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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04054/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28972/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro CORTE d’[OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE PRESSO la [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pronunciata il 3/10/2022 e notific ata i l 26/10/2022 , r.g.n. 112/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto con il quale la Corte d’appello di Roma ha liquidato in suo favore, per la custodia di tre colli contenenti beni sequestrati (dal 28 settembre 2011 sino al 15 luglio 2021), la somma di euro 124,02, anziché quella richiesta di euro 1.668,85.

La Corte d’appello di Roma –con ordinanza del 3 ottobre 2022 – ha respinto l’opposizione: la raccolta ufficiale degli usi della provincia di Roma non prevede nulla in merito alla categoria delle merci varie ed è stata pertanto corretta l’applicazione in via residuale della disciplina di cui al protocollo siglato il 17 luglio 2013 tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Roma; la maggior pretesa dell’opponente è d’altro canto vantata sulla scorta delle tariffe dell'Agenzia del demanio, in ordine alla cui “pretesa applicabilità al caso in esame non è addotta alcuna giustificazione sul piano normativo”.

2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Memoria è stata depositata da entrambe le parti in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso contesta violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n.4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.: erroneamente la Corte d'appello ha affermato che la ricorrente non aveva, a differenza di quanto sostiene la Corte d’appello, ampiamente argomentato nel ricorso in opposizione l’applicabilità sul piano normativo al caso in esame delle tariffe dell’Agenzia del demanio quali usi locali.

Il ricorso è fondato.

Correttamente la ricorrente aveva invocato l’applicazione delle tariffe dell’Agenzia del demanio quali usi locali.

Reputa infatti il Collegio di dovere assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nell’applicazione ex art. 58 del d.P.R. n. 115/2002 va attribuito valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, connotato che ben può riconoscersi alle tariffe approvate dall’Agenzia del demanio (si veda in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7976/2024, alle cui argomentazioni si rinvia).

La ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall’Agenzia del demanio, sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato art. 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte (oltre a Cass. n. 7976/2024, sopra richiamata, v.

Cass. n. 11553/2019).

2. Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in persona di diverso magistrato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28972/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro CORTE d’[OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE PRESSO la [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pronunciata il 3/10/2022 e notific ata i l 26/10/2022 , r.g.n. 112/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decreto con il quale la Corte d’appello di Roma ha liquidato in suo favore, per la custodia di tre colli contenenti beni sequestrati (dal 28 settembre 2011 sino al 15 luglio 2021), la somma di euro 124,02, anziché quella richiesta di euro 1.668,85. La Corte d’appello di Roma –con ordinanza del 3 ottobre 2022 – ha respinto l’opposizione: la raccolta ufficiale degli usi della provincia di Roma non prevede nulla in merito alla categoria delle merci varie ed è stata pertanto corretta l’applicazione in via residuale della disciplina di cui al protocollo siglato il 17 luglio 2013 tra il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Roma; la maggior pretesa dell’opponente è d’altro canto vantata sulla scorta delle tariffe dell'Agenzia del demanio, in ordine alla cui “pretesa applicabilità al caso in esame non è addotta alcuna giustificazione sul piano normativo”. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Memoria è stata depositata da entrambe le parti in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n.4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.: erroneamente la Corte d'appello ha affermato che la ricorrente non aveva, a differenza di quanto sostiene la Corte d’appello, ampiamente argomentato nel ricorso in opposizione l’applicabilità sul piano normativo al caso in esame delle tariffe dell’Agenzia del demanio quali usi locali. Il ricorso è fondato. Correttamente la ricorrente aveva invocato l’applicazione delle tariffe dell’Agenzia del demanio quali usi locali. Reputa infatti il Collegio di dovere assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nell’applicazione ex art. 58 del d.P.R. n. 115/2002 va attribuito valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, connotato che ben può riconoscersi alle tariffe approvate dall’Agenzia del demanio (si veda in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7976/2024, alle cui argomentazioni si rinvia). La ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall’Agenzia del demanio, sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato art. 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte (oltre a Cass. n. 7976/2024, sopra richiamata, v. Cass. n. 11553/2019). 2. Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in persona di diverso magistrato.
Decreto Cassazione n. 04054/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris