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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 46086/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies e comma 2-bis, cod. strada (fatto del 11.11.2017).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att.

Cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto, da un lato, che la cd. curva di Widmark (volta ad individuare il processo di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche da parte dell'organismo umano) fosse priva di valenza probatoria nel caso di specie, e dall'altro che proprio sulla base di detta curva l'interessato, al momento del sinistro, avrebbe avuto un tasso alcolemico rilevante ai fini penali, se non addirittura il picco massimo dello stesso.

II) Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello travisato le risultanze probatorie, affermando che l'imputato non avrebbe assunto del cibo insieme alle sostanze alcoliche.

III) Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello travisato le risultanze probatorie, affermando che il fondo stradale era asciutto.

IV) Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che al momento del sinistro l'imputato avesse un tasso alcolennico rilevante dal punto di vista penale.

V) Violazione di legge, perché l'accertamento ematico non veniva effettuato all'interno di un protocollo medico bensì risultava essere un atto di polizia giudiziaria, non preceduto dagli avvisi di cui alle garanzie difensive previste dagli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

VI) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito adeguatamente argomentato in punto di determinazione della pena base, non contenuta nel minimo edittale.

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1. I primi quattro motivi dedotti attengono al merito e non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato in punto di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.

I rilievi di parte ricorrente - compreso quello prospettato nel terzo motivo di ricorso, in relazione al fondo asciutto (e non bagnato) della strada su cui era transitata l'autovettura condotta dallo Zat - non assumono valore dirimente ai fini della invocata esclusione della responsabilità, sulla scorta dei plurimi elementi a carico evidenziati nella sentenza impugnata.

Sotto questo profilo, la decisione oggetto di ricorso è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501).

Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione.

3.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato, essendo pacifico che il modulo sottoscritto (e prodotto) dall'imputato contiene l'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., rispetto al quale non serve alcuna risposta dell'interessato ai fini della validità dell'avviso.

3.3. Anche il sesto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di pregio, in quanto non si confronta con la constatata irrogazione di una pena in misura prossima al minimo edittale, situazione che notoriamente non comporta la necessità di una dettagliata motivazione, potendo bastare il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464 - 01).

4. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 ottobre 2022 DEPOSI-[OSCURATO:PERSONA] Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies e comma 2-bis, cod. strada (fatto del 11.11.2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. Cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto, da un lato, che la cd. curva di Widmark (volta ad individuare il processo di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche da parte dell'organismo umano) fosse priva di valenza probatoria nel caso di specie, e dall'altro che proprio sulla base di detta curva l'interessato, al momento del sinistro, avrebbe avuto un tasso alcolemico rilevante ai fini penali, se non addirittura il picco massimo dello stesso. II) Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello travisato le risultanze probatorie, affermando che l'imputato non avrebbe assunto del cibo insieme alle sostanze alcoliche. III) Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello travisato le risultanze probatorie, affermando che il fondo stradale era asciutto. IV) Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che al momento del sinistro l'imputato avesse un tasso alcolennico rilevante dal punto di vista penale. V) Violazione di legge, perché l'accertamento ematico non veniva effettuato all'interno di un protocollo medico bensì risultava essere un atto di polizia giudiziaria, non preceduto dagli avvisi di cui alle garanzie difensive previste dagli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. VI) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito adeguatamente argomentato in punto di determinazione della pena base, non contenuta nel minimo edittale. 3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 3.1. I primi quattro motivi dedotti attengono al merito e non sono consentiti in sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato in punto di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto. I rilievi di parte ricorrente - compreso quello prospettato nel terzo motivo di ricorso, in relazione al fondo asciutto (e non bagnato) della strada su cui era transitata l'autovettura condotta dallo Zat - non assumono valore dirimente ai fini della invocata esclusione della responsabilità, sulla scorta dei plurimi elementi a carico evidenziati nella sentenza impugnata. Sotto questo profilo, la decisione oggetto di ricorso è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501). Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione. 3.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato, essendo pacifico che il modulo sottoscritto (e prodotto) dall'imputato contiene l'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., rispetto al quale non serve alcuna risposta dell'interessato ai fini della validità dell'avviso. 3.3. Anche il sesto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di pregio, in quanto non si confronta con la constatata irrogazione di una pena in misura prossima al minimo edittale, situazione che notoriamente non comporta la necessità di una dettagliata motivazione, potendo bastare il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 ottobre 2022 DEPOSI-[OSCURATO:PERSONA] Consigli
Sentenza Cassazione n. 46086/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris