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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12882/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila del 6 ottobre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di tentato furto in abitazione (artt.56 e 624 bis cod. pen.).

Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla configurabilità del reato e alla mancata riqualificazione della condotta in violazione di domicilio che si sarebbe realizzata per mero errore - è: - reiterativo e versato in fatto laddove l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); -manifestamente infondato in presenza di motivazione in fatto immune da vizi logici (pag. 3: la vicinanza della dimora non esclude che l'imputato abbia deciso di perpetrare un furto proprio approfittando di trovarsi in una zona a lui ben conosciuta, potendo trovare facile riparo presso la sua effettiva abitazione nel caso di insorgenza di problemi.

Né può ritenersi che tale condotta possa essere ricondotta alla violazione di domicilio in quanto l'azione diretta ad entrare nell'abitazione in quel contesto non può avere altra logica spiegazione che quella di perpetrare ivi un furto).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila del 6 ottobre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di tentato furto in abitazione (artt.56 e 624 bis cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla configurabilità del reato e alla mancata riqualificazione della condotta in violazione di domicilio che si sarebbe realizzata per mero errore - è: - reiterativo e versato in fatto laddove l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); -manifestamente infondato in presenza di motivazione in fatto immune da vizi logici (pag. 3: la vicinanza della dimora non esclude che l'imputato abbia deciso di perpetrare un furto proprio approfittando di trovarsi in una zona a lui ben conosciuta, potendo trovare facile riparo presso la sua effettiva abitazione nel caso di insorgenza di problemi. Né può ritenersi che tale condotta possa essere ricondotta alla violazione di domicilio in quanto l'azione diretta ad entrare nell'abitazione in quel contesto non può avere altra logica spiegazione che quella di perpetrare ivi un furto). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 12882/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris