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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 37759/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,;) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 19 febbraio 2024, con la quale il Giudice di pace di Padova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10bis d.lgs.n. 286/98 e lo ha condannato alla pena di C 5.000,00 di ammenda; Ritenuto che il primo motivo, che evoca il contrasto con la normativa unionale, è manifestamente inammissibile perché, secondo costante giurisprudenza, «la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049-01); che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché del tutto generico e perché la pena applicata corrisponde al minimo edittale; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,;) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 19 febbraio 2024, con la quale il Giudice di pace di Padova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10bis d.lgs.n. 286/98 e lo ha condannato alla pena di C 5.000,00 di ammenda; Ritenuto che il primo motivo, che evoca il contrasto con la normativa unionale, è manifestamente inammissibile perché, secondo costante giurisprudenza, «la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049-01); che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché del tutto generico e perché la pena applicata corrisponde al minimo edittale; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Decreto Cassazione n. 37759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris