è riferita ai casi in cui il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti,senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale. 2. Con il secondo motivo ilricorrente denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 4 dell'allegato E della L. 20/3/1865 n. 2248, sul rilievo che la determina n. 235/15 è all'evidenza un atto amministrativo di carattere particolare e personale riferito esclusivamente alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con l'effet to che la sua disapplicazione equivale ad una vera e propria revoca, che si pone in insanabile contrasto con il divieto imposto all'A.G.O. di "revocare o modificare" gli atti amministrativi. Rimarca la necessità di differenziare gli atti generali e da quel li particolari, poiché in difetto l'istituto della disapplicazione non potrebbe applicarsi né ai bandi di concorso (aventi carattere generale) né alla determina (avente carattere personale). 3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . per non avere la C orte di merito attribuito valore probatorio alle certificazioni anagrafiche, a fronte di pronunce della Magistratura in materia di famiglia. Deduce che la Corte d’appello non ha valutato le Rileva il ricorrente di non avere alcuna facoltà di sindacare la legittimità o validità dell'atto acquisito, ossia delle certificazioni degli stati di famiglia, e di avere solo preso atto che il Comune di Matera aveva ritenuto che non vi fossero le condizioni per consentire la scissione della stato di famiglia originario in due nuclei distinti (ossia si eraespresso con un diniego in ordine al la richiesta di cambio di residenza presentata da l padre della [OSCURATO:PERSONA] ), ma contro tale decisione non risultavano esperite azioni di annullamento. 4. Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in ordine alla condanna alle spese di causa, sul rilievo che il Tribunale aveva riconosciuto la principale responsabilità del Comune di Matera nell'indurre l’odierno ricorrente in errore, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dare atto che il C.I.Di.S. nulla poteva fare per superare le certificazioni del Comune di Matera e, quindi , nessuna spesa di giudizio poteva essergli addebitata. 5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Riguardo all’eccezione di difetto digiurisdizione, va premesso che il Consorzio ricorrente non pone ndividuato in base alla natura della situazione soggettiva azionata e al carattere discrezionale o vincolato dell'attività nella specifica materia della concessione e della n materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nel cui ambito rientrano i conferimenti delle borse di studio, quali finanziamenti concessi a studenti che non dispongono di mezzi economici per proseguire gli studi quale premio per risultati ottenuti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (prima ipotesi); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (seconda ipotesi). Nel caso di specie, come già rimarcato, la pretesa azionata concerne l’accertamento dell’insussistenza dell’indebita percezione, da parte della controricorrente, delle borse di studio e, in relazione al conferimento di quest’ultime, l’attività del Consorzio si esauriva nell’accertamento dei requisiti, di merito e di reddito, previsti dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità. Le considerazioni svolte in ricorso non solo non forniscono argomenti idonei ad indurre una riflessione sul mutamento del suddetto consolidato indirizzo, ma, anche e soprattutto, non colgono nel segno circa la natura della situazione soggettiva azionata. Infatti la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non ha affatto chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca dei benefici in questione,ma ha azionato la pretesa di cui si è appena detto,con tutto ciò che ne consegue in termini di disapplicazione , da parte del Giudice ordinario, ove, come nella specie, sia accertata la lesione di diritti dipendente da provvedimenti amministrativi vincolati. 6. I motivi terzo e quarto, che pure possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(tra le tante Cass. 1229/2019). Nella specie, il denunziato vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . (terzo motivo) non sussiste ed è in realtà dirett o a sollecitare il riesame dei fatti e a criticare la selezione delle prove, posto che le certificazioni anagrafiche hanno un mero valore probatorio presuntivo (da ultimo tra le tante Cass. Sez. Un.10443/2022), e non certo assoluto o di prova legale, come pare sostenere il ricorrente, affermando di non avere facoltà di sindacare la legittimità o validità dell’atto acquisito (pag.24 ricorso). La Corte d’appello, scrutinando le risultanze probatorie acquisite, ha affermato chiaramente che le circostanze di fatto, risultanti dalla documentazione versata in atti, evidenziavano che a decorrere dal 2007 gli ex coniugi avevano cessato la coabitazione e, conseguentemente, l'originario nucleo familiare era venuto meno. La Corte di merito ha quindi, implicitamente, ritenuto non probante l’originario stato di famiglia, dovendosi accertare l’effettiva composizione del nucleo familiare all’attualità , e non ha affermato affatto che il Consorzio era stat o indott o in errore dal Comune di Matera. Ad ogni buon conto, come deduce la controricorrente, richiamando compiutamente il doc. 12 prodotto, il regolamento in materia di controlli del Consorzio è volto alla verifica della "esatta composizione" del nucleo familiare e prevede che l'Ente possa richiedere apposita documentazione, specificando che "a titolo esemplificativo, ma non esaustivo" tali richieste possono riguardare, tra l'altro, l'ostensione di "sentenze di omologazione di separazione o divorzio". La controricorrente deduce, inoltre , che il Comune di Matera, su sollecitazione della madre della studentessa, aveva aggiornato lo stato di famiglia nel luglio 2015, come risultava dalla sentenza del Tribunale, ossia tre mesi dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado. Le suesposte considerazioni valgono anche per lo scrutinio delquarto mezzo, concernente il regolamento delle spese di lite, e in particolare non risulta affatto violato il principio di causalità, ribadito il valore delle certificazioni anagrafiche nel senso che si è precisato. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte