CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45258/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/6/2020 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 5 c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato sotto il titolo della tentata rapina aggravata. In ulteriore riforma della decisione appellata ed in accoglimento sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte territoriale ha altresì revocato le attenuanti generiche in precedenza riconosciute all'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In tal senso evidenzia il ricorrente che l'imputato ed i suoi complici avrebbero volontariamente interrotto l'azione criminosa, finalizzata ad accedere nottetempo nei locali di una banca per svaligiarla, una volta resisi conto di non avere gli strumenti idonei per rimuovere la grata di protezione di una finestra attraverso cui intendevano penetrare nell'istituto di credito. Erroneamente, dunque, la Corte territoriale avrebbe escluso la configurabilità dell'esimente della desistenza volontaria ovvero, in subordine dell'ipotesi del reato impossibile. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in ordine alla riforma alla statuizione della pronunzia di primo grado relativa alle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della contestata recidiva specifica e reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Dalla ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale sulla base della risultanze processuali che il ricorso non ha in alcun modo contestato, si evince che il Battisti ed i suoi complici, dopo aver operato un foro nella rete di recinzione perimetrale retrostante alla banca, forzavano la porta della centrale termica della stessa e, una volta entrati, cercavano di sfondare il muro che la separa dagli uffici dell'istituto, senza però riuscirvi per la presenza di una struttura muraria di mattoni refrattari per camini particolarmente spessa. Quindi tornavano sui propri passi e cercavano di penetrare nei locali della banca attraverso la finestra del bagno, ma anche in questo caso i tentativi di forzare la grata protettiva della medesima non avevano buon esito e quindi rinunziavano a portare a termine il loro disegno delittuoso. Sulla base di tali elementi il giudice del merito ha escluso possa configurarsi l'ipotesi della desistenza volontaria eccepita invece dal ricorrente. Non è in dubbio - né lo contesta il ricorso - che gli atti posti in essere dall'imputato e dai suoi sodali integrino un tentativo di un furto, risultando idonei ed inequivocabilmente diretti alla sua consumazione e ciò anche qualora volesse darsi seguito alla differenziazione, invero abbandonata dalla giurisprudenza di legittimità, tra atti meramente preparatori ed atti esecutivi quale discrimine per la sussistenza del tentativo punibile. Altrettanto indubbio è poi che la realizzazione del reato si sia interrotta allo stadio del tentativo incompiuto, il solo compatibile in astratto con la desistenza volontaria. Ma, come correttamente rilevato dai giudici territoriali, per l'operatività dell'esimente invocata la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà dell'agente, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso proseguire nella consumazione del reato (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento). E' pertanto escluso che nel *caso di specie possa trovare applicazione il terzo comma dell'art. 56 c.p., posto che pacificamente la desistenza non è stata volontaria, ma per l'appunto determinata da un fattore esterno, ossia la efficace resistenza offerta dalle difese passive dell'istituto di credito. Né è configurabile l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 49 c.p., la quale ricorre qualora l'inidoneità dell'azione sia assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve risultare priva di astratta deterrninabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). Requisiti che alla luce di quanto sin qui illustrato difettano nel caso di specie. 3. Generiche e versate in fatto risultano invece le doglianze proposte con il secondo motivo, posto che la Corte territoriale ha legittimamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, non solo in riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma altresì in ragione della gravità del fatto motivatamente desunta dalle modalità dell'azione e dall'intensità del dolo, indici nemmeno considerati nel ricorso, che si è limitato alla propugnazione del carattere assorbente delle circostanze assertivamente ritenute di segno positivo prospettate. Analogamente, quanto alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza ha ampiamente argomentato sull'espressività del reato per cui è stata pronunziata condanna e con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/11/20