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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:C:2016:953
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 dicembre 2016 ( * ) «Ricorso per risarcimento danni proposto da una persona fisica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte» Nella causa C‑469/16, avente ad oggetto il ricorso, proposto il 27 luglio 2016,

[OSCURATO:PERSONA]

, rappresentato da M. Iervolino, avvocato, ricorrente, contro Repubblica italiana, convenuta, LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Berger, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo atto introduttivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte che condanni la Repubblica italiana per l’incompleto e tardivo recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1), come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU 1982, L 43, pag. 21), e della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, L 167, pag. 14), come modificata dalla direttiva 82/76. 2 Il ricorrente allega che la Repubblica italiana, non avendo adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea, gli ha causato danni per un importo complessivo pari, a suo avviso, a EUR 200

000. Infatti, a norma delle direttive citate al punto 1 della presente ordinanza, egli avrebbe avuto diritto, negli anni compresi tra il 1995 e il 1999, durante i quali conseguiva la propria specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II (Italia), a una borsa di studio o a una remunerazione.

Nondimeno, nessuno di tali vantaggi gli è stato concesso, sicché la Repubblica italiana dovrebbe essere condannata a corrispondergli non soltanto l’importo dovuto per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione (ossia EUR 80 000), ma altresì un importo identico a titolo di risarcimento dei danni subìti per il tardivo e incompleto recepimento delle medesime direttive, nonché un’ulteriore somma per la «perdita di chance». 3 Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 4 Nella fattispecie, si deve constatare subito che il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblica italiana, inteso alla condanna di quest’ultima a risarcirlo dei danni che avrebbe subìto dal tardivo e incompleto recepimento delle succitate direttive, esula dalla competenza della Corte. 5 Invero, nessuna disposizione dei Trattati dà competenza alla Corte a conoscere di un atto introduttivo proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro e diretto a ottenere la dichiarazione dell’inadempimento da parte di quest’ultimo agli obblighi che gli derivano dal diritto dell’Unione (ordinanza del 10 marzo 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Spagna, C‑540/10, non pubblicata, EU:C:2011:145, punto 5). 6 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo, che non occorre pertanto notificare alla convenuta.

Sulle spese 7 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.

Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è adottata senza notifica dell’atto introduttivo alla convenuta e, quindi, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faccia carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede: 1) La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 dicembre 2016 Il cancelliere Il presidente della Decima Sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

M. Berger * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 dicembre 2016 ( * ) «Ricorso per risarcimento danni proposto da una persona fisica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte» Nella causa C‑469/16, avente ad oggetto il ricorso, proposto il 27 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da M. Iervolino, avvocato, ricorrente, contro Repubblica italiana, convenuta, LA CORTE (Decima Sezione), composta da M. Berger, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo atto introduttivo il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte che condanni la Repubblica italiana per l’incompleto e tardivo recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1), come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU 1982, L 43, pag. 21), e della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, L 167, pag. 14), come modificata dalla direttiva 82/76. 2 Il ricorrente allega che la Repubblica italiana, non avendo adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea, gli ha causato danni per un importo complessivo pari, a suo avviso, a EUR 200 000. Infatti, a norma delle direttive citate al punto 1 della presente ordinanza, egli avrebbe avuto diritto, negli anni compresi tra il 1995 e il 1999, durante i quali conseguiva la propria specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II (Italia), a una borsa di studio o a una remunerazione. Nondimeno, nessuno di tali vantaggi gli è stato concesso, sicché la Repubblica italiana dovrebbe essere condannata a corrispondergli non soltanto l’importo dovuto per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione (ossia EUR 80 000), ma altresì un importo identico a titolo di risarcimento dei danni subìti per il tardivo e incompleto recepimento delle medesime direttive, nonché un’ulteriore somma per la «perdita di chance». 3 Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 4 Nella fattispecie, si deve constatare subito che il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblica italiana, inteso alla condanna di quest’ultima a risarcirlo dei danni che avrebbe subìto dal tardivo e incompleto recepimento delle succitate direttive, esula dalla competenza della Corte. 5 Invero, nessuna disposizione dei Trattati dà competenza alla Corte a conoscere di un atto introduttivo proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro e diretto a ottenere la dichiarazione dell’inadempimento da parte di quest’ultimo agli obblighi che gli derivano dal diritto dell’Unione (ordinanza del 10 marzo 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Spagna, C‑540/10, non pubblicata, EU:C:2011:145, punto 5). 6 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo, che non occorre pertanto notificare alla convenuta. Sulle spese 7 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è adottata senza notifica dell’atto introduttivo alla convenuta e, quindi, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faccia carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede: 1) La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere del presente atto introduttivo. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 13 dicembre 2016 Il cancelliere Il presidente della Decima Sezione A. [OSCURATO:PERSONA] M. Berger * Lingua processuale: l’italiano.
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