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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1987

Cassazione n. 20496/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1987 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con successiva memoria, attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, 192, 530 e 533 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale risulta invece precisa e puntuale nella spiegazione dell'iter argonnentativo logico- giuridico seguito dal giudicante, anche laddove illustra l'assenza di soluzioni alternative circa l'attribuibilità di parte dello stupefacente ad altri soggetti, in assenza persino di puntuali e tempestive deduzioni difensive al riguardo (senza che sul punto intervenga specifica contestazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso mediante il quale la prevenuta lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 5-6, sent. di appello); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende,, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c sigliere estenso,re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1987 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con successiva memoria, attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, 192, 530 e 533 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale risulta invece precisa e puntuale nella spiegazione dell'iter argonnentativo logico- giuridico seguito dal giudicante, anche laddove illustra l'assenza di soluzioni alternative circa l'attribuibilità di parte dello stupefacente ad altri soggetti, in assenza persino di puntuali e tempestive deduzioni difensive al riguardo (senza che sul punto intervenga specifica contestazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso mediante il quale la prevenuta lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen., nonché il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 5-6, sent. di appello); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende,, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c sigliere estenso,re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris