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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26888/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1968 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 4 novembre 2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; hdita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19 aprile 2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

L'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e, segnatamente, per avere fatto parte dell'associazione 'ndranghetistica costituita dalla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], 1facente capo alla locale della provincia di [OSCURATO:PERSONA], diretta da [OSCURATO:PERSONA] e operante nel centro storico della città.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto di tutti gli elementi nuovi indicati dalla difesa, avendo trascurato: la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]", da cui si ricava che il ricorrente è stato assolto dal reato associativo contestato fino al febbraio 2007; il decreto numero 8/2011 della seconda sezione penale della Corte d'appello di Catanzaro, con cui è stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'elenco dei movimenti definitivi, relativo al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], diretto a documentare che il collaboratore non è stato in grado di raccontare fatti afferenti al periodo non coperto dal giudicato assolutorio, perché detenuto ininterrottamente dal 2006 al 2016; la sintesi della nota integrativa del 19 febbraio 2018, finalizzata a dimostrare che il ricorrente non ha partecipato al pranzo del 25 gennaio 2018, fatto utilizzato dal giudice della cautela per ritenere provata l'attualità della partecipazione all'associazione.

Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato il condiviso orientamento di legittimità, secondo cui, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite, esaminate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria ovvero con decreto di archiviazione in relazione a un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo, oggetto di contestazione, e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio.

Nel caso in esame, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] atterebbero tutti a fatti relativi al periodo coperto dal giudicato assolutorio e anche l'evento di cui parla D'[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe una circostanza risalente all'anno 2006, nella quale erano state concesse delle doti ed erano state decise delle cariche, non comunicate a tutti i componenti della locale.

Le altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cannata si limiterebbero alla obiettivamente generica attestazione di appartenenza del ricorrente al sodalizio; 2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, per non avere il 2Tribunale di Catanzaro considerato che, fronte dell'intervenuta assoluzione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.- pen., la presunzione- di adeguatezza della misura cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può operare solo in quanto siano individuate condotte punibili ex art. 416 bis cod. pen., poste in essere in altra frazione temporale, successiva a quella giudicata, altrimenti dovendosi proprio ritenere operante l'eccezione alla presunzione relativa dettata da tale norma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v.

Sez. 2, n. 12967/2019).

Secondo il ricorrente, nel caso in esame, tali condotte non sarebbero state individuate.

Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse del ricorrente, con cui si è dedotto: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che le misure coercitive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.

Il Tribunale, in sede di appello cautelare, avrebbe omesso di verificare la concreta incidenza di un giudicato assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] g [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'accusa di partecipazione allo stesso sodalizio di 'ndrangheta, contestatogli con l'imputazione provvisoria, contenuta nel provvedimento cautelare, in un ambito temporale per larga parte sovrapponibile.

Dopo aver ripercorso le vicende relative all'applicazione della misura e alle impugnazioni proposte avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, il ricorrente ha ricordato gli elementi dedotti con la richiesta di revoca e ha rimarcato che la contestazione provvisoria, elevata nel presente procedimento, è per un periodo temporale sovrapponibile a quella oggetto della sentenza assolutoria, pronunciata nei suoi confronti.

Ha inoltre dedotto che il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale avevano attribuito al giudicato cautelare una funzione di sbarramento delle richieste difensive, pur rappresentanti elementi nuovi in quanto non preesistenti o non valutati in precedenza; 2) mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo della mera apparenza nella parte in cui l'ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni riferimento al tema proposto, limitandosi ad affermare che il pregresso giudicato assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] @ [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad incidere sui fatti in contestazione.

Nel provvedimento impugnato sarebbe stata omessa la disamina degli specifici elementi di novità.

Indiscusso che il Pubblico ministero può esercitare l'azione dopo una precedente assoluzione per la partecipazione di un soggetto all'associazione mafiosa riferita ad altro periodo temporale, il ricorrente ha rimarcato che, nel caso in esame, si era dedotto che il giudicato assolutorio era in grado di impedire o condizionare non l'esercizio dell'azione 3penale ma la costruzione di un quadro di gravità indiziaria per la partecipazione associativa successiva.

Si sarebbe dovuto accertare ossia se vi fossero elementi probatori con riguardo al successivo periodo non coperto da giudicato; 3) violazione ed errata applicazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen., perché l'ordinanza impugnata, nel rigettare l'appello proposto dalla difesa, avrebbe ritenuto che la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso può trovare fondamento in una mera manifestazione di volontà di adesione al sodalizio criminoso contestato, senza che risulti alcuna provvista indiziaria di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, seguita da una concreta attivazione per agevolare e rafforzare l'esistenza del sodalizio.

Peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la novità consistita nei principi dettati dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 36958/2021, ric.

Modaffari; 4) mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo della mera apparenza nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto operante nella fattispecie in esame la presunzione legale di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con gli elementi difensivi volti a dimostrarne la concreta insussistenza.

Il Tribunale avrebbe errato nel considerare che le esigenze cautelari cessino solo con l'abbandono del sodalizio e che non possano valorizzarsi elementi quali, ad esempio, un giudicato assolutorio, come avvenuto nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che è principio ormai consolidato quello secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.

Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676).

La cognizione del Tribunale, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi e anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendosi riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune 4da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir-meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 1.2 Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro ha affermato che "le argomentazioni, formulate con l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non introducevano elementi di novità, essendosi formato giudicato cautelare sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari e risultando i rilievi difensivi già stati esaminati da questo Tribunale e dalla Suprema Corte.

In particolare, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati proba tori, nella specie di tipo dichiaratiti° e intercettivo, sono non soltanto state analizzate da questo tribunale, che ha dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, ma sono state anche dichiarate infondate dalla Suprema Corte, siccome sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa, alternativa ricostruzione della vicenda criminosa".

Siffatta motivazione sfugge a ogni rilievo censorio.

Difatti, nella sentenza n. 23145, pronunciata dalla Sesta Sezione di questa Corte il 16 luglio 2020 e richiamata nel provvedimento impugnato, si afferma che il Tribunale del riesame, nel dare conto dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, con riguardo al ruolo di affiliato alla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], facente capo alla "locale" della "provincia" di [OSCURATO:PERSONA] (diretta da [OSCURATO:PERSONA]) e operante nel centro storico della città, aveva evidenziato che la prova cautelare del ruolo contestato a [OSCURATO:PERSONA] emergeva soprattutto dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese il 6 novembre 2019, aveva indicato l'indagato come tuttora appartenente alla nuova locale di [OSCURATO:PERSONA], formata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2012, sottolineandone l'effettiva e concreta caratura criminale anche con riferimento alle condotte usurarie dallo stesso poste in essere. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva riferito della precedente appartenenza dell'indagato alla società minore o 'ndrina, parimenti indicandone l'attività usuraria.

Il Tribunale, inoltre, aveva sottolineato che il pregresso giudicato assolutorio, pronunciato nei confronti del ricorrente nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], impediva l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non per fatti nuovi e diversi da quelli già giudicati, come nel caso in esame.

Alla luce di tali argomentazioni emerge con evidenza che la sentenza assolutoria e le dichiarazioni dei collaboratori, evocati nel ricorso in disamina, 5sono state già vagliate nel procedimento conclusosi con l'applicazione della misura cautelare.

Ne discende che correttamente nel provvedimento impugnato si è ritenuto che difettassero i requisiti di novità necessari per la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata, avendo la difesa dedotto solo la sussistenza di un complesso di risultanze di fatto già valutate in occasione del precedente provvedimento, con cui è stata disposta la misura cautelare.

Posto poi che il ricorrente non ha illustrato la decisività, rispetto al compendio indiziario acquisito í della dedotta revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deve pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del ricorso.

2. Deve aggiungersi, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850) che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale, che inficia i motivi originari.

Ciò per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

Giova precisare, ad ogni modo, con riguardo alle deduzioni formulate nei motivi nuovi che le Sezioni unite di questa Corte (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, Rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, Rv. 208313) hanno affermato che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte.

Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Né può valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha già deciso la questione controversa (così, testualmente in motivazione, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 43193 del 3/5/2018, Rv. 273944; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Rv. 272338, secondo cui l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese 6processuali e della sanzione pecuniaria nella misura precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

4. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aola [OSCURATO:PERSONA] SEZI2Nt rebtAL§.02t L LUID. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 gennaio 1968 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 4 novembre 2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; hdita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19 aprile 2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. L'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e, segnatamente, per avere fatto parte dell'associazione 'ndranghetistica costituita dalla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], 1facente capo alla locale della provincia di [OSCURATO:PERSONA], diretta da [OSCURATO:PERSONA] e operante nel centro storico della città. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto di tutti gli elementi nuovi indicati dalla difesa, avendo trascurato: la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]", da cui si ricava che il ricorrente è stato assolto dal reato associativo contestato fino al febbraio 2007; il decreto numero 8/2011 della seconda sezione penale della Corte d'appello di Catanzaro, con cui è stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'elenco dei movimenti definitivi, relativo al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], diretto a documentare che il collaboratore non è stato in grado di raccontare fatti afferenti al periodo non coperto dal giudicato assolutorio, perché detenuto ininterrottamente dal 2006 al 2016; la sintesi della nota integrativa del 19 febbraio 2018, finalizzata a dimostrare che il ricorrente non ha partecipato al pranzo del 25 gennaio 2018, fatto utilizzato dal giudice della cautela per ritenere provata l'attualità della partecipazione all'associazione. Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato il condiviso orientamento di legittimità, secondo cui, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite, esaminate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria ovvero con decreto di archiviazione in relazione a un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo, oggetto di contestazione, e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. Nel caso in esame, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] atterebbero tutti a fatti relativi al periodo coperto dal giudicato assolutorio e anche l'evento di cui parla D'[OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe una circostanza risalente all'anno 2006, nella quale erano state concesse delle doti ed erano state decise delle cariche, non comunicate a tutti i componenti della locale. Le altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cannata si limiterebbero alla obiettivamente generica attestazione di appartenenza del ricorrente al sodalizio; 2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, per non avere il 2Tribunale di Catanzaro considerato che, fronte dell'intervenuta assoluzione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.- pen., la presunzione- di adeguatezza della misura cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può operare solo in quanto siano individuate condotte punibili ex art. 416 bis cod. pen., poste in essere in altra frazione temporale, successiva a quella giudicata, altrimenti dovendosi proprio ritenere operante l'eccezione alla presunzione relativa dettata da tale norma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 2, n. 12967/2019). Secondo il ricorrente, nel caso in esame, tali condotte non sarebbero state individuate. Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse del ricorrente, con cui si è dedotto: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che le misure coercitive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. Il Tribunale, in sede di appello cautelare, avrebbe omesso di verificare la concreta incidenza di un giudicato assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] g [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'accusa di partecipazione allo stesso sodalizio di 'ndrangheta, contestatogli con l'imputazione provvisoria, contenuta nel provvedimento cautelare, in un ambito temporale per larga parte sovrapponibile. Dopo aver ripercorso le vicende relative all'applicazione della misura e alle impugnazioni proposte avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, il ricorrente ha ricordato gli elementi dedotti con la richiesta di revoca e ha rimarcato che la contestazione provvisoria, elevata nel presente procedimento, è per un periodo temporale sovrapponibile a quella oggetto della sentenza assolutoria, pronunciata nei suoi confronti. Ha inoltre dedotto che il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale avevano attribuito al giudicato cautelare una funzione di sbarramento delle richieste difensive, pur rappresentanti elementi nuovi in quanto non preesistenti o non valutati in precedenza; 2) mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo della mera apparenza nella parte in cui l'ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni riferimento al tema proposto, limitandosi ad affermare che il pregresso giudicato assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] @ [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad incidere sui fatti in contestazione. Nel provvedimento impugnato sarebbe stata omessa la disamina degli specifici elementi di novità. Indiscusso che il Pubblico ministero può esercitare l'azione dopo una precedente assoluzione per la partecipazione di un soggetto all'associazione mafiosa riferita ad altro periodo temporale, il ricorrente ha rimarcato che, nel caso in esame, si era dedotto che il giudicato assolutorio era in grado di impedire o condizionare non l'esercizio dell'azione 3penale ma la costruzione di un quadro di gravità indiziaria per la partecipazione associativa successiva. Si sarebbe dovuto accertare ossia se vi fossero elementi probatori con riguardo al successivo periodo non coperto da giudicato; 3) violazione ed errata applicazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen., perché l'ordinanza impugnata, nel rigettare l'appello proposto dalla difesa, avrebbe ritenuto che la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso può trovare fondamento in una mera manifestazione di volontà di adesione al sodalizio criminoso contestato, senza che risulti alcuna provvista indiziaria di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, seguita da una concreta attivazione per agevolare e rafforzare l'esistenza del sodalizio. Peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la novità consistita nei principi dettati dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 36958/2021, ric. Modaffari; 4) mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo della mera apparenza nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto operante nella fattispecie in esame la presunzione legale di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con gli elementi difensivi volti a dimostrarne la concreta insussistenza. Il Tribunale avrebbe errato nel considerare che le esigenze cautelari cessino solo con l'abbandono del sodalizio e che non possano valorizzarsi elementi quali, ad esempio, un giudicato assolutorio, come avvenuto nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che è principio ormai consolidato quello secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676). La cognizione del Tribunale, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi e anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendosi riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune 4da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir-meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 1.2 Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro ha affermato che "le argomentazioni, formulate con l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non introducevano elementi di novità, essendosi formato giudicato cautelare sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari e risultando i rilievi difensivi già stati esaminati da questo Tribunale e dalla Suprema Corte. In particolare, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati proba tori, nella specie di tipo dichiaratiti° e intercettivo, sono non soltanto state analizzate da questo tribunale, che ha dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, ma sono state anche dichiarate infondate dalla Suprema Corte, siccome sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa, alternativa ricostruzione della vicenda criminosa". Siffatta motivazione sfugge a ogni rilievo censorio. Difatti, nella sentenza n. 23145, pronunciata dalla Sesta Sezione di questa Corte il 16 luglio 2020 e richiamata nel provvedimento impugnato, si afferma che il Tribunale del riesame, nel dare conto dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, con riguardo al ruolo di affiliato alla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], facente capo alla "locale" della "provincia" di [OSCURATO:PERSONA] (diretta da [OSCURATO:PERSONA]) e operante nel centro storico della città, aveva evidenziato che la prova cautelare del ruolo contestato a [OSCURATO:PERSONA] emergeva soprattutto dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni rese il 6 novembre 2019, aveva indicato l'indagato come tuttora appartenente alla nuova locale di [OSCURATO:PERSONA], formata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2012, sottolineandone l'effettiva e concreta caratura criminale anche con riferimento alle condotte usurarie dallo stesso poste in essere. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva riferito della precedente appartenenza dell'indagato alla società minore o 'ndrina, parimenti indicandone l'attività usuraria. Il Tribunale, inoltre, aveva sottolineato che il pregresso giudicato assolutorio, pronunciato nei confronti del ricorrente nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], impediva l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non per fatti nuovi e diversi da quelli già giudicati, come nel caso in esame. Alla luce di tali argomentazioni emerge con evidenza che la sentenza assolutoria e le dichiarazioni dei collaboratori, evocati nel ricorso in disamina, 5sono state già vagliate nel procedimento conclusosi con l'applicazione della misura cautelare. Ne discende che correttamente nel provvedimento impugnato si è ritenuto che difettassero i requisiti di novità necessari per la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata, avendo la difesa dedotto solo la sussistenza di un complesso di risultanze di fatto già valutate in occasione del precedente provvedimento, con cui è stata disposta la misura cautelare. Posto poi che il ricorrente non ha illustrato la decisività, rispetto al compendio indiziario acquisito í della dedotta revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deve pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del ricorso. 2. Deve aggiungersi, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850) che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale, che inficia i motivi originari. Ciò per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Giova precisare, ad ogni modo, con riguardo alle deduzioni formulate nei motivi nuovi che le Sezioni unite di questa Corte (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, Rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, Rv. 208313) hanno affermato che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Né può valere a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha già deciso la questione controversa (così, testualmente in motivazione, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 43193 del 3/5/2018, Rv. 273944; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Rv. 272338, secondo cui l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese 6processuali e della sanzione pecuniaria nella misura precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aola [OSCURATO:PERSONA] SEZI2Nt rebtAL§.02t L LUID. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris