CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 00739/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 1'8 settembre Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 22 dicembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'8 settembre 2021 il Tribunale di Roma - sezione del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 30 agosto 2021, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Christian e di [OSCURATO:PERSONA] Carlos per il delitto di concorso in tentativo di rapina aggravata, commesso il 26 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] Christian e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione per il tramite di un unico difensore, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del rischio di reiterazione del reato. Hanno censurato la genericità dell'argomentazione del Collegio del riesame, che, per un verso, aveva richiamato quanto osservato dal Giudice per le indagini preliminari circa i precedenti degli indagati, che invece nella sostanza sono incensurati, e, per altro verso, si sarebbe incentrata sulle modalità del fatto, senza esplicitare gli elementi concreti normativamente pretesi. Il Procuratore Generale di questa Suprema Corte ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha rilevato come "il Tribunale del riesame, nel valutare il gravame proposto nell'interesse degli indagati, non ha ecceduto i limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento di merito, esplicitando, in maniera congrua e logica, le ragioni poste a fondamento di tale giudizio, in punto sia di persistenza delle esigenze cautelari, sia di inidoneità delle misure non carcerarie a contenere il pericolo di reiterazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati. 1.1 Deve, innanzitutto, premettersi che i ricorrenti hanno fornito un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242), in tema di misure cautelari, l'attualità del pericolo, richiesta dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ed esige, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Si è osservato (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) che appare abbastanza apodittico il riferimento, effettuato dall'orientamento minoritario, all'irrealizzabile prognosi che il giudice dovrebbe compiere per individuare occasioni "specifiche" di futura commissione del reato (con una valutazione che, in questi termini, rimane di per sé esclusa dalle facoltà tecniche e professionali del giudice); e di tale apoditticità costituiscono prova le stesse decisioni concrete, assunte dalle sentenze espressione di tale indirizzo, spesso votate all'analisi della sufficienza motivazionale complessiva, nei termini ricostruiti dal Collegio, piuttosto che alla ricerca, nella motivazione di merito impugnata, del canone di giudizio astrattamente pronunciato. 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati, fossero sussistenti e ha fondato tale valutazione sull'analisi dei fatti per i quali si procede. Essi nella specie coincidono con una condotta coordinata e premeditata, poiché i due hanno commesso il fatto in una zona lontana da luoghi di loro abituale dimora, non avendo peraltro documentato fonti di reddito lecito, sì da mostrare di ricavare risorse dalla consumazione di delitti predatori. Si tratta di una motivazione in fatto congrua e coerente, per questo non suscettibile di censura in sede di legittimità. 2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p.. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p.. Così deciso in Roma, udienza del 22 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente G