CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 10130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15626-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] ramo azienda R.G.N.15626/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] (che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. - già [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 351/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello dei lavoratori, confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda dai medesimi proposta, diretta alla declaratoria di illegittimità del trasferimento del ramo di azienda denominato “[OSCURATO:PERSONA]” intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] scpa (nel prosieguo anche “Ubis scpa”) e [OSCURATO:PERSONA] Services spa (nel prosieguo anche “Abas spa”) il 1° aprile 2013, e di nullitàdella cessione del loro contratto di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto in capo a Ubis spca. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe, affidandosi a due motivi; hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] scpa (già [OSCURATO:PERSONA] scpa) e [OSCURATO:PERSONA] Services spa. Entrambe le società ([OSCURATO:PERSONA] scpa si è fusa per incorporazione in Unicredit spa) hanno depositato successive memorie. 3. Sono stati depositati i verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti tra i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] Services spa, con compensazione delle spese di lite. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Preliminarmente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra i lavoratori indicati al § 3 e la [OSCURATO:PERSONA] Services spa, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Dai verbali di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio. 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione al concetto giuridico di articolazione di azienda, preesistenza e autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento. 7. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in merito alla ripartizione dell'onere della prova della liceità dell'appalto; inoltre, violazione o falsa applicazione del d.lgs. 276 del 2003, art. 29, primo comma, sul requisito dell'organizzazione autonoma e del rischio di impresa richiesti per la liceità dell'appalto. 8. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, non possono trovare accoglimento per le ragioni già esposte in una decisione adottata da questa Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame (v. Cass. n. 19217 del 2023), concernente la stessa vicenda traslativa. 9. Occorre premettere che, secondo un risalente principio di legittimità, la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). 10. La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica, indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti”, per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del “mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti” presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell’Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C 458/12, Amatori ed a., punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Süzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C - 233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C 416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C- 664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 60). 11. Anche in relazione al testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Ha aggiunto che la verifica dei presupposti fattuali rilevati ai fini dell'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass.n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). 12. La Corte d’appello si è rigorosamente attenuta ai canoni di diritto richiamati, che ha considerato integrati e rispettati nella fattispecie oggetto di causa, come ricostruita in fatto sulla base dell’istruttoria svolta, ampiamente riportata nella motivazione adottata. 13. In particolare, i giudici di appello hanno accertato: che la struttura denominata “[OSCURATO:PERSONA]” aveva mantenuto una sostanziale identità, essendo stati esclusi dalla cessione unicamente il personale e i compiti affidati all'ufficio - successiva mente denominato – IMOI (la cui istituzione era avvenuta per ottemperare ad una richiesta della Banca d’Italia) e le attività delocalizzate presso le Mauritius; che gli appellanti appartenevano alla struttura oggetto di cessione e avevano mantenuto inalterate, al momento del trasferimento, le rispettive attribuzioni; che il ramo di azienda oggetto di trasferimento aveva una sua autonomia funzionale e aveva mantenuto, grazie all'organizzazione di personale e di mezzi di cui era concretamente dotato, un livello di operatività sempre idoneo all'erogazione dei propri specifici servizi; che le attività ad esso afferenti erano state rilevate da un soggetto indiscutibilmente dotato di autonoma struttura imprenditoriale; che il trasferimento aveva riguardato un gruppo di dipendenti già stabilmente coordinati e organizzati tra loro e dotati di una capacità operativa assicurata da uno specifico know how; che l'assunto dei lavoratori sul mantenimento, per il tramite dell'ufficio IMOI, di un potere di direzione gerarchica della cedente sul personale addetto al ramo ceduto è stato smentito dall'istruttoria; che l'effettività della struttura imprenditoriale del soggetto subentrato nella gestione del ramo smentisce l'assunto di un appalto illecito di manodopera. 14. A fronte di tale ricostruzione in fatto e di una lineare sussunzione in diritto, le censure mosse dai ricorrenti, se pure rubricate in termini di violazione di legge, sollecitano unicamente una nuova valutazione inerente alla quaestio facti, inammissibile in questa sede di legittimità, anche in ragione della disciplina della cd. doppia conforme. 15. Per le ragioni finora esposte, dichiarata cessata la materia del contendere tra i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] Services spa, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dai restanti lavoratori nei confronti di Abas spa e da tutti i ricorrenti nei confronti di Unicredit spa, deve essere respinto 16. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 17. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] Services spa, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Unicredit spa che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condanna i ricorrenti, eccetto i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Services spa che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei