CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22704 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 137; - c:ontroricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 639/17/2021, depositata in data 3 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di avverso la sentenza n. 7459/08/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, pur mantenendo invariata la categoria A/10, aveva aumentato la classe da 3 a 7 di un immobile di proprietà della contribuente sito in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 285, con rideterminazione della rendita catastale; -la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia: 1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, con una motivazione apparente, affermando, da un lato che l'atto di rettifica fosse fondato su una "motivazione sufficiente" e che la microzona Prati avesse caratteristiche tra le più prestigiose della città, e dall'altro, del tutto apoditticamente, che, avuto riguardo alla perizia di parte ricorrente, l'immobile in questione non rientrasse tra quelli di maggiore interesse della stessa microzona e che i cespiti addotti dall'Ufficio a comparazione non potessero assurgere a parametro valutativo di raffronto; per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, con una motivazione apparente, affermando, da un lato che l'atto di rettifica fosse fondato su una "motivazione sufficiente" e che la microzona Prati avesse caratteristiche tra le più prestigiose della città, e dall'altro, del tutto apoditticamente, che, avuto riguardo alla perizia di parte ricorrente, l'immobile in questione non rientrasse tra quelli di maggiore interesse della stessa microzona e che i cespiti addotti dall'Ufficio a comparazione non potessero assurgere a parametro valutativo di raffronto; 2) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 7 della legge n. 212/00 nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, per avere la CTR erroneamente ritenuto che con l'avviso in questione, l'Ufficio non avesse pienamente giustificato la riconduzione dell'immobile in questione alla classe 7 malgrado esso contenesse l'indicazione dei presupposti giuridici e fattuali dell'accertamento; - il motivo - che si articola in due sub censure- è infondato; - quanto alla dedotta violazione dell'art. 132 c.p.c. sotto il profilo della motivazione apparente, è ormai noto come le Sezioni Unite (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella "motivazione apparente", nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza della motivazione" (da ultimo Cass. sez. 6-5, n. 1438/2022); - nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto non corretta la rettifica operata dall'Ufficio nella classe dalla 3° alla 7 0 in quanto, sebbene il quartiere Prati avesse caratteristiche tali da porlo fra le zone di pregio della città, l'immobile in questione non apparteneva a quelli di maggiore interesse della stessa microzona; ciò si evinceva anche dalla perizia di parte ricorrente la quale rendeva evidente che le caratteristiche del cespite non corrispondessero a quelle di una classe catastale massima (ovvero la 7°). Inoltre, gli immobili addotti dall'Ufficio a comparazione, essendo situati in zone di Roma ben distanti da quella in esame e in quartieri differenti, non potevano assurgere a parametro valutativo di raffronto; -pertanto, ad avviso del giudice di appello, atteso che 'l'atto impugnato conteneva indicazioni aventi carattere generico in ordine alla determinazione della classe catastale dell'immobile in esame mancando di approfondire adeguatamente le caratteristiche specifiche del cespite" era corretta l'attribuzione all'immobile della originaria classe 3 in linea con la media della zona censuaria e con le caratteristiche del cespite come emergenti dagli atti di causa; -si tratta, all'evidenza, di una motivazione che, sia pur sintetica, non risulta né apparente, nè apodittica od incomprensibile, ma tale a rendere percepibile il ragionamento seguito dalla CTR per la formazione del proprio convincimento circa l'illegittimità dell'avviso impugnato; - anche la seconda sub censura in termini di violazione di legge è infondata; - al riguardo osserva il Collegio che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, recentemente confermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 - 01) secondo cui «In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenute adeguatamente i motivato il provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scosta mento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione)» (conf., ex multis, Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019); -nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 - 01), affermando che «In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dall'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell'applicazione dell'ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dall'art. 3, comma 58, della I. n. 662 del 1996 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dall'art. 1, comma 336, della I. n. 331 del 2004 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell'accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)»;-pertanto, ai fini motivazionali dell'atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore 'posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l'anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.); -«La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere "diffuso", escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa» (Cass. n. 19810 del 2019, cit.); -peraltro, la motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 19810 del 2019, n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009). Ne consegue che «Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone» (Cass. n. 23046 del 2019, cit.; v. da ultimo Cass., sez. 6-5, n. 29062/2021); -nel caso in esame, la CTR si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali avendo ritenuto che l'atto impugnato contenesse "indicazioni di carattere generico in ordine alla determinazione della classe catastale dell'immobile in esame mancando di approfondire adeguatamente le caratteristiche specifiche del cespite"; pertanto, basato, esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dal singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti della qualità del contesto urbano, come è chiaramente desumibile dagli stralci del contenuto motivazionale dell'atto impugnato, riprodotto in ricorso; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -in considerazione dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza in materia anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;-rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio d