CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41403/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato avvisAile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 450/2019 con cui il Gip del Tribunale di Como in data 19/05/2021 ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 73 co.1, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errata qualificazioné giuridica per avere erroneamente disconosciuto l'ipotesi tenue di cui al comma quinto dell'art. 73 d. P.R. 309/90, senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. 3. Ugualmente inammissibili sono le censure sulla congruità della pena, che non rientrano tra quelle consentite. 4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro quattromila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 05/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente