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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08162/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26305-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d o micilia ti in [OSCURATO:PERSONA] VIF1' [OSCURATO:PERSONA], N. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 851/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione In seguito alle verifiche condotte dalla Guardia di finanza e al successivo pvc, dalle quali emerse l'esistenza di una maggiore base imponibile non dichiarata in capo all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'Agenzia delle entrate emanò nei confronti di detta società e —vista la ristretta base sociale- dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, 2014.

I soci e la società impugnarono separatamente detti avvisi di accertamento davanti alla CTP di Bari che, riuniti i ricorsi, rigettò le domande concernenti gli accertamenti a carico della società, accogliendo invece quelle formulate dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed annullando gli avvisi di accertamento a loro carico.

L'Agenzia delle entrate impugnò il capo della sentenza di primo grado ad essa sfavorevole davanti alla CTR Puglia che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'appello dell'Ufficio.

Secondo il giudice di appello doveva escludersi la presunzione di avvenuta distribuzioni ai soci degli utili extracontabili, essendo risultato che responsabile dell'amministrazione sociale era in via esclusiva [OSCURATO:PERSONA] -socio di fatto- e che lo stesso non aveva provveduto ad Ric. 2019 n. 26305 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- alcuna distribuzione degli utili fra i soci, essendo stato rinvenuto presso la sua abitazione l'intero importo a nero (pari ad curo 390.000,00) contestato in sede di accertamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo.

Le controparti si sono costituite con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, co. 1, lett. e) e 47, co. 1del d.P.R. n. 600/73 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.

Avrebbe errato la CTR a ritenere non applicabile al caso di specie la presunzione di avvenuta distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Il morivo di ricorso è infondato e va rigettato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 28162/2020; Cass. n. 1947/2019; Cass. n. 1947 del 2019,) «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria».

Si è, peraltro, ribadito, anche recentemente (cfr. Cass. n. 33976 del 19/12/2019) l'ulteriore principio secondo cui «in tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e Ric. 2019 n. 26305 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo».

Nel caso di specie la C.T.R. ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati laddove ha ritenuto superata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sulla base dell'esclusivo coinvolgimento dell'amministratore di fatto — [OSCURATO:PERSONA]- nell'amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della circostanza che l'intero importo a nero contestato nell'accertamento fosse stato ritrovato in contanti nella casa di quest'ultimo.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 5600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso il 22.02.2022 in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26305-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d o micilia ti in [OSCURATO:PERSONA] VIF1' [OSCURATO:PERSONA], N. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 851/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione In seguito alle verifiche condotte dalla Guardia di finanza e al successivo pvc, dalle quali emerse l'esistenza di una maggiore base imponibile non dichiarata in capo all'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'Agenzia delle entrate emanò nei confronti di detta società e —vista la ristretta base sociale- dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, 2014. I soci e la società impugnarono separatamente detti avvisi di accertamento davanti alla CTP di Bari che, riuniti i ricorsi, rigettò le domande concernenti gli accertamenti a carico della società, accogliendo invece quelle formulate dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed annullando gli avvisi di accertamento a loro carico. L'Agenzia delle entrate impugnò il capo della sentenza di primo grado ad essa sfavorevole davanti alla CTR Puglia che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'appello dell'Ufficio. Secondo il giudice di appello doveva escludersi la presunzione di avvenuta distribuzioni ai soci degli utili extracontabili, essendo risultato che responsabile dell'amministrazione sociale era in via esclusiva [OSCURATO:PERSONA] -socio di fatto- e che lo stesso non aveva provveduto ad Ric. 2019 n. 26305 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- alcuna distribuzione degli utili fra i soci, essendo stato rinvenuto presso la sua abitazione l'intero importo a nero (pari ad curo 390.000,00) contestato in sede di accertamento. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo. Le controparti si sono costituite con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, co. 1, lett. e) e 47, co. 1del d.P.R. n. 600/73 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. Avrebbe errato la CTR a ritenere non applicabile al caso di specie la presunzione di avvenuta distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il morivo di ricorso è infondato e va rigettato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 28162/2020; Cass. n. 1947/2019; Cass. n. 1947 del 2019,) «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria». Si è, peraltro, ribadito, anche recentemente (cfr. Cass. n. 33976 del 19/12/2019) l'ulteriore principio secondo cui «in tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e Ric. 2019 n. 26305 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo». Nel caso di specie la C.T.R. ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati laddove ha ritenuto superata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sulla base dell'esclusivo coinvolgimento dell'amministratore di fatto — [OSCURATO:PERSONA]- nell'amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della circostanza che l'intero importo a nero contestato nell'accertamento fosse stato ritrovato in contanti nella casa di quest'ultimo. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. PQM Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 5600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%. Così deciso il 22.02.2022 in R
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