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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16050/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 maggio 2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 (capo 2), accertata in data 24 aprile 2020, condannandoli, ciascuno, alla pena di C 10.000 di ammenda.

Il Tribunale, inoltre, ha assolto gli stessi imputati dal reato di detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti. (capo 1) per non aver commesso il fatto, disponendo la confisca della somma di C 8520 e la restituzione della somma di C 390 a [OSCURATO:PERSONA], alla condizione che dia prova del diritto di proprietà.

Il procedimento aveva preso origine dagli esiti di una perquisizione nell'abitazione degli imputati, all'esito della quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente di diversa tipologia e, in una valigia, la somma di C 8520 e nella borsa in uso a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C

390. La somma di denaro più ingente veniva confiscata, non risultando elementi per individuarne il titolare.

2. Il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale in relazione alle disposizioni su quanto in sequestro.

La titolarità del denaro sequestrato in capo agli imputati è desumibile dal possesso di esse, che, con riguardo ai beni mobili, costituisce titolo di proprietà.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va disposta la conversione del ricorso proposto in atto di appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, giudice competente per l'appello, per il giudizio.

I ricorrenti impugnano il punto della decisione che riguarda la confisca del denaro in sequestro, statuizione accessoria relativa al capo (assolutorio) che riguarda l'imputazione di cui al capo

1. Il capo (di condanna) relativo alla decisione sull'imputazione di cui al capo 2 non è oggetto di impugnazione.

A norma dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. è stabilito che "L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali", e, a sua volta, l'art. 569 cod. proc. pen., che riguarda il caso del ricorso immediato per cassazione, stabilisce, al comma 3, che il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, lettere d) ed e), cod. proc. pen., "si converte in appello".

L'unico motivo di ricorso, al di là dell'intitolazione "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", censura il merito del giudizio in ordine alla destinazione del denaro in sequestro, e ciò impone la conversione del ricorso in atto di appello.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 maggio 2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 (capo 2), accertata in data 24 aprile 2020, condannandoli, ciascuno, alla pena di C 10.000 di ammenda. Il Tribunale, inoltre, ha assolto gli stessi imputati dal reato di detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti. (capo 1) per non aver commesso il fatto, disponendo la confisca della somma di C 8520 e la restituzione della somma di C 390 a [OSCURATO:PERSONA], alla condizione che dia prova del diritto di proprietà. Il procedimento aveva preso origine dagli esiti di una perquisizione nell'abitazione degli imputati, all'esito della quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente di diversa tipologia e, in una valigia, la somma di C 8520 e nella borsa in uso a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 390. La somma di denaro più ingente veniva confiscata, non risultando elementi per individuarne il titolare. 2. Il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale in relazione alle disposizioni su quanto in sequestro. La titolarità del denaro sequestrato in capo agli imputati è desumibile dal possesso di esse, che, con riguardo ai beni mobili, costituisce titolo di proprietà. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va disposta la conversione del ricorso proposto in atto di appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, giudice competente per l'appello, per il giudizio. I ricorrenti impugnano il punto della decisione che riguarda la confisca del denaro in sequestro, statuizione accessoria relativa al capo (assolutorio) che riguarda l'imputazione di cui al capo 1. Il capo (di condanna) relativo alla decisione sull'imputazione di cui al capo 2 non è oggetto di impugnazione. A norma dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. è stabilito che "L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali", e, a sua volta, l'art. 569 cod. proc. pen., che riguarda il caso del ricorso immediato per cassazione, stabilisce, al comma 3, che il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, lettere d) ed e), cod. proc. pen., "si converte in appello". L'unico motivo di ricorso, al di là dell'intitolazione "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", censura il merito del giudizio in ordine alla destinazione del denaro in sequestro, e ciò impone la conversione del ricorso in atto di appello. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Co
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