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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33133/2025

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15542‒2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Sara ARMELLA (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Paolo CANTORE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Genova, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] 4/2,presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p ro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: Oggetto: TRIBUTI - dazio antidumping – ordinanza interlocutoria ex art. 384, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 85 0 / 0 2 /2023 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 21/12/2023, non notificata.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del giorno 16/09/2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] VITIELLO,che ha concluso chiedendo in via principale il rinvio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia UE e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al quarto motivo, con assorbimento dell’unico motivo del ricorso principale; udita, per la ricorrent e , l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale; udita, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’ A vvocat a dello Stato, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] COLLABOLLETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del proprio ricorso incidentale; udito nuovamente il relatore, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.

Rilevato che: - l a presente controversia ha ad oggetto gli avvisi di accertamento per dazi, IVA e sanzioni emessicon riferimento all’anno 2016 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,quale importatrice di beni di cui l’amministrazione doganale disconosceva l’origine indiana ed applicando, quindi, il dazio antidumping per i beni di origine cinese, sulla scorta delle risultanze di un’indagine compiuta dall’OLAF da cui emergeva che diversi produttori indiani, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], dai quali la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato tubi di acciaio inossidabile, avevano esportato verso l’Unione europea tubi dichiarati con voce doganale (VD) 7304 49, ma di origine cinese (V D 7304 1110) , soggetti a dazio antidumping, per non essere stati sottoporli ad alcuna trasformazione o con trasformazione non sufficiente a conferire alla merce l’origine indiana. - c on la sentenza impugnata, la CTR della Liguria ha rigetta to sia l’appello principale della società importatrice che l’appello incidentale proposto dall’Ufficio conferma ndo gli atti impositivi sostenendo che «L’[OSCURATO:PERSONA], sulla base dei PV e dei documenti richiamati (verificato come tutte le importazioni dalla Cina della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo antecedente le forniture oggetto di contestazione fossero relative a tubi classificati alla VD 7304 1110) ha stabilito alla merce l'origine Cina con applicazione del dazio antidumping pari al 71,9%.

Le contestazioni dell'Ufficio non sono state confutate da elementi di prova che dimostrassero la corretta applicazione delle regole d’origine e che si trattava, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA], difornitura di profilati cavi classificati alla VD 7304

49. La mancanza di prova dell'elemento soggettivo delle violazioni contestate porta a respingere l'appello incidentale dell'Ufficio in punto di sanzioni irrogate (art 5 comma 1 Dlgs 18/12/97 n. 472)». -la società importatrice ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi , cui ha resist ito l’Agenzia delle dogane con controricorsoe ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. -il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: - c on riferimento alla fattispecie in esame , di importazione dalla Cina di beni rientranti nella voce doganale 7304 1110, poi esportati in Europa con la voce doganale 7304 41, era stata posta questione pregiudiziale, in causa C-86/24, [OSCURATO:PERSONA] a.s., peraltro concernente l’importazione nell’UE di prodotti lavorati in India da Maxim, volta a verificare “se la regola primaria per la determinazione dell’origine relativa alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446, sia valida nella parte in cui esclude che per il cambiamento dell’origine dei tubi rifiniti a caldo di cui alla sottovoce 7304 11, conformi alla norma ASTM A312, sia sufficiente la loro trasformazione a freddo (riduzione a freddo)”; - in relazione a tale questione, su cui il Collegio, in udienza, per il tramite della Presidente, aveva espressamente invitato le parti ad interloquire, è intervenuta la recentissima sentenza della CGUE del 2 ottobre 2025, in causa C-86/24, [OSCURATO:PERSONA] a.s., che ha dichiarato che «dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato22 - 01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione»; - sull’incidenza di tale decisione nella fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima; P.Q.M La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15542‒2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Sara ARMELLA (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Paolo CANTORE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Genova, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] 4/2,presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p ro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: Oggetto: TRIBUTI - dazio antidumping – ordinanza interlocutoria ex art. 384, terzo comma, c.p.c. [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 85 0 / 0 2 /2023 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 21/12/2023, non notificata. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del giorno 16/09/2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] VITIELLO,che ha concluso chiedendo in via principale il rinvio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia UE e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso incidentale limitatamente al quarto motivo, con assorbimento dell’unico motivo del ricorso principale; udita, per la ricorrent e , l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale; udita, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’ A vvocat a dello Stato, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] COLLABOLLETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del proprio ricorso incidentale; udito nuovamente il relatore, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025. Rilevato che: - l a presente controversia ha ad oggetto gli avvisi di accertamento per dazi, IVA e sanzioni emessicon riferimento all’anno 2016 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,quale importatrice di beni di cui l’amministrazione doganale disconosceva l’origine indiana ed applicando, quindi, il dazio antidumping per i beni di origine cinese, sulla scorta delle risultanze di un’indagine compiuta dall’OLAF da cui emergeva che diversi produttori indiani, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], dai quali la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato tubi di acciaio inossidabile, avevano esportato verso l’Unione europea tubi dichiarati con voce doganale (VD) 7304 49, ma di origine cinese (V D 7304 1110) , soggetti a dazio antidumping, per non essere stati sottoporli ad alcuna trasformazione o con trasformazione non sufficiente a conferire alla merce l’origine indiana. - c on la sentenza impugnata, la CTR della Liguria ha rigetta to sia l’appello principale della società importatrice che l’appello incidentale proposto dall’Ufficio conferma ndo gli atti impositivi sostenendo che «L’[OSCURATO:PERSONA], sulla base dei PV e dei documenti richiamati (verificato come tutte le importazioni dalla Cina della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo antecedente le forniture oggetto di contestazione fossero relative a tubi classificati alla VD 7304 1110) ha stabilito alla merce l'origine Cina con applicazione del dazio antidumping pari al 71,9%. Le contestazioni dell'Ufficio non sono state confutate da elementi di prova che dimostrassero la corretta applicazione delle regole d’origine e che si trattava, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA], difornitura di profilati cavi classificati alla VD 7304 49. La mancanza di prova dell'elemento soggettivo delle violazioni contestate porta a respingere l'appello incidentale dell'Ufficio in punto di sanzioni irrogate (art 5 comma 1 Dlgs 18/12/97 n. 472)». -la società importatrice ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi , cui ha resist ito l’Agenzia delle dogane con controricorsoe ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. -il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: - c on riferimento alla fattispecie in esame , di importazione dalla Cina di beni rientranti nella voce doganale 7304 1110, poi esportati in Europa con la voce doganale 7304 41, era stata posta questione pregiudiziale, in causa C-86/24, [OSCURATO:PERSONA] a.s., peraltro concernente l’importazione nell’UE di prodotti lavorati in India da Maxim, volta a verificare “se la regola primaria per la determinazione dell’origine relativa alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446, sia valida nella parte in cui esclude che per il cambiamento dell’origine dei tubi rifiniti a caldo di cui alla sottovoce 7304 11, conformi alla norma ASTM A312, sia sufficiente la loro trasformazione a freddo (riduzione a freddo)”; - in relazione a tale questione, su cui il Collegio, in udienza, per il tramite della Presidente, aveva espressamente invitato le parti ad interloquire, è intervenuta la recentissima sentenza della CGUE del 2 ottobre 2025, in causa C-86/24, [OSCURATO:PERSONA] a.s., che ha dichiarato che «dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato22 - 01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione»; - sull’incidenza di tale decisione nella fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima; P.Q.M La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione. Così deciso
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