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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2021

Cassazione n. 47241/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha respinto l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto, in forza di ordinanza del 23 gennaio 2018, l'imputato, già condannato in primo grado con sentenza del 19 febbraio 2021 alla pena di anni diciassette di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990.

Nella fattispecie in esame, la Corte di cassazione, investita del ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado, con sentenza del 25 maggio 2021 ha dichiarato la nullità della sentenza di appello perché priva della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano: si controverte, dunque, dell'applicabilità dell'art. 303, comma 2 cod. proc. pen. che prevede, dalla data che dispone il regresso o il rinvio, la nuova decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1 e 2 cod. proc. pen. relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato denuncia erronea applicazione della legge processuale, in relazione al disposto dell'art. 303, comma 2 cod. proc. pen..

Rileva il ricorrente che avuto riguardo alle ragioni dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione - per nullità della sentenza impugnata- si è al fuori del perimetro applicativo dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. che opera, testualmente, in presenza di annullamento con rinvio.

Né l'applicazione del disposto dell'art. 303, comma 2, è consentita in ragione della previsione dell'annullamento disposto "per altra causa", espressione che, senz'altro molto ampia, fa riferimento alla "regressione" ad una fase o grado diversi di giudizio, e, quindi, ad una fase che implica l'esercizio di poteri decisori del giudice e non anche nell'ipotesi di mera trasmissione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, come verificatosi nel caso in esame.

La rilevata nullità della sentenza, infatti, non comporta l'esercizio di nuovi poteri decisori del giudice di appello ed impone solo la riedizione dell'atto nullo.

Non opera, dunque, il disposto di cui all'art. 303, comma 2 cod. proc. pen.. né rileva il precedente richiamato dal Tribunale che fa riferimento al caso in cui si verifica propriamente la regressione del procedimento ad una fase precedente.

Secondo il ricorrente, pertanto, il termine di fase di un anno e sei mesi, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, era decorso il 19 settembre 2020, tenuto conto della sospensione del termine di custodia per giorni trenta, per effetto della sospensione disposta per il deposito della motivazione, ovvero il 21 marzo 2021, tenuto conto dell'aggiunta del termine di cui all'art. 303, comma 1 n. 3-bis cod. proc. pen. o, in ogni caso, il 21 giugno 2021, sommando anche la sospensione del termine prevista dalla sentenza di appello poi annullata.

3. In data 12 novembre 2021 il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note di udienza evidenziando che la Corte di appello di Milano ha ) riadottato la sentenza in precedenza annullata che, anche graficamente, si presenta, per il numero di pagine, diversa da quella annullata da questa Corte con la evidente conseguenza che si è in presenza della mera "dedizione" di un atto nullo e non del nuovo esercizio di poteri giurisdizionali,r~ix [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Secondo la decisione impugnata il termine di fase di un anno e sei mesi - previsto dalla lett. c) dell'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. - non era ancora decorso alla data (22 giugno 2021) dell'ordinanza della Corte di appello di Milano che ha respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura, tenuto conto che la Corte di cassazione non aveva ancora restituito gli atti al giudice che procede.

Osserva, altresì, il Tribunale che il termine di fase raddoppiato, ai sensi dell'art. 304, comma 6 cod. proc. pen., non è ancora decorso anche sommando ai termini di fase del giudizio di appello - astrattamente un anno e sei mesi, decorrente dal 19 febbraio 2019, data della pronuncia della sentenza di primo grado - i periodi di sospensione - per giorni trenta, per la redazione della sentenza di primo grado e giorni novanta per quella di appello, poi annullata.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale sono ineccepibili come precisato nella sentenza con la quale questa Corte (Sentenza n. 45833 del 10 novembre 2021, Pisano, n. m.) ha già respinto la questione posta da uno dei coimputati osservando che "la pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39266 del 05/07/2013, Safine, Rv. 257088, successivamente richiamata anche da Sez. 5, n. 39689 del 19/04/2016, ric.

Calia, n.m.; Sez. 4, n. 19883 del 19/06/2020, ric.

Bouthouri, n.m.).

Nell'occasione, la Corte ha avuto modo di precisare che la locuzione "altra causa", contenuta nel citato art. 303, comma 2, comprende anche la dichiarazione di nullità che determini il regresso alla fase precedente, e che tale disposizione non contiene alcuna differenziazione a seconda della natura del provvedimento adottato e del suo contenuto, sostanziale o processuale, riferendosi, anche per la latitudine dell'espressione utilizzata, all'annullamento con rinvio e ad ogni altra causa di annullamento, così da estendere l'effetto considerato a tutti i casi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase od un grado precedente".2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma come indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

Alla cancelleria sono delegati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha respinto l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto, in forza di ordinanza del 23 gennaio 2018, l'imputato, già condannato in primo grado con sentenza del 19 febbraio 2021 alla pena di anni diciassette di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Nella fattispecie in esame, la Corte di cassazione, investita del ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado, con sentenza del 25 maggio 2021 ha dichiarato la nullità della sentenza di appello perché priva della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano: si controverte, dunque, dell'applicabilità dell'art. 303, comma 2 cod. proc. pen. che prevede, dalla data che dispone il regresso o il rinvio, la nuova decorrenza dei termini di cui all'art. 303, comma 1 e 2 cod. proc. pen. relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato denuncia erronea applicazione della legge processuale, in relazione al disposto dell'art. 303, comma 2 cod. proc. pen.. Rileva il ricorrente che avuto riguardo alle ragioni dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione - per nullità della sentenza impugnata- si è al fuori del perimetro applicativo dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. che opera, testualmente, in presenza di annullamento con rinvio. Né l'applicazione del disposto dell'art. 303, comma 2, è consentita in ragione della previsione dell'annullamento disposto "per altra causa", espressione che, senz'altro molto ampia, fa riferimento alla "regressione" ad una fase o grado diversi di giudizio, e, quindi, ad una fase che implica l'esercizio di poteri decisori del giudice e non anche nell'ipotesi di mera trasmissione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, come verificatosi nel caso in esame. La rilevata nullità della sentenza, infatti, non comporta l'esercizio di nuovi poteri decisori del giudice di appello ed impone solo la riedizione dell'atto nullo. Non opera, dunque, il disposto di cui all'art. 303, comma 2 cod. proc. pen.. né rileva il precedente richiamato dal Tribunale che fa riferimento al caso in cui si verifica propriamente la regressione del procedimento ad una fase precedente. Secondo il ricorrente, pertanto, il termine di fase di un anno e sei mesi, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, era decorso il 19 settembre 2020, tenuto conto della sospensione del termine di custodia per giorni trenta, per effetto della sospensione disposta per il deposito della motivazione, ovvero il 21 marzo 2021, tenuto conto dell'aggiunta del termine di cui all'art. 303, comma 1 n. 3-bis cod. proc. pen. o, in ogni caso, il 21 giugno 2021, sommando anche la sospensione del termine prevista dalla sentenza di appello poi annullata. 3. In data 12 novembre 2021 il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note di udienza evidenziando che la Corte di appello di Milano ha ) riadottato la sentenza in precedenza annullata che, anche graficamente, si presenta, per il numero di pagine, diversa da quella annullata da questa Corte con la evidente conseguenza che si è in presenza della mera "dedizione" di un atto nullo e non del nuovo esercizio di poteri giurisdizionali,r~ix [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Secondo la decisione impugnata il termine di fase di un anno e sei mesi - previsto dalla lett. c) dell'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. - non era ancora decorso alla data (22 giugno 2021) dell'ordinanza della Corte di appello di Milano che ha respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura, tenuto conto che la Corte di cassazione non aveva ancora restituito gli atti al giudice che procede. Osserva, altresì, il Tribunale che il termine di fase raddoppiato, ai sensi dell'art. 304, comma 6 cod. proc. pen., non è ancora decorso anche sommando ai termini di fase del giudizio di appello - astrattamente un anno e sei mesi, decorrente dal 19 febbraio 2019, data della pronuncia della sentenza di primo grado - i periodi di sospensione - per giorni trenta, per la redazione della sentenza di primo grado e giorni novanta per quella di appello, poi annullata. Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale sono ineccepibili come precisato nella sentenza con la quale questa Corte (Sentenza n. 45833 del 10 novembre 2021, Pisano, n. m.) ha già respinto la questione posta da uno dei coimputati osservando che "la pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39266 del 05/07/2013, Safine, Rv. 257088, successivamente richiamata anche da Sez. 5, n. 39689 del 19/04/2016, ric. Calia, n.m.; Sez. 4, n. 19883 del 19/06/2020, ric. Bouthouri, n.m.). Nell'occasione, la Corte ha avuto modo di precisare che la locuzione "altra causa", contenuta nel citato art. 303, comma 2, comprende anche la dichiarazione di nullità che determini il regresso alla fase precedente, e che tale disposizione non contiene alcuna differenziazione a seconda della natura del provvedimento adottato e del suo contenuto, sostanziale o processuale, riferendosi, anche per la latitudine dell'espressione utilizzata, all'annullamento con rinvio e ad ogni altra causa di annullamento, così da estendere l'effetto considerato a tutti i casi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase od un grado precedente".2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma come indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. Alla cancelleria sono delegati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere rel
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