CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita di tutti i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia emessa nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di tentativo di furto aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del nesso teleologico e rideterminando la pena. Fatto di Marzo 2017. Avverso la decisione hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia, articolando unico comune motivo di ricorso. 1. Le difese hanno dedotto la violazione di legge in relazione all'art 81 cpv cp ed il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte delle quali gli attuali ricorrenti erano stati giudicati responsabili. La giustificazione resa in proposito da entrambi i Giudici del merito, infatti, avrebbe erroneamente fatto riferimento alla presenza dell' aggravante ex art 61 nr 2 cp, che impedirebbe la ravvisabilità del medesimo disegno criminoso tra i reati, essendo, al contrario, ragionevole opinare che la resistenza rientrasse nella previsione degli imputati, se fossero stati sorpresi nel commettere il delitto di furto; per altro verso ci si è lamentati della motivazione, che non aveva escluso tale possibilità, né aveva qualificato le condotte di resistenza ed oltraggio come occasionali, né aveva giudicato che fossero frutto di una determinazione estemporanea. All'odierna udienza il PG, dr Senatore, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, poiché manifestamente infondati in diritto. 1.La soluzione adottata dai Giudici del merito, che hanno negato il vincolo della continuazione tra il delitto di furto aggravato e quello di resistenza ascritti agli imputati, è corretta. Sul punto è stata valorizzata l'aggravante del nesso teleologico tra il secondo reato, compiuto anche al fine di assicurarsi l'impunità dal delitto di furto, essendo emerso nel giudizio di merito che entrambi gli attuali ricorrenti realizzarono le condotte sia verbalmente che fisicamente aggressive allo scopo di opporsi al loro arresto, cui stava procedendo il poliziotto Maldarizzi, come chiaramente argomentato alle pagine sette ed otto della sentenza impugnata, risultando chiaro dal testo del provvedimento impugnato, che gli attuali imputati reagirono in via subitanea ed estemporanea all'iniziativa del sovraintendente della Polizia. 1.1 Le difese deducono la violazione dall'art 81 cpv cp, limitandosi a supporre che gli imputati avessero programmato che nel caso in cui fossero stati sorpresi a rubare avrebbero compiuto condotte aggressive ai danni degli intervenienti, così formulando un'ipotesi astrattamente in sé non peregrina ma sganciata da qualunque elemento fattuale concreto, poiché a riguardo, neppure gli imputati - a quanto emerge dalla sentenza e dagli atti di ricorso - hanno fatto cenno ad una simile tesi, né in tal senso i ricorrenti con la presente impugnazione deducono alcunché di specifico. La valutazione dei Giudici di merito appare, sotto il profilo logico, plausibile e rispondente a dati di comune esperienza delle cose ed è corretta sotto il profilo giuridico. Infatti : ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi. Principio affermato in un caso sovrapponibile al presente in cui questa Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che l'imputato, al momento della consegna dello stupefacente, non poteva aver già deliberato di porre in essere la resistenzay (Sez. 3, Sentenza n. 896 del 17/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016 ) Rv. 266179 - 01 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Stefano P \- (,'[OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE P