CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2013, con la quale SAVASTANO Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt.110, 624 bis cod.pen. in concorso 2.L'innputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo difetto motivazionale con riferimento al riconoscimento della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice distrettuale ha seguito un adeguato iter motivazionale nel riconoscere la recidiva, evidenziando non solo la pluralità dei precedenti penali in capo all'imputato, ma valorizzando altresì la rilevante offensività della condotta ascritta all'imputato come sintomo di una perdurante se non ingravescente capacità criminale, non contraddetta dalla risalenza dei precedenti trattandosi di fatti commessi in data 27 novembre 2013. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata I correttamente commisurata sulla base del disvalore dei precedenti riportati i quali costituiscono indice di una accresciuta inclinazione a delinquere. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere es