CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46616/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 7 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. interposto avverso il rigetto della richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere applicata allo stesso, condannato in primo grado per fatti sanzionati ai sensi degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il ricorso si lamenta violazione degli artt. 192, 274, 275, commi 1, 2, e 3 nonché dell'ad 275-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, manifestamente illogica e mancante, in relazione al quadro cautelare e alla adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione, quali nuovi elementi utili a modificare il quadro da cautelare, la dichiarazione scritta, precedente alla sentenza di condanna, con la quale il ricorrente ebbe ad ammettere la propria responsabilità; ancora, avrebbe trascurato il tempo trascorso dai fatti e dalla esecuzione della misura nonché il riconoscimento delle generiche con la sentenza di condanna, alla luce del ruolo marginale e occasionale svolto all'interno del relativo consorzio criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non merita censure. Prescindendo dalla doppia presunzione di legge favorita dal titolo associativo, il Collegio della cautela ha puntualmente messo in risalto il consolidato quadro indiziario cristallizzato dalla statuizione di condanna, stigmatizzando il ruolo di assoluto rilievo svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio di appartenenza, sintomo di una pericolosità di marcata evidenza, vieppiù implementata dai numerosi reati fine realizzati. Argomenti questi non contrastati idoneamente dal ricorso, il quale in parte qua fa leva sul riconoscimento delle generiche ottenuto in sentenza e sulla mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cod. pen., aspetti non immediatamente incidenti sul relativo profilo da valutare se non ulteriormente argomentati alla luce della specifica vicenda a giudizio. Vero è, inoltre, che il Tribunale non motiva sulla ammissione di responsabilità che il ricorrente avrebbe operato prima della sentenza di condanna. Ma anche sul punto il ricorso è estremamente generico perché non precisa in alcun modo in che termini questo avrebbe inciso rispetto a un dato probatorio altrimenti consolidato in ordine agli elementi di responsabilità. 3. Del tutto correttamente, inoltre, nel provvedimento impugnato sono stati deprivati di rilievo gli ulteriori momenti indicati a sostegno della richiesta, assertivamente in grado, secondo la prospettazione difensiva, di mutare il quadro cautelare: e così in relazione al decorso del tempo dai fatti (inidoneamente rassegnato in una sede diversa da quella del controllo genetico dell'ordinanza di applicazione della misura) nonché al tempo trascorso dalla esecuzione della misura (peraltro modesto - un anno- se considerato anche alla luce della pena irrogata - otto anni di reclusione - ove non valorizzato da altri utili elementi). 4. Infine, a fronte di un quadro cautelare rimasto immutato e supportato dalle originarie considerazioni rese a supporto della misura, a conferma della presunzione di legge, mai superata, è stata ribadita l'inadeguatezza strutturale di una misura diversa dal carcere avuto riguardo alla necessità di neutralizzare le emergenze cautelari riscontrate: da qui l'evidente recessività implicita del tema inerente il luogo di esecuzione della misura custodiale di minor rigore invocata dalla difesa, a fronte della rilevata inadeguatezza in sé degli arresti. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'alt 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]