Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 43885/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la nota fatta pervenire dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il grado di giudizio; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 27/05/2020 della Corte di appello di Bologna che ha riformato la sentenza in data 18/02/2019 del Tribunale di Ferrara, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ascrittogli al capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena inflittagli per i residui reati di ricettazione e truffa; ha confermato le statuizioni civili.Deduce:

1.1. Violazione -di legge per la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione per difetto di dolo.

A tal riguardo il ricorrente ricostruisce i fatti e la vicenda processuale per sostenere che Vicentini ha ricevuto in buona fede i dipinti contraffatti.

1.2. Violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dalla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso si assume l'assenza di dolo sulla base della ricostruzione illustrata dalla difesa nel primo motivo di ricorso.

1.3. Violazione del divieto del bis in idem.

Con il terzo motivo si sostiene che Vicentini era stato assolto per la truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così che non poteva essere iniziato e proseguito l'odierno procedimento per la ricettazione oggetto di quella truffa per cui era andato assolto con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato.

1.1. I primi due motivi di ricorso altro non sono che la reiterazione delle questioni di merito contenute nel gravame e risolte dalla Corte di appello che ha puntualmente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente colpevole dei reati addebitatigli.

A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- offrono una ricostruzione dei fatti antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme e mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. 1.2.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti della Corte di cassazione, là -dove ha spiegato che «ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta- nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta», (Sez. 2 - , Sentenza n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02).

Tale identità della triade così definita manca del tutto nel caso di specie, ove di consideri che la ricettazione e la truffa sono strutturalmente differenti, tanto più che la ricettazione si mostra necessariamente antecedente alla condotta truffaldina, visto che la ricezione da parte di Vicentini delle false opere di Balla si presenta come un evento naturalistico necessariamente antecedente alla condotta truffaldina poi realizzata per far acquistare quelle opere a Schiavone, così che la sovrapposizione e l'identità tra i due fatti si mostra improponibile.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere est.

Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la nota fatta pervenire dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il grado di giudizio; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 27/05/2020 della Corte di appello di Bologna che ha riformato la sentenza in data 18/02/2019 del Tribunale di Ferrara, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ascrittogli al capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena inflittagli per i residui reati di ricettazione e truffa; ha confermato le statuizioni civili.Deduce: 1.1. Violazione -di legge per la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione per difetto di dolo. A tal riguardo il ricorrente ricostruisce i fatti e la vicenda processuale per sostenere che Vicentini ha ricevuto in buona fede i dipinti contraffatti. 1.2. Violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dalla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso si assume l'assenza di dolo sulla base della ricostruzione illustrata dalla difesa nel primo motivo di ricorso. 1.3. Violazione del divieto del bis in idem. Con il terzo motivo si sostiene che Vicentini era stato assolto per la truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così che non poteva essere iniziato e proseguito l'odierno procedimento per la ricettazione oggetto di quella truffa per cui era andato assolto con sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente infondato. 1.1. I primi due motivi di ricorso altro non sono che la reiterazione delle questioni di merito contenute nel gravame e risolte dalla Corte di appello che ha puntualmente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente colpevole dei reati addebitatigli. A fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- offrono una ricostruzione dei fatti antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme e mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti della Corte di cassazione, là -dove ha spiegato che «ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta- nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta», (Sez. 2 - , Sentenza n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02). Tale identità della triade così definita manca del tutto nel caso di specie, ove di consideri che la ricettazione e la truffa sono strutturalmente differenti, tanto più che la ricettazione si mostra necessariamente antecedente alla condotta truffaldina, visto che la ricezione da parte di Vicentini delle false opere di Balla si presenta come un evento naturalistico necessariamente antecedente alla condotta truffaldina poi realizzata per far acquistare quelle opere a Schiavone, così che la sovrapposizione e l'identità tra i due fatti si mostra improponibile. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere est. Il Presidente A
Sentenza Cassazione n. 43885/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris