CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1996
Cassazione n. 26607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1996 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena mesi sei di reclusione ed euro nnilleseicento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'indeterminatezza del capo di imputazione e la conseguente produzione di un vizio nella formazione del proprio consenso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In base al consolidato principio affermato da questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022