Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:953
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
13 dicembre 2016 (
*
)
«Ricorso per risarcimento danni proposto da una persona fisica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑469/16,
avente ad oggetto il ricorso, proposto il 27 luglio 2016,
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato da M. Iervolino, avvocato,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da M. Berger, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici,
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il suo atto introduttivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte che condanni la Repubblica italiana per l’incompleto e tardivo recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1), come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU 1982, L 43, pag. 21), e della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, L 167, pag. 14), come modificata dalla direttiva 82/76.
2
Il ricorrente allega che la Repubblica italiana, non avendo adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea, gli ha causato danni per un importo complessivo pari, a suo avviso, a EUR 200 000. Infatti, a norma delle direttive citate al punto 1 della presente ordinanza, egli avrebbe avuto diritto, negli anni compresi tra il 1995 e il 1999, durante i quali conseguiva la propria specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II (Italia), a una borsa di studio o a una remunerazione. Nondimeno, nessuno di tali vantaggi gli è stato concesso, sicché la Repubblica italiana dovrebbe essere condannata a corrispondergli non soltanto l’importo dovuto per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione (ossia EUR 80 000), ma altresì un importo identico a titolo di risarcimento dei danni subìti per il tardivo e incompleto recepimento delle medesime direttive, nonché un’ulteriore somma per la «perdita di chance».
3
Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
4
Nella fattispecie, si deve constatare subito che il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblica italiana, inteso alla condanna di quest’ultima a risarcirlo dei danni che avrebbe subìto dal tardivo e incompleto recepimento delle succitate direttive, esula dalla competenza della Corte.
5
Invero, nessuna disposizione dei Trattati dà competenza alla Corte a conoscere di un atto introduttivo proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro e diretto a ottenere la dichiarazione dell’inadempimento da parte di quest’ultimo agli obblighi che gli derivano dal diritto dell’Unione (ordinanza del 10 marzo 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Spagna, C‑540/10, non pubblicata, EU:C:2011:145, punto 5).
6
Ciò considerato, si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo, che non occorre pertanto notificare alla convenuta.
Sulle spese
7
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è adottata senza notifica dell’atto introduttivo alla convenuta e, quindi, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 13 dicembre 2016
Il cancelliere
Il presidente della Decima Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
M. Berger
*
Lingua processuale: l’italiano.