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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37679/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo P....00TTu ecoP-,:m_.

IL2G_calacluzLe_chiedeurbz- udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTO La Corte d'assise d'appello di Palermo, in data 25 novembre 2020, confermava la sentenza emessa il 5 giugno 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era stato condannato con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, comma 3, cod. pen., all'esito del celebrato giudizio abbreviato, alla pena di anni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mortalmente attinto da due colpi di fucile esplosi da [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dello Smart cafè di Partanna, con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] che guidava l'auto utilizzata per commettere il delitto e [OSCURATO:PERSONA], che coordinava la fase esecutiva del delitto. [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare svolto il ruolo di basista, trattenendo la vittima all'interno del bar, con il pretesto di giocare a carte e comunicando a [OSCURATO:PERSONA] ogni movimento di [OSCURATO:PERSONA] il giorno del delitto.

Il delitto era stato commesso in Partanna il 21 maggio 2009 e, verso le 19:15, era giunta una segnalazione al comando carabinieri di Castelvetrano sull'esplosione di colpi d'arma da fuoco presso il bar Smart café.

Lì i carabinieri rinvenivano il corpo esanime di Lombardo, noto pregiudicato di Partanna, attinto da due colpi d'arma da fuoco. [OSCURATO:PERSONA], soggetto con cui si era trattenuta la vittima fino alle 19:00, riferiva che fino a quell'orario Lombardo aveva giocato con altri amici a carte nel bar fino a quando, intorno alle 19:00, si era recato ad apporre la sottoscrizione presso il comando carabinieri, essendo sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per fare poco dopo ritorno presso il bar, ove aveva trovato la morte, colpito sull'uscio dell'esercizio.

Ad eccezione dei nomi, Sieli non indicava altro sui soggetti che si erano trattenuti con Lombardo prima del delitto.

Seguiva così, inizialmente, un decreto di archiviazione sul fatto perché rimasti ignoti gli autori di esso.

Dopo circa sei anni era intercettata una conversazione durante la quale si faceva un riferimento a [OSCURATO:PERSONA] come mandante del delitto.

La ragione era legata al fatto che Lombardo aveva sottratto diverse piattaforme di generi dai supermercati Despar, gestiti da [OSCURATO:PERSONA].

Erano riascoltate anche altre conversazioni e si appurava che [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti con Fogazza e Nicolosi, nei giorni precedenti l'omicidio.

Emergevano, ancora, una serie di particolari sulla fase esecutiva del delitto e, in particolare, sulla vettura che aveva seguito l'auto con cui Lombardo aveva raggiunto il comando Arma per firmare e che risultava essere una wolksvagen polo in uso a Nicolosi.Fogazza e Nicolosi, indi, intraprendevano una scelta di collaborazione ed erano condannati come esecutori dell'omicidio, avendo ammesso le rispettive responsabilità.

Sulla scorta delle relative dichiarazioni era stata richiesta la riapertura delle indagini e il 23 giugno 2017 era stata emessa ordinanza di custodia cautelare, poi annullata dal riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Si riteneva che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l'incarico di trattenere la vittima nel bar, ma si aggiungeva che non era certo che egli sapesse per quale ragione dovesse fare quello che gli era stato chiesto da [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario il Giudice di primo grado valorizzava il contenuto delle affermazioni di Nicolosi e Fogazza, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] sapeva bene ogni cosa e sulla scorta di ciò, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, addiveniva a condanna del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell'incarico conferitogli e della ragione per la quale dovesse trattenere nel bar Lombardo, oltre a comunicare consapevolmente i movimenti di costui nello Smart café.

Si trattava di un mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all'eliminazione della vittima.

In questa logica militavano toltre alle dichiarazioni dei due collaboratori che avevano ammesso il fatto le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella congiuntura del delitto e in cui il primo intratteneva la vittima presso il bar e ne dava comunicazione a [OSCURATO:PERSONA].

Questi, del resto, per quel delitto è stato condannato, nella qualità di mandante.

La scelta del tempo e del luogo dell'omicidio, segni tra l'altro di premeditazione, non erano stati casuali.

Era certo che Lombardo si sarebbe recato presso i carabinieri ad apporre la firma e che costui, in ragione delf. adempimento, f non sarebbe stato armato.

Militavano sul punto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amico di vecchia data di Lombardo.

Il dichiarante aveva riferito agli investigatori di aver notato l'amico preoccupato, avendo appreso dei dubbi che si avanzavano sul furto subìto presso il supermercato di [OSCURATO:PERSONA].

I punti essenziali della decisione possono dunque così sintetizzarsi: - I due esecutori materiali dell'omicidio avevano intrapreso un percorso di collaborazione; - avevano agito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva aiutati nel momento di bisogno; - quando si erano recati nel Lazio per fare ritorno in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima dell'omicidio li aveva tranquillizzati sulla buona organizzazione del piano; 3 56( - Fogazza aveva specificato che [OSCURATO:PERSONA] era sempre in contatto con [OSCURATO:PERSONA] per questa attività e che era a conoscenza della finalità dell'azione.

Del resto, l'imputato era cognato di [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco di cosa nostra e fratello di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo medico del latitante [OSCURATO:PERSONA].

Nell'organizzazione mafiosa Pandolfo rivestiva una posizione di vertice ben più importante di [OSCURATO:PERSONA] e ciò indurrebbe in difficoltà a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], cognato di un personaggio come Pandolfo, non fosse stato informato dello scopo dell'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione e deduce quanto segue. 2.1 Con unico motivo lamenta la violazione dell'articolo 192 comma 2 e 3 cod. proc. pen. con violazione dei criteri valutativi della chiamata in correità, oltre al vizio di travisamento della prova in ordine alla asserita conoscenza da parte di esso ricorrente del proposito omicidiario.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata già esaminata ed inizialmente archiviata avendo il Giudice per le indagini preliminari condiviso che non vi fossero elementi obiettivi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA], anche se aveva trattenuto nel bar Lombardo, fosse a conoscenza dell'altrui proposito omicidiario.

Era derivata dalla collaborazione di Fogazza e Nicolosi la riapertura delle indagini e il titolo cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, annullato dal Tribunale del riesame.

Si riteneva che non vi fossero elementi per concludere che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il motivo dell'incarico ricevuto dal proprio mandante.

Era forviante l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso dichiarazione nel corso del giudizio e che, pertanto, non vi era un diverso significato nell'accordo con [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché egli aveva diritto al silenzio e sarebbe stato onere del pubblico ministero provare la conoscenza del movente d'azione e, dunque, il dolo.

Ammesso che l'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA] di riferire i movimenti di Lombardo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], fosse stato reale ciò non dimostrava affatto che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la ragione della richiesta.

Nicolosi non aveva detto che [OSCURATO:PERSONA] "sapeva tutto", ma solo che aveva il compito di avvisare sui movimenti di Lombardo.

A questo elemento si affiancava l'impossibilità di ritenere la conoscenza della finalità di quella indicazione.

Analogo era il contenuto di quanto aveva riferito Fogazza.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA], invero, nel procedimento numero 56800/15 era stata separata e archiviata, in ragione di un elemento rimasto immutato.

Non era, invero, provato che l'incarico che [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA], di controllare i movimenti di Lombardo, si fosse accompagnato all'informazione sull'omicidio da compiere.

Ciò determinava che il contributo e la volontà di [OSCURATO:PERSONA] al fatto non erano in funzione della morte di Lombardo.

Una pura suggestione, poi, era il riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse cognato di Pandolfo, né quel dato offriva elementi per inferire la consapevolezza che avrebbe dovuto caratterizzare il tipico dolo dell'omicidio.

D'altro canto le dichiarazioni dei due collaboratori oltre che generiche non erano genuine ed entrambi avevano appreso il contenuto di ciò che riferivano dalla lettura dei provvedimenti di fermo emessi a loro carico.

Tra i due collaboratori non vi era sovrapponibilità.

Nicolosi non aveva detto che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente davanti il bar al momento dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] era andato via prima e il dato si acquisiva attraverso quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA].

Nicolosi, ancora, non aveva confermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di pedinare Lombardo come aveva dichiarato Fogazza.

Nicolosi aveva piuttosto riferito che i pedinamenti venivano eseguiti da loro due unitamente a [OSCURATO:PERSONA].

Era stata trascurata l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in quel bar per puro caso e che ave9X ricevuto semplice incarico di comunicare se quella sera si fosse visto Lombardo ed eventuali suoi movimenti.

Non era stato reso partecipe [OSCURATO:PERSONA] dell'obbiettivo finale,tanto che aveva ripetuto a [OSCURATO:PERSONA] di "essersi stufato".

Le stesse conversazioni intercettate dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole della delicatezza del suo compito, lasciandosi di continuo ad affermazioni che davano conto di ciò. [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessuna fretta di lasciare il bar, nemmeno poco prima dell'omicidio, e si era determinato a tanto per aderire alla richiesta di Tumbarello che gli aveva rivolto la domanda di accompagnarlo in campagna.

Sino a quel momento [OSCURATO:PERSONA] aveva tranquillamente continuato a giocare a carte. [OSCURATO:PERSONA] 1 In premessa vanno ricordati alcuni principi di diritto relativi alla configurazione del vizio di motivazione della sentenza ed in tema di valutazione delle plurime chiamate in reità o correità.

Va ribadito, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.

Ciò in rapporto al 'nodo essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.

Come è stato efficacemente affermato già da Sez.

V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri.

Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante il ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione (se strettamente necessario) della motivazione stessa, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez.

I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alle regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, (principio risalente già a: Sez.

I n. 6922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 190572; Sez.

IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez.

I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripreso nel tempo) .

Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez.

Il n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nell'economia del giudizio (in tal senso Sez.

IV, n. 14732 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Molinario, rv 250133, nonché, Sez.

I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv254572 nonché in Sez.

II, n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez.

I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516).

In tale decisione si è precisato che «... non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e tti convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..».

In detto contesto, anche il rispetto del canone decisorio, secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006), non introduce, dunque, una ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie (e-1 contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez.

VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata).

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) .

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato - tra le altre - da Sez.

I n. 31456 del 21.5.2008, ric.

Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez.

IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) .

2. Nel caso in esame la base cognitiva sulla esistenza del mandato omicidiario è stata introdotta dai due dichiaranti che hanno materialmente posto in essere l'azione delittuosa, come risulta dalle numerose evidenze esposte in sede di merito.

La sentenza impugnata premette che l'omicidio in questione sia stato già valutato in altri due distinti procedimenti giudiziari.

L'uno è quello celebrato a carico degli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definito con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo il 9 luglio 2018, in giudicato il 19 giugno 2019.

L'altra è quella che ha visto infliggere la pena dell'ergastolo a [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di mandante del delitto. (sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo n. 21 dell'Il settembre 2019. [OSCURATO:PERSONA], sia Nicolosi per il rispettivo contributo dichiarativo hanno goduto della circostanza attenuante di cui all'art 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 , in ragione della proficuità e dell'utilità della collaborazione giudiziaria prestata.

Da ciò si è inferito un ruolo dichiarativo di entrambi caratterizzato da diffusa attendibilità, secondo quanto la stessa sentenza citata aveva posto a suo fondamento e secondo quello che, appunto, aveva costituito la base di un percorso dichiarativo oramai coperto dal giudicato. 8 5/ Né risulta corretto il ragionamento svolto nel ricorso per cassazione sulla non convergenza dei due collaboratori e sull'assenza di elementi di riscontro che potessero supportare il principio di cui all'art 192 comma 3 cod. proc. pen.

Sul punto la Corte territoriale è stata precisa, annotando come la libertà di giudizio che compete a ciascuna Autorità giudiziaria chiamata a decidere sul tema di attendibilità qui oggetto di scrutinio era tale da indurre anche a superare le considerazioni che il Tribunale del riesame aveva operato giungendo all'annullamento del titolo cautelare emesso inizialmente.

Sul punto si è osservato che anche quei giudici, come indicato nell'atto d'appello, avevano dato per certo l'incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] di trattenere Lombardo il giorno dell'omicidio presso lo [OSCURATO:PERSONA] e di monitorarne i movimenti, segnalandoli a [OSCURATO:PERSONA].

Che poi [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dello scopo del trattenimento presso il bar che egli avrebbe dovuto assicurare lo avevano anche spiegato Fogazza e Nicolosi, esecutori materiali dell'omicidio.

Entrambi, (Fogazza e Nicolisi) nel 31231 separato e autonomo percorso collaborativo avevano chiamato in correità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avevano reso dichiarazioni ribadite nel corso di tutta la collaborazione, dal 2016, tanto da risultare beneficiari della circostanza attenuante della collaborazione di cui all' art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, come già indicato.

Del resto anche il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso dei contributi dei due collaboratori, che ne avevano definito il ruolo e in maniera concorde il contributo dato come mandante.

Le stesse chiamate in correità erano ritenute tali da integrarsi e riscontrarsi vicendevolmente, così dando applicazione al principio di libertà del riscontro che regola, appunto, la materia delle dichiarazioni rese dal concorrente.

In fatto, del resto, Fogazza e Nicolosi erano stati gli esecutori materiali dell'omicidio ed era naturale che il mandante li tenesse informati delle modalità esecutive e della presenza di un basista nel locale ove era la vittima che di lì a breve avrebbero colpito mortalmente.

Del resto il primo riscontro logico alle dichiarazioni dei collaboratori stava proprio nel nucleo essenziale dei fatti e nel contributo che non era stato messo in discussione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto nel bar Lombardo e aveva comunicato ogni movimento al mandante.

Del resto, in punto logico non si spiegava la ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] se fosse stato effettivamente ignaro della finalità del suo comportamento dovesse informare il mandante di ogni gesto della vittima, né quale altra spiegazione potesse esserci di un comportamento che entrambi i /(1/ 5c(1 collaboratori avevano indicato di aver appreso dal mandante che vi era un basista e che sapeva tutto.

Questa spiegazione non ha ricevuto altre serie chiavi di lettura e [OSCURATO:PERSONA] non aveva mait ha osservato la Corte d'assise d'appello /indicato alcunché, né chiarito i termini dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA], più volte chiamato in fase di esecuzione dell'omicidio.

La sentenza impugnata, dunque, ha esaminato i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a dare conto della posizione di costui fuori il bar e delle informazioni che riceveva sul conto di Lombardi dal ricorrente.

Del resto, ha osservato la Corte d'assise d'appello che l'insieme di elementi enucleati, se [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato al corrente dello scopo del suo impiego non avrebbe avuto senso logico.

D'altro canto i giudici territoriali hanno annotato come il ricorrente aveva costantemente ricevuto dal mandante indicazioni su cosa dovesse fare e come la scelta dei tempi e del luogo del delitto non fossero frutto del caso.

Era noto infatti che quel giorno Lombardo si sarebbe recato ad apporre la firma sul registro degli obbligati e che pertanto si sarebbe presentato non armato.

Questi dati testimoniavano una organizzazione dell'omicidio precisa, in linea con quanto avevano detto i due collaboratori, Fogazza e Nicolosi, materiali esecutori del delitto.

Né aveva senso secondo i giudici territoriali il riferimento a tale Giacomino e ai soldi che doveva avere (si trattava di un dipendente di [OSCURATO:PERSONA]) argomento introdotto per casualità e senza collegamento con quanto si stava dicendo).

In questa logica si è ritenuto che si trattasse di un tentativo locutorio di depistaggio, inserendosi l'inciso immediatamente dopo la domanda del ricorrente su cosa dovesse fare e senza alcun collegamento con il discorso in essere tra i due colloquianti.

Questa ricostruzione,-ha ritenuto la Corte d'assise d'appello-si legava a quanto avevano attestato le intercettazioni disponibili e soprattutto a quello che avevano dichiarato entrambe le fonti collaborative, sul conto dì [OSCURATO:PERSONA].

L'attendibilità dei collaboratori, già appurata nelle diverse sedi giurisdizionali e in particolare nel processo a carico degli stessi Fogazza e Nicolosi, era stata ampiamente esaminata e approfondita nella decisione di primo grado.

Entrambi i dichiaranti avevano esitato a lungo prima di aderire al progetto omicida di [OSCURATO:PERSONA], nonostante vi fossero rapporti che li vedevano legati da tempo anche in ragione dell'aiuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a entrambi gli esecutori anzidetti.

Del resto le velate minacce di [OSCURATO:PERSONA] si erano accompagnate alla sicurezza che c'era una persona che sapeva tutto e che li avrebbe agevolati pcosì che non vi sarebbero statii problemi in fase di esecuzione.Né si sarebbe potuta collegare la convergenza tra i due dichiaranti facendo leva sulla lettura in carcere, da parte di entrambi dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa a loro carico.

Il tema è affrontato nella decisione di merito (cfr fl. 33) e si incentra la spiegazione sulla circostanza che Fogazza aveva appreso tutto dopo l'esecuzione assistendo agli stessi discorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In quello stesso contesto quest'ultimo si lamentava del comportamento del primo che nel frangente delittuoso, momento di assoluta delicatezza, lo aveva chiamato e aveva inviato una serie di messaggi.

La Corte territoriale ha spiegato, poi, che nella specie non ricorreva alcun interesse dei dichiaranti a calunniare [OSCURATO:PERSONA] (fl. 34 e 88) ed ha approfondito il rapporto tra i collaboratori e [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze erablIgioni di lavoro la moglie di Fogazza.

Né si può ritenere esistente una contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori su chi seguisse negli ultimi tempi Lombardo, essendo di tutta evidenza che anche [OSCURATO:PERSONA] si preoccupasse di seguire e studiare i movimenti di Lombardo prima dell'omicidio.

La Corte territoriale ha, poi, annotato come [OSCURATO:PERSONA] fosse cognato di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA] medico del latitante [OSCURATO:PERSONA]).

Ora si è osservato che il vincolo d'affinità esistente con un vertice di cosa nostra a Partanna rendeva davvero poco credibile che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente della finalità del suo contributo.

Per altro verso, il richiamo alle annotazioni nei brogliacci e i numerosi contatti telefonici intervenuti, con attivazione di una schedll7tn4ga congiuntura del delitto, utilizzata solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un'attendibilità indiscutibile delle fonti e dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] sapesse quale fine aveva il suo supporto nel bar.

Non v'è, dunque, violazione delle regole in materia di concorso di persone nel reato, né applicazione erronea del principio dolus indeterminatus determinatur ab exitu.

Il primo aspetto della questione segnalata non ricorre poiché si è avuto modo di anticipare come il contributo al fatto d'omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia stato consapevole e come costui abbia contribuito al delitto prestando un'attività materiale nella piena consapevolezza della finalizzazione di essa.

La condotta di trattenere all'interno del bar Lombardo, a consumare birra e a giocare a carte, invero, avveniva con cognizione che si sarebbero presentati in quel luogo gli esecutori, incaricati da [OSCURATO:PERSONA].

La pluralità di conversazioni con costui e le informazioni continue hanno invero dato conto dei dolo di [OSCURATO:PERSONA], che agiva con piena rappresentazione e volizione dell'azione plurisoggettiva in essere e contribuendo ad essa con un apporto causale di piena rilevanza.

Sul dolo del resto si è avuto modo di chiarire da parte della Corte d'assise d'appello come esso sussisteva pienamente, inferendolo ora dal comportamento materiale posto in essere ora dal contributo inferibile dai messaggi e dalle conversazioni intercettate unitamente a [OSCURATO:PERSONA] i che nella specifica congiuntura del fatto aveva attivato una scheda telefonica dedicata ai soli contatti con [OSCURATO:PERSONA].

In questa logica trovavano conforto le dichiarazioni dei due collaboratori esecutori materiali dell'omicidio, già di per sé idonee ad incrociarsi in funzione del tema legale della prova di cui all'art 192 comma 3 cod. proc. pen.

Il richiamo, dunque, alla categoria del dolo indeterminato è, pertanto, erroneo e non confacente al caso in esame, profilandosi, come correttamente ritenuto, una piena consapevolezza della finalità della propria azione ed un dolo diretto da parte del concorrente.

Il ricorso va pertanto ritenuto inammissibile, essendo sviluppato fuori dei casi ammessi e tendendo ad una diversa e alternativa valutazione della prova già scrutinata dai giudici territoriali, secondo un tracciato non permesso, appunto, nella sede di legittimità. e quan • • rem IC • • e Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonella e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi 4.600,00 euro, oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al -IQ/1? patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo con separato decreto di pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo P....00TTu ecoP-,:m_. IL2G_calacluzLe_chiedeurbz- udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTO La Corte d'assise d'appello di Palermo, in data 25 novembre 2020, confermava la sentenza emessa il 5 giugno 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era stato condannato con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, comma 3, cod. pen., all'esito del celebrato giudizio abbreviato, alla pena di anni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mortalmente attinto da due colpi di fucile esplosi da [OSCURATO:PERSONA] all'esterno dello Smart cafè di Partanna, con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] che guidava l'auto utilizzata per commettere il delitto e [OSCURATO:PERSONA], che coordinava la fase esecutiva del delitto. [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare svolto il ruolo di basista, trattenendo la vittima all'interno del bar, con il pretesto di giocare a carte e comunicando a [OSCURATO:PERSONA] ogni movimento di [OSCURATO:PERSONA] il giorno del delitto. Il delitto era stato commesso in Partanna il 21 maggio 2009 e, verso le 19:15, era giunta una segnalazione al comando carabinieri di Castelvetrano sull'esplosione di colpi d'arma da fuoco presso il bar Smart café. Lì i carabinieri rinvenivano il corpo esanime di Lombardo, noto pregiudicato di Partanna, attinto da due colpi d'arma da fuoco. [OSCURATO:PERSONA], soggetto con cui si era trattenuta la vittima fino alle 19:00, riferiva che fino a quell'orario Lombardo aveva giocato con altri amici a carte nel bar fino a quando, intorno alle 19:00, si era recato ad apporre la sottoscrizione presso il comando carabinieri, essendo sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per fare poco dopo ritorno presso il bar, ove aveva trovato la morte, colpito sull'uscio dell'esercizio. Ad eccezione dei nomi, Sieli non indicava altro sui soggetti che si erano trattenuti con Lombardo prima del delitto. Seguiva così, inizialmente, un decreto di archiviazione sul fatto perché rimasti ignoti gli autori di esso. Dopo circa sei anni era intercettata una conversazione durante la quale si faceva un riferimento a [OSCURATO:PERSONA] come mandante del delitto. La ragione era legata al fatto che Lombardo aveva sottratto diverse piattaforme di generi dai supermercati Despar, gestiti da [OSCURATO:PERSONA]. Erano riascoltate anche altre conversazioni e si appurava che [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti con Fogazza e Nicolosi, nei giorni precedenti l'omicidio. Emergevano, ancora, una serie di particolari sulla fase esecutiva del delitto e, in particolare, sulla vettura che aveva seguito l'auto con cui Lombardo aveva raggiunto il comando Arma per firmare e che risultava essere una wolksvagen polo in uso a Nicolosi.Fogazza e Nicolosi, indi, intraprendevano una scelta di collaborazione ed erano condannati come esecutori dell'omicidio, avendo ammesso le rispettive responsabilità. Sulla scorta delle relative dichiarazioni era stata richiesta la riapertura delle indagini e il 23 giugno 2017 era stata emessa ordinanza di custodia cautelare, poi annullata dal riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si riteneva che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l'incarico di trattenere la vittima nel bar, ma si aggiungeva che non era certo che egli sapesse per quale ragione dovesse fare quello che gli era stato chiesto da [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario il Giudice di primo grado valorizzava il contenuto delle affermazioni di Nicolosi e Fogazza, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] sapeva bene ogni cosa e sulla scorta di ciò, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, addiveniva a condanna del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell'incarico conferitogli e della ragione per la quale dovesse trattenere nel bar Lombardo, oltre a comunicare consapevolmente i movimenti di costui nello Smart café. Si trattava di un mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all'eliminazione della vittima. In questa logica militavano toltre alle dichiarazioni dei due collaboratori che avevano ammesso il fatto le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella congiuntura del delitto e in cui il primo intratteneva la vittima presso il bar e ne dava comunicazione a [OSCURATO:PERSONA]. Questi, del resto, per quel delitto è stato condannato, nella qualità di mandante. La scelta del tempo e del luogo dell'omicidio, segni tra l'altro di premeditazione, non erano stati casuali. Era certo che Lombardo si sarebbe recato presso i carabinieri ad apporre la firma e che costui, in ragione delf. adempimento, f non sarebbe stato armato. Militavano sul punto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amico di vecchia data di Lombardo. Il dichiarante aveva riferito agli investigatori di aver notato l'amico preoccupato, avendo appreso dei dubbi che si avanzavano sul furto subìto presso il supermercato di [OSCURATO:PERSONA]. I punti essenziali della decisione possono dunque così sintetizzarsi: - I due esecutori materiali dell'omicidio avevano intrapreso un percorso di collaborazione; - avevano agito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva aiutati nel momento di bisogno; - quando si erano recati nel Lazio per fare ritorno in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima dell'omicidio li aveva tranquillizzati sulla buona organizzazione del piano; 3 56( - Fogazza aveva specificato che [OSCURATO:PERSONA] era sempre in contatto con [OSCURATO:PERSONA] per questa attività e che era a conoscenza della finalità dell'azione. Del resto, l'imputato era cognato di [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco di cosa nostra e fratello di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo medico del latitante [OSCURATO:PERSONA]. Nell'organizzazione mafiosa Pandolfo rivestiva una posizione di vertice ben più importante di [OSCURATO:PERSONA] e ciò indurrebbe in difficoltà a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], cognato di un personaggio come Pandolfo, non fosse stato informato dello scopo dell'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione e deduce quanto segue. 2.1 Con unico motivo lamenta la violazione dell'articolo 192 comma 2 e 3 cod. proc. pen. con violazione dei criteri valutativi della chiamata in correità, oltre al vizio di travisamento della prova in ordine alla asserita conoscenza da parte di esso ricorrente del proposito omicidiario. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata già esaminata ed inizialmente archiviata avendo il Giudice per le indagini preliminari condiviso che non vi fossero elementi obiettivi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA], anche se aveva trattenuto nel bar Lombardo, fosse a conoscenza dell'altrui proposito omicidiario. Era derivata dalla collaborazione di Fogazza e Nicolosi la riapertura delle indagini e il titolo cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, annullato dal Tribunale del riesame. Si riteneva che non vi fossero elementi per concludere che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il motivo dell'incarico ricevuto dal proprio mandante. Era forviante l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso dichiarazione nel corso del giudizio e che, pertanto, non vi era un diverso significato nell'accordo con [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché egli aveva diritto al silenzio e sarebbe stato onere del pubblico ministero provare la conoscenza del movente d'azione e, dunque, il dolo. Ammesso che l'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA] di riferire i movimenti di Lombardo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], fosse stato reale ciò non dimostrava affatto che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la ragione della richiesta. Nicolosi non aveva detto che [OSCURATO:PERSONA] "sapeva tutto", ma solo che aveva il compito di avvisare sui movimenti di Lombardo. A questo elemento si affiancava l'impossibilità di ritenere la conoscenza della finalità di quella indicazione. Analogo era il contenuto di quanto aveva riferito Fogazza. La posizione di [OSCURATO:PERSONA], invero, nel procedimento numero 56800/15 era stata separata e archiviata, in ragione di un elemento rimasto immutato. Non era, invero, provato che l'incarico che [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA], di controllare i movimenti di Lombardo, si fosse accompagnato all'informazione sull'omicidio da compiere. Ciò determinava che il contributo e la volontà di [OSCURATO:PERSONA] al fatto non erano in funzione della morte di Lombardo. Una pura suggestione, poi, era il riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse cognato di Pandolfo, né quel dato offriva elementi per inferire la consapevolezza che avrebbe dovuto caratterizzare il tipico dolo dell'omicidio. D'altro canto le dichiarazioni dei due collaboratori oltre che generiche non erano genuine ed entrambi avevano appreso il contenuto di ciò che riferivano dalla lettura dei provvedimenti di fermo emessi a loro carico. Tra i due collaboratori non vi era sovrapponibilità. Nicolosi non aveva detto che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente davanti il bar al momento dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] era andato via prima e il dato si acquisiva attraverso quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA]. Nicolosi, ancora, non aveva confermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di pedinare Lombardo come aveva dichiarato Fogazza. Nicolosi aveva piuttosto riferito che i pedinamenti venivano eseguiti da loro due unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Era stata trascurata l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in quel bar per puro caso e che ave9X ricevuto semplice incarico di comunicare se quella sera si fosse visto Lombardo ed eventuali suoi movimenti. Non era stato reso partecipe [OSCURATO:PERSONA] dell'obbiettivo finale,tanto che aveva ripetuto a [OSCURATO:PERSONA] di "essersi stufato". Le stesse conversazioni intercettate dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole della delicatezza del suo compito, lasciandosi di continuo ad affermazioni che davano conto di ciò. [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessuna fretta di lasciare il bar, nemmeno poco prima dell'omicidio, e si era determinato a tanto per aderire alla richiesta di Tumbarello che gli aveva rivolto la domanda di accompagnarlo in campagna. Sino a quel momento [OSCURATO:PERSONA] aveva tranquillamente continuato a giocare a carte. [OSCURATO:PERSONA] 1 In premessa vanno ricordati alcuni principi di diritto relativi alla configurazione del vizio di motivazione della sentenza ed in tema di valutazione delle plurime chiamate in reità o correità. Va ribadito, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante il ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione (se strettamente necessario) della motivazione stessa, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato e conforme alle regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, (principio risalente già a: Sez. I n. 6922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripreso nel tempo) . Si suole affermare, pertanto, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. In tal senso, va anche riaffermato che le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. Il n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nell'economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n. 14732 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Molinario, rv 250133, nonché, Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv254572 nonché in Sez. II, n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che «... non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e tti convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..». In detto contesto, anche il rispetto del canone decisorio, secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006), non introduce, dunque, una ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie (e-1 contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) . Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato - tra le altre - da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) . 2. Nel caso in esame la base cognitiva sulla esistenza del mandato omicidiario è stata introdotta dai due dichiaranti che hanno materialmente posto in essere l'azione delittuosa, come risulta dalle numerose evidenze esposte in sede di merito. La sentenza impugnata premette che l'omicidio in questione sia stato già valutato in altri due distinti procedimenti giudiziari. L'uno è quello celebrato a carico degli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definito con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo il 9 luglio 2018, in giudicato il 19 giugno 2019. L'altra è quella che ha visto infliggere la pena dell'ergastolo a [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di mandante del delitto. (sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo n. 21 dell'Il settembre 2019. [OSCURATO:PERSONA], sia Nicolosi per il rispettivo contributo dichiarativo hanno goduto della circostanza attenuante di cui all'art 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 , in ragione della proficuità e dell'utilità della collaborazione giudiziaria prestata. Da ciò si è inferito un ruolo dichiarativo di entrambi caratterizzato da diffusa attendibilità, secondo quanto la stessa sentenza citata aveva posto a suo fondamento e secondo quello che, appunto, aveva costituito la base di un percorso dichiarativo oramai coperto dal giudicato. 8 5/ Né risulta corretto il ragionamento svolto nel ricorso per cassazione sulla non convergenza dei due collaboratori e sull'assenza di elementi di riscontro che potessero supportare il principio di cui all'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Sul punto la Corte territoriale è stata precisa, annotando come la libertà di giudizio che compete a ciascuna Autorità giudiziaria chiamata a decidere sul tema di attendibilità qui oggetto di scrutinio era tale da indurre anche a superare le considerazioni che il Tribunale del riesame aveva operato giungendo all'annullamento del titolo cautelare emesso inizialmente. Sul punto si è osservato che anche quei giudici, come indicato nell'atto d'appello, avevano dato per certo l'incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] di trattenere Lombardo il giorno dell'omicidio presso lo [OSCURATO:PERSONA] e di monitorarne i movimenti, segnalandoli a [OSCURATO:PERSONA]. Che poi [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dello scopo del trattenimento presso il bar che egli avrebbe dovuto assicurare lo avevano anche spiegato Fogazza e Nicolosi, esecutori materiali dell'omicidio. Entrambi, (Fogazza e Nicolisi) nel 31231 separato e autonomo percorso collaborativo avevano chiamato in correità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avevano reso dichiarazioni ribadite nel corso di tutta la collaborazione, dal 2016, tanto da risultare beneficiari della circostanza attenuante della collaborazione di cui all' art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, come già indicato. Del resto anche il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso dei contributi dei due collaboratori, che ne avevano definito il ruolo e in maniera concorde il contributo dato come mandante. Le stesse chiamate in correità erano ritenute tali da integrarsi e riscontrarsi vicendevolmente, così dando applicazione al principio di libertà del riscontro che regola, appunto, la materia delle dichiarazioni rese dal concorrente. In fatto, del resto, Fogazza e Nicolosi erano stati gli esecutori materiali dell'omicidio ed era naturale che il mandante li tenesse informati delle modalità esecutive e della presenza di un basista nel locale ove era la vittima che di lì a breve avrebbero colpito mortalmente. Del resto il primo riscontro logico alle dichiarazioni dei collaboratori stava proprio nel nucleo essenziale dei fatti e nel contributo che non era stato messo in discussione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto nel bar Lombardo e aveva comunicato ogni movimento al mandante. Del resto, in punto logico non si spiegava la ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] se fosse stato effettivamente ignaro della finalità del suo comportamento dovesse informare il mandante di ogni gesto della vittima, né quale altra spiegazione potesse esserci di un comportamento che entrambi i /(1/ 5c(1 collaboratori avevano indicato di aver appreso dal mandante che vi era un basista e che sapeva tutto. Questa spiegazione non ha ricevuto altre serie chiavi di lettura e [OSCURATO:PERSONA] non aveva mait ha osservato la Corte d'assise d'appello /indicato alcunché, né chiarito i termini dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA], più volte chiamato in fase di esecuzione dell'omicidio. La sentenza impugnata, dunque, ha esaminato i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a dare conto della posizione di costui fuori il bar e delle informazioni che riceveva sul conto di Lombardi dal ricorrente. Del resto, ha osservato la Corte d'assise d'appello che l'insieme di elementi enucleati, se [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato al corrente dello scopo del suo impiego non avrebbe avuto senso logico. D'altro canto i giudici territoriali hanno annotato come il ricorrente aveva costantemente ricevuto dal mandante indicazioni su cosa dovesse fare e come la scelta dei tempi e del luogo del delitto non fossero frutto del caso. Era noto infatti che quel giorno Lombardo si sarebbe recato ad apporre la firma sul registro degli obbligati e che pertanto si sarebbe presentato non armato. Questi dati testimoniavano una organizzazione dell'omicidio precisa, in linea con quanto avevano detto i due collaboratori, Fogazza e Nicolosi, materiali esecutori del delitto. Né aveva senso secondo i giudici territoriali il riferimento a tale Giacomino e ai soldi che doveva avere (si trattava di un dipendente di [OSCURATO:PERSONA]) argomento introdotto per casualità e senza collegamento con quanto si stava dicendo). In questa logica si è ritenuto che si trattasse di un tentativo locutorio di depistaggio, inserendosi l'inciso immediatamente dopo la domanda del ricorrente su cosa dovesse fare e senza alcun collegamento con il discorso in essere tra i due colloquianti. Questa ricostruzione,-ha ritenuto la Corte d'assise d'appello-si legava a quanto avevano attestato le intercettazioni disponibili e soprattutto a quello che avevano dichiarato entrambe le fonti collaborative, sul conto dì [OSCURATO:PERSONA]. L'attendibilità dei collaboratori, già appurata nelle diverse sedi giurisdizionali e in particolare nel processo a carico degli stessi Fogazza e Nicolosi, era stata ampiamente esaminata e approfondita nella decisione di primo grado. Entrambi i dichiaranti avevano esitato a lungo prima di aderire al progetto omicida di [OSCURATO:PERSONA], nonostante vi fossero rapporti che li vedevano legati da tempo anche in ragione dell'aiuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a entrambi gli esecutori anzidetti. Del resto le velate minacce di [OSCURATO:PERSONA] si erano accompagnate alla sicurezza che c'era una persona che sapeva tutto e che li avrebbe agevolati pcosì che non vi sarebbero statii problemi in fase di esecuzione.Né si sarebbe potuta collegare la convergenza tra i due dichiaranti facendo leva sulla lettura in carcere, da parte di entrambi dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa a loro carico. Il tema è affrontato nella decisione di merito (cfr fl. 33) e si incentra la spiegazione sulla circostanza che Fogazza aveva appreso tutto dopo l'esecuzione assistendo agli stessi discorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In quello stesso contesto quest'ultimo si lamentava del comportamento del primo che nel frangente delittuoso, momento di assoluta delicatezza, lo aveva chiamato e aveva inviato una serie di messaggi. La Corte territoriale ha spiegato, poi, che nella specie non ricorreva alcun interesse dei dichiaranti a calunniare [OSCURATO:PERSONA] (fl. 34 e 88) ed ha approfondito il rapporto tra i collaboratori e [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze erablIgioni di lavoro la moglie di Fogazza. Né si può ritenere esistente una contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori su chi seguisse negli ultimi tempi Lombardo, essendo di tutta evidenza che anche [OSCURATO:PERSONA] si preoccupasse di seguire e studiare i movimenti di Lombardo prima dell'omicidio. La Corte territoriale ha, poi, annotato come [OSCURATO:PERSONA] fosse cognato di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA] medico del latitante [OSCURATO:PERSONA]). Ora si è osservato che il vincolo d'affinità esistente con un vertice di cosa nostra a Partanna rendeva davvero poco credibile che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente della finalità del suo contributo. Per altro verso, il richiamo alle annotazioni nei brogliacci e i numerosi contatti telefonici intervenuti, con attivazione di una schedll7tn4ga congiuntura del delitto, utilizzata solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un'attendibilità indiscutibile delle fonti e dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] sapesse quale fine aveva il suo supporto nel bar. Non v'è, dunque, violazione delle regole in materia di concorso di persone nel reato, né applicazione erronea del principio dolus indeterminatus determinatur ab exitu. Il primo aspetto della questione segnalata non ricorre poiché si è avuto modo di anticipare come il contributo al fatto d'omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia stato consapevole e come costui abbia contribuito al delitto prestando un'attività materiale nella piena consapevolezza della finalizzazione di essa. La condotta di trattenere all'interno del bar Lombardo, a consumare birra e a giocare a carte, invero, avveniva con cognizione che si sarebbero presentati in quel luogo gli esecutori, incaricati da [OSCURATO:PERSONA]. La pluralità di conversazioni con costui e le informazioni continue hanno invero dato conto dei dolo di [OSCURATO:PERSONA], che agiva con piena rappresentazione e volizione dell'azione plurisoggettiva in essere e contribuendo ad essa con un apporto causale di piena rilevanza. Sul dolo del resto si è avuto modo di chiarire da parte della Corte d'assise d'appello come esso sussisteva pienamente, inferendolo ora dal comportamento materiale posto in essere ora dal contributo inferibile dai messaggi e dalle conversazioni intercettate unitamente a [OSCURATO:PERSONA] i che nella specifica congiuntura del fatto aveva attivato una scheda telefonica dedicata ai soli contatti con [OSCURATO:PERSONA]. In questa logica trovavano conforto le dichiarazioni dei due collaboratori esecutori materiali dell'omicidio, già di per sé idonee ad incrociarsi in funzione del tema legale della prova di cui all'art 192 comma 3 cod. proc. pen. Il richiamo, dunque, alla categoria del dolo indeterminato è, pertanto, erroneo e non confacente al caso in esame, profilandosi, come correttamente ritenuto, una piena consapevolezza della finalità della propria azione ed un dolo diretto da parte del concorrente. Il ricorso va pertanto ritenuto inammissibile, essendo sviluppato fuori dei casi ammessi e tendendo ad una diversa e alternativa valutazione della prova già scrutinata dai giudici territoriali, secondo un tracciato non permesso, appunto, nella sede di legittimità. e quan • • rem IC • • e Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonella e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi 4.600,00 euro, oltre ad accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al -IQ/1? patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'assise d'appello di Palermo con separato decreto di pagam
Sentenza Cassazione n. 37679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris